+22. Il membro dell’organo di gestione o, se designato, l’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT …
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22. Il membro dell’organo di gestione o, se designato, l’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT …
Il membro dell’organo di gestione o, se designato, l’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT dovrebbe garantire che l’intero organo di gestione o, in sua assenza, l’alta dirigenza sia consapevole dell’impatto dei rischi di ML/TF sul profilo di rischio a livello di area di attività. Le responsabilità del membro dell’organo di gestione o, se designato, dell’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT dovrebbero includere perlomeno quanto riportato di seguito, ai fini dell’adempimento dei loro compiti quali indicati nell’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 e, in particolare, in relazione all’attuazione di politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire efficacemente i rischi di ML/TF di cui all’articolo 8 della direttiva in questione: - a) garantire che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di AML/CFT siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e dei rischi di ML/TF cui esso è esposto;
- b) valutare di concerto con l’organo di gestione l’opportunità di nominare un responsabile antiriciclaggio distinto a livello dirigenziale, come indicato nella sezione 4.2.2;
- c) coadiuvare l’organo di gestione nella valutazione della necessità di un’unità AML/CFT ad hoc che assista il responsabile antiriciclaggio nell’adempimento delle sue funzioni, tenendo conto dell’ampiezza e della complessità dell’operatività dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e della sua esposizione ai rischi di ML/TF. Il personale di tale unità dovrebbe possedere l’esperienza, le competenze e le conoscenze necessarie per assistere il responsabile antiriciclaggio, che dovrebbe essere coinvolto nella procedura di assunzione;
- d) garantire una comunicazione periodica all’organo di gestione circa le attività svolte dal responsabile antiriciclaggio nonché la trasmissione all’organo di gestione di informazioni e dati sufficientemente esaurienti e tempestivi sui rischi di ML/TF e sulla conformità ai requisiti in materia di AML/CFT; ciò è necessario affinché l’organo di gestione sia posto in condizione di assolvere il ruolo e le funzioni affidatigli. Tali informazioni dovrebbero comprendere anche gli impegni dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario nei confronti dell’autorità nazionale competente e le comunicazioni con l’UIF, fatta salva la riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette, e le eventuali conclusioni relative all’ML/TF formulate dall’autorità competente nei confronti dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, comprese le misure o le sanzioni imposte;
- e) informare l’organo di gestione di eventuali questioni e violazioni gravi o significative concernenti l’AML/CFT e raccomandare le relative azioni correttive;
- f) garantire che il responsabile antiriciclaggio i) abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti, ii) disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti per poter assolvere adeguatamente i compiti che gli sono stati assegnati e
- iii) sia bene informato sugli incidenti e sulle carenze relativi all’AML/CFT individuati dai sistemi di controllo interno e dalle autorità di vigilanza nazionali e, nel caso di gruppi, dalle autorità di vigilanza estere.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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