+54. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero far presente ai propri dirigenti e …
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54. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero far presente ai propri dirigenti e …
Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero far presente ai propri dirigenti e dipendenti l’obbligo di attenersi strettamente al divieto di comunicare ai clienti o a terzi che è in corso o potrebbe iniziare un’analisi dell’ML/TF, e di limitare l’accesso a tali informazioni alle persone che ne hanno bisogno per l’adempimento delle proprie funzioni. Benché non sussista un obbligo di riservatezza applicabile all’interno dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe nondimeno selezionare accuratamente le persone operanti nell’ente creditizio o nell’istituto finanziario cui fornire informazioni sulle segnalazioni sottoposte all’UIF o sulle richieste di informazioni pervenute a quest’ultima. La procedura di segnalazione dovrebbe essere riservata e l’identità delle persone coinvolte nella preparazione e trasmissione delle segnalazioni dovrebbe essere tutelata dalle policy in materia di protezione dei dati personali. - g. Formazione e sensibilizzazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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