+2.2 Punteggio nell’ambito dello SREP
---+32. Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio e sostenibilità economica ( …
---+33. Nella valutazione dei singoli elementi e categorie di rischio dello SREP, le autorità …
---+34. Nell’attuare gli orientamenti, le autorità competenti possono introdurre punteggi più granulari …
---+35. Le autorità competenti dovrebbero garantire che tutti i punteggi siano rivisti periodicamente …
---+36. Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio a singoli rischi che …
---+37. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il punteggio di rischio principalmente mediante una …
---+38. Nell’attuare questi orientamenti le autorità competenti potranno valutare livelli di rischio …
---+39. Le autorità competenti dovrebbero assegnare separatamente i punteggi per sintetizzare il …
---+40. Per l’adeguatezza patrimoniale e l’adeguatezza della liquidità, questi punteggi rappresentano …
---+41. Le autorità competenti dovrebbero inoltre assegnare un punteggio SREP complessivo in conformità …
---+42. Le autorità competenti dovrebbero garantire che l’attribuzione di punteggi al modello …
---+43. Le autorità competenti dovrebbero garantire che il punteggio SREP complessivo assegnato sulla …
---+44. Nel caso in cui il risultato della valutazione SREP complessiva indichi che un’impresa di …

2.2 Punteggio nell’ambito dello SREP

2.2 Punteggio nell’ambito dello SREP

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
32. Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio e sostenibilità economica ( …

Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio e sostenibilità economica ( viability ) per sintetizzare gli esiti della valutazione delle varie categorie ed elementi di rischio nel quadro dello SREP.

33. Nella valutazione dei singoli elementi e categorie di rischio dello SREP, le autorità …

Nella valutazione dei singoli elementi e categorie di rischio dello SREP, le autorità competenti dovrebbero utilizzare una gamma di punteggi – 1 (rischio basso), 2 (rischio medio-basso), 3 (rischio medio-elevato) e 4 (rischio elevato) – che rifletta il giudizio di vigilanza in base alle tabelle di punteggio rilevanti in ciascun titolo che tratta in modo specifico il singolo elemento. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare le «considerazioni» di accompagnamento previste in queste tabelle come guida a supporto del giudizio di vigilanza (in altri termini, non è necessario che l’impresa di investimento soddisfi tutte le «considerazioni» relative al punteggio di «1» per ottenere un punteggio pari a «1»), e/o svilupparle ulteriormente o aggiungere nuove considerazioni. Le autorità competenti dovrebbero assegnare un punteggio di «4» per riflettere la peggiore valutazione possibile (cioè un punteggio pari a «4» dovrebbe essere assegnato anche se la posizione dell’impresa di investimento è peggiore di quella prevista dalle «considerazioni» per un punteggio di «4»).

34. Nell’attuare gli orientamenti, le autorità competenti possono introdurre punteggi più granulari …

Nell’attuare gli orientamenti, le autorità competenti possono introdurre punteggi più granulari per le loro finalità interne, come ad esempio la pianificazione delle risorse, a condizione che venga rispettato il sistema di punteggio complessivo previsto nei presenti orientamenti.

35. Le autorità competenti dovrebbero garantire che tutti i punteggi siano rivisti periodicamente …

Le autorità competenti dovrebbero garantire che tutti i punteggi siano rivisti periodicamente, almeno con la frequenza definita alla sezione 2.4 e senza indebito ritardo in caso di nuove evidenze o sviluppi significativi.

11 2.2.1 Punteggi di rischio

36. Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio a singoli rischi che …

Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio a singoli rischi che impattano sul capitale in conformità dei criteri specificati nel titolo 6 e i punteggi sui rischi che impattano sulla liquidità e sulla raccolta in conformità dei criteri specificati nel titolo 8. Questi punteggi rappresentano la probabilità che un rischio abbia un rilevante impatto prudenziale sull’impresa di investimento, dopo aver considerato la qualità dei controlli dei rischi per mitigare tale impatto (rischio residuo), ma prima della considerazione della capacità dell’impresa di investimento di mitigare il rischio tramite il capitale disponibile o risorse di liquidità.

37. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il punteggio di rischio principalmente mediante una …

Le autorità competenti dovrebbero stabilire il punteggio di rischio principalmente mediante una valutazione del rischio intrinseco, ma dovrebbero anche rispecchiare le considerazioni sulla gestione dei rischi e i controlli. Nello specifico, l’adeguatezza della gestione e dei controlli potrà ridurre o – in alcuni casi – aumentare il rischio di un rilevante impatto prudenziale (ossia le considerazioni relative al rischio intrinseco potranno sottostimare o sovrastimare il livello del rischio in base all’adeguatezza della gestione e dei controlli).

38. Nell’attuare questi orientamenti le autorità competenti potranno valutare livelli di rischio …

Nell’attuare questi orientamenti le autorità competenti potranno valutare livelli di rischio intrinseco e la qualità della gestione dei rischi e dei controlli separatamente (ricavandone punteggi intermedi e netti) o in maniera aggregata (ricavandone solo punteggi di rischio netto). Le autorità competenti potranno inoltre introdurre metodologie di aggregazione per aggregare i punteggi relativi ai singoli rischi che impattano sul capitale, sulla liquidità e sul funding .

2.2.2 Punteggi di sostenibilità economica ( viability )

39. Le autorità competenti dovrebbero assegnare separatamente i punteggi per sintetizzare il …

Le autorità competenti dovrebbero assegnare separatamente i punteggi per sintetizzare il livello di rischio posto alla sostenibilità economica ( viability ) dell’impresa di investimento sulla base degli esiti della valutazione dei quattro elementi dello SREP:

  • a. il modello imprenditoriale e la strategia, in conformità dei criteri specificati nel titolo 4;
  • b. la governance interna e il sistema complessivo dei controlli interni dell’impresa di investimento in conformità dei criteri specificati nel titolo 5;
  • c. l’adeguatezza patrimoniale in conformità dei criteri specificati nel titolo 7 e
  • d. l’adeguatezza della liquidità in conformità dei criteri specificati nel titolo 9.
40. Per l’adeguatezza patrimoniale e l’adeguatezza della liquidità, questi punteggi rappresentano …

Per l’adeguatezza patrimoniale e l’adeguatezza della liquidità, questi punteggi rappresentano il giudizio di vigilanza sulla capacità patrimoniale e sulle risorse di liquidità dell’impresa di investimento di mitigare/coprire i singoli rischi per il capitale e per la liquidità in base a quanto previsto nei titoli 6 e 8.

41. Le autorità competenti dovrebbero inoltre assegnare un punteggio SREP complessivo in conformità …

Le autorità competenti dovrebbero inoltre assegnare un punteggio SREP complessivo in conformità dei criteri specificati nel titolo 10. Il punteggio dovrebbe essere assegnato sulla base di una decisione di vigilanza e dovrebbe rappresentare il giudizio di vigilanza sulla sostenibilità economica ( viability ) complessiva dell’impresa di investimento.

12

42. Le autorità competenti dovrebbero garantire che l’attribuzione di punteggi al modello …

Le autorità competenti dovrebbero garantire che l’attribuzione di punteggi al modello imprenditoriale, alla governance e al sistema complessivo dei controlli interni, all’adeguatezza patrimoniale, all’adeguatezza della liquidità e al punteggio SREP complessivo raggiunga i seguenti obiettivi:

  • a. indicare la probabilità che misure di vigilanza debbano essere adottate per fronteggiare le problematiche in conformità dei criteri specificati nel titolo 10;
  • b. agire come un presupposto per decidere l’eventuale applicazione di misure di intervento precoce in conformità degli orientamenti dell’ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce e
  • c. agevolare la definizione delle priorità, la pianificazione delle risorse di vigilanza e la definizione delle priorità.
43. Le autorità competenti dovrebbero garantire che il punteggio SREP complessivo assegnato sulla …

Le autorità competenti dovrebbero garantire che il punteggio SREP complessivo assegnato sulla base dell’analisi aggregata delle minacce provenienti dagli elementi dello SREP fornisca un’indicazione della sostenibilità economica ( viability ) complessiva dell’impresa di investimento, inclusa l’indicazione dell’eventualità che l’impresa di investimento sia «in dissesto o a rischio di dissesto»;

44. Nel caso in cui il risultato della valutazione SREP complessiva indichi che un’impresa di …

Nel caso in cui il risultato della valutazione SREP complessiva indichi che un’impresa di investimento può essere considerata «in dissesto o a rischio di dissesto», le autorità competenti dovrebbero applicare un punteggio pari a «F» e, laddove opportuno, seguire il processo di rafforzamento delle relazioni con le autorità di risoluzione di cui all’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/