+54. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero far presente ai propri dirigenti e …

54. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero far presente ai propri dirigenti e …

Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero far presente ai propri dirigenti e dipendenti l’obbligo di attenersi strettamente al divieto di comunicare ai clienti o a terzi che è in corso o potrebbe iniziare un’analisi dell’ML/TF, e di limitare l’accesso a tali informazioni alle persone che ne hanno bisogno per l’adempimento delle proprie funzioni. Benché non sussista un obbligo di riservatezza applicabile all’interno dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe nondimeno selezionare accuratamente le persone operanti nell’ente creditizio o nell’istituto finanziario cui fornire informazioni sulle segnalazioni sottoposte all’UIF o sulle richieste di informazioni pervenute a quest’ultima. La procedura di segnalazione dovrebbe essere riservata e l’identità delle persone coinvolte nella preparazione e trasmissione delle segnalazioni dovrebbe essere tutelata dalle policy in materia di protezione dei dati personali.

  • g. Formazione e sensibilizzazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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