+4.1 Disposizioni generali
---+10. Gli enti dovrebbero trattare l’IRRBB come un rischio rilevante e valutarlo sempre in modo …
---+11. Gli enti dovrebbero individuare le proprie esposizioni a tale rischio e assicurarne una …
---+12. Gli enti dovrebbero valutare e monitorare il CSRBB in modo esplicito e onnicomprensivo nei …
---+13. Gli enti dovrebbero identificare le loro esposizioni al CSRBB e assicurarsi che siano …
---+14. Ai fini dei presenti orientamenti, il margine di interesse su cui calcolare l’impatto delle …
---+15. La variazione del margine di interesse dovrebbe essere la differenza tra il margine di …
---+16. Nell’applicare gli orientamenti, gli enti dovrebbero accertare la propria esposizione attuale e …
---+17. Sulla base della valutazione della loro esposizione attuale e prospettica all’IRRBB e al CSRBB …
---+18. Oltre all’esposizione attuale e prospettica all’IRRBB e al CSRBB, nell’applicare gli …

4.1 Disposizioni generali

4.1.1 IRRBB e CSRBB

  • (i) IRRBB

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
10. Gli enti dovrebbero trattare l’IRRBB come un rischio rilevante e valutarlo sempre in modo …

Gli enti dovrebbero trattare l’IRRBB come un rischio rilevante e valutarlo sempre in modo esclusivo, esplicito e onnicomprensivo nei propri processi di gestione del rischio e di valutazione del capitale interno.

11. Gli enti dovrebbero individuare le proprie esposizioni a tale rischio e assicurarne una …

Gli enti dovrebbero individuare le proprie esposizioni a tale rischio e assicurarne una valutazione, un monitoraggio e un controllo adeguati. Gli enti dovrebbero gestire i rischi derivanti dalle loro esposizioni all’IRRBB e, se necessario, attenuare i rischi che incidono sia sul valore economico che sulle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato.

  • (ii) CSRBB
12. Gli enti dovrebbero valutare e monitorare il CSRBB in modo esplicito e onnicomprensivo nei …

Gli enti dovrebbero valutare e monitorare il CSRBB in modo esplicito e onnicomprensivo nei propri processi di gestione del rischio e di valutazione del capitale interno.

13. Gli enti dovrebbero identificare le loro esposizioni al CSRBB e assicurarsi che siano …

Gli enti dovrebbero identificare le loro esposizioni al CSRBB e assicurarsi che siano adeguatamente valutate, monitorate e controllate sia nell’ambito del valore economico sia nell’ambito delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato.

  • (iii) Misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato
14. Ai fini dei presenti orientamenti, il margine di interesse su cui calcolare l’impatto delle …

Ai fini dei presenti orientamenti, il margine di interesse su cui calcolare l’impatto delle variazioni del tasso d’interesse o dei differenziali creditizi dovrebbe essere determinato da interessi attivi e interessi passivi. A tal fine, gli istituti dovrebbero considerare anche le variazioni del valore di mercato degli strumenti, a seconda del trattamento contabile ( fair value /nGAAP), che vengono riportate nel conto economico o direttamente nel patrimonio (ad esempio, attraverso le altre componenti della redditività complessiva). Gli enti dovrebbero tenere conto della crescita o della diminuzione dell’importo degli utili e delle perdite e del capitale su orizzonti di breve e medio termine dovuti ai movimenti del tasso di interesse o del differenziale creditizio.

15. La variazione del margine di interesse dovrebbe essere la differenza tra il margine di …

La variazione del margine di interesse dovrebbe essere la differenza tra il margine di interesse previsto in uno scenario di shock o di stress in una prospettiva di continuità aziendale e quello previsto in uno scenario di base. (5 ) La variazione del valore di mercato degli strumenti ( fair value /nGAAP) dovrebbe essere la differenza tra il valore di mercato atteso in uno scenario di shock o di stress in una prospettiva di continuità aziendale e quello atteso in uno scenario di base alla fine dell’orizzonte di valutazione.

4.1.2 Altri aspetti, proporzionalità

16. Nell’applicare gli orientamenti, gli enti dovrebbero accertare la propria esposizione attuale e …

Nell’applicare gli orientamenti, gli enti dovrebbero accertare la propria esposizione attuale e prospettica all’IRRBB e al CSRBB in modo proporzionato, in funzione del livello, della complessità e della rischiosità delle posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione trattate, tenendo conto del proprio modello di business, delle rispettive strategie e del modello di business in cui operano o intendono operare.

17. Sulla base della valutazione della loro esposizione attuale e prospettica all’IRRBB e al CSRBB …

Sulla base della valutazione della loro esposizione attuale e prospettica all’IRRBB e al CSRBB, gli enti devono considerare gli elementi e le aspettative stabiliti nella presente sezione 4.1 degli orientamenti e nelle sezioni relative all’identificazione, al calcolo e all’allocazione del capitale ai fini dell’IRRBB (sezione 4.2.2), alla strategia di governance dell’IRRBB e al CSRBB (sezioni 4.2.3 e 4.5.2), alla misurazione dell’IRRBB da parte in un IMS (sezione 4.3) e al monitoraggio del CSRBB (sezione 4.6) e attuarli in modo commisurato alle esposizioni esistenti e prospettiche a tali rischi.

18. Oltre all’esposizione attuale e prospettica all’IRRBB e al CSRBB, nell’applicare gli …

Oltre all’esposizione attuale e prospettica all’IRRBB e al CSRBB, nell’applicare gli orientamenti gli enti dovrebbero considerare anche il proprio livello generale di sofisticazione e gli approcci interni alla gestione del rischio per assicurarsi che approcci, processi e sistemi per la gestione di tali rischi siano coerenti con l’approccio generale per la gestione del rischio e con i loro approcci, processi e sistemi specifici posti in essere ai fini della gestione di altre tipologie di rischio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/