+19. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e …

19. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e procedure misure correttive per il caso in cui si sia concretizzato un rischio o siano stati individuati errori con un impatto sull’efficienza e sull’efficacia della soluzione generale di onboarding a distanza del cliente. Tali misure dovrebbero includere almeno:

  • a) una revisione di tutti i rapporti d’affari interessati, per valutare se gli enti creditizi e gli istituti finanziari hanno adottato misure di adeguata verifica iniziale della clientela sufficienti per conformarsi all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva antiriciclaggio (AML/CFT). Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero dare priorità ai rapporti d’affari che comportano il rischio ML/TF più elevato;
  • b) tenendo conto delle informazioni ottenute nella suddetta revisione, una valutazione dell’opportunità che i rapporti continuativi interessati siano:
  • a. sottoposti a ulteriori misure di adeguata verifica;
  • b. sottoposti a limitazioni, ad esempio limiti al volume delle operazioni richiedibili, ove consentito dal diritto nazionale, fino a quando non sia stata effettuata una revisione;
  • c. chiusi;
  • d. oggetto di una segnalazione all’unità di informazione finanziaria (UIF);
  • e. riclassificati in un diverso profilo di rischio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/