+19. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e …
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19. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e …
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e procedure misure correttive per il caso in cui si sia concretizzato un rischio o siano stati individuati errori con un impatto sull’efficienza e sull’efficacia della soluzione generale di onboarding a distanza del cliente. Tali misure dovrebbero includere almeno: - a) una revisione di tutti i rapporti d’affari interessati, per valutare se gli enti creditizi e gli istituti finanziari hanno adottato misure di adeguata verifica iniziale della clientela sufficienti per conformarsi all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva antiriciclaggio (AML/CFT). Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero dare priorità ai rapporti d’affari che comportano il rischio ML/TF più elevato;
- b) tenendo conto delle informazioni ottenute nella suddetta revisione, una valutazione dell’opportunità che i rapporti continuativi interessati siano:
- a. sottoposti a ulteriori misure di adeguata verifica;
- b. sottoposti a limitazioni, ad esempio limiti al volume delle operazioni richiedibili, ove consentito dal diritto nazionale, fino a quando non sia stata effettuata una revisione;
- c. chiusi;
- d. oggetto di una segnalazione all’unità di informazione finanziaria (UIF);
- e. riclassificati in un diverso profilo di rischio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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