+15.4 Riconoscimento della remunerazione variabile in strumenti
---+264. Gli strumenti utilizzati per il riconoscimento della remunerazione variabile dovrebbero …
---+265. Le imprese di investimento dovrebbero privilegiare l’utilizzo di strumenti, come stabilito …
---+266. Qualora un’impresa di investimento non emetta alcuno strumento idoneo, ma non benefici di una …
---+267. Quando decidono se approvare o meno le richieste di utilizzo di dispositivi alternativi, le …
---+268. Gli strumenti collegati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti (per esempio …
---+269. Quando matura la remunerazione variabile riconosciuta in strumenti, le imprese di investimento …
---+270. Gli strumenti dovrebbero essere prezzati al prezzo di mercato o al loro fair value alla data …
---+271. Le imprese di investimento possono riconoscere un numero fisso o un importo nominale di …
---+272. Le imprese di investimento non dovrebbero corrispondere interessi né dividendi su strumenti …
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15.4 Riconoscimento della remunerazione variabile in strumenti
15.4 Riconoscimento della remunerazione variabile in strumenti
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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264. Gli strumenti utilizzati per il riconoscimento della remunerazione variabile dovrebbero …
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Gli strumenti utilizzati per il riconoscimento della remunerazione variabile dovrebbero contribuire all’allineamento della remunerazione variabile ai risultati e ai rischi dell’impresa di investimento.
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265. Le imprese di investimento dovrebbero privilegiare l’utilizzo di strumenti, come stabilito …
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Le imprese di investimento dovrebbero privilegiare l’utilizzo di strumenti, come stabilito dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2034, emessi dall’impresa stessa di investimento. Le imprese di investimento possono altresì avvalersi degli strumenti elencati all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punti i), ii) e iii), della direttiva (UE) 2019/2034, emessi nell’ambito del consolidamento. La remunerazione variabile può essere composta da un bilanciamento tra diversi tipi di strumenti.
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266. Qualora un’impresa di investimento non emetta alcuno strumento idoneo, ma non benefici di una …
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Qualora un’impresa di investimento non emetta alcuno strumento idoneo, ma non benefici di una deroga di cui all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034, dovrebbe presentare una richiesta di utilizzo di un dispositivo alternativo, dimostrando di non emettere i suddetti strumenti.
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267. Quando decidono se approvare o meno le richieste di utilizzo di dispositivi alternativi, le …
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Quando decidono se approvare o meno le richieste di utilizzo di dispositivi alternativi, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di quanto segue: - a. le imprese di investimento che sono società per azioni (indipendentemente dal fatto che siano quotate o meno) hanno emesso titoli azionari e, pertanto, ai fini del pagamento della remunerazione variabile, sono disponibili in generale azioni e in ogni caso strumenti collegati ad azioni;
- b. se per l’impresa di investimento sia possibile e proporzionato avvalersi di strumenti collegati alle azioni o di strumenti non monetari equivalenti, a seconda della struttura giuridica dell’impresa di investimento; EBA Public
- c. se siano stati emessi «altri strumenti» ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034, il che dipende dal fatto che un’impresa di investimento (anche nell’ambito del consolidamento) abbia già emesso tali strumenti e gli importi sufficienti di tali strumenti siano disponibili. Qualora le imprese di investimento siano finanziate principalmente all’ingrosso o si basino in larga misura su debiti aggiuntivi di classe 1, di classe 2 o di bail-in per soddisfare i relativi requisiti patrimoniali, tali strumenti dovrebbero essere disponibili ai fini della remunerazione variabile, a condizione che questi «altri strumenti» siano conformi al regolamento delegato della Commissione di cui alla direttiva IFD;
- d. se il diritto nazionale del lavoro preveda requisiti specifici che impediscono l’utilizzo di uno strumento analogo emesso per il pagamento della remunerazione variabile.
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268. Gli strumenti collegati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti (per esempio …
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Gli strumenti collegati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti (per esempio diritti collegati alla rivalutazione delle azioni o tipi di azioni sintetiche) sono quegli strumenti od obbligazioni contrattuali, inclusi gli strumenti basati sulla liquidità, il cui valore si basa sul prezzo di mercato o, qualora non sia disponibile un prezzo di mercato, sul fair value dell’azione o del diritto di proprietà equivalente e che replicano il prezzo di mercato o il fair value . Tutti questi strumenti dovrebbero avere lo stesso effetto, in termini di assorbimento delle perdite, delle azioni o di partecipazioni equivalenti.
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269. Quando matura la remunerazione variabile riconosciuta in strumenti, le imprese di investimento …
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Quando matura la remunerazione variabile riconosciuta in strumenti, le imprese di investimento dovrebbero accertarsi di avere riconosciuto strumenti disponibili. Le imprese di investimento possono decidere di non detenere gli strumenti durante il periodo di differimento, ma in tal caso dovrebbero tenere conto dei relativi rischi di mercato.
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270. Gli strumenti dovrebbero essere prezzati al prezzo di mercato o al loro fair value alla data …
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Gli strumenti dovrebbero essere prezzati al prezzo di mercato o al loro fair value alla data di riconoscimento di tali strumenti. Questo prezzo costituisce la base per stabilire il numero iniziale di strumenti e per le successive correzioni ex post al numero di strumenti o il loro valore. Tali valutazioni dovrebbero essere effettuate anche prima della maturazione per garantire che le correzioni per il rischio ex post siano applicate correttamente e prima della fine del periodo di mantenimento. Le imprese di investimento che non sono quotate possono determinare il valore delle partecipazioni e degli strumenti collegati alle partecipazioni sulla base degli ultimi risultati finanziari annuali.
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271. Le imprese di investimento possono riconoscere un numero fisso o un importo nominale di …
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Le imprese di investimento possono riconoscere un numero fisso o un importo nominale di strumenti differiti utilizzando diverse tecniche, compresi contratti e forme di deposito fiduciario, a condizione che in ogni caso il numero o l’importo nominale degli strumenti riconosciuti sia fornito al personale più rilevante al momento della maturazione, a meno che il numero o l’importo sia ridotto mediante l’applicazione del malus. Le imprese di investimento dovrebbero accertarsi che gli strumenti riconosciuti siano disponibili per essere erogati al personale al più tardi all’atto della loro maturazione. EBA Public
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272. Le imprese di investimento non dovrebbero corrispondere interessi né dividendi su strumenti …
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Le imprese di investimento non dovrebbero corrispondere interessi né dividendi su strumenti che sono stati riconosciuti al personale più rilevante come remunerazione variabile nell’ambito di accordi di differimento; ciò significa anche che gli interessi e i dividendi pagabili durante il periodo di differimento non dovrebbero essere corrisposti al personale dopo la fine del periodo di differimento. Tali pagamenti dovrebbero essere considerati come ricevuti dall’impresa di investimento e di sua proprietà. Lo stesso dovrebbe valere per gli strumenti non monetari che corrispondono agli strumenti dei portafogli gestiti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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