+4.6. Relazione di autovalutazione
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4.6. Relazione di autovalutazione
124. Gli enti dovrebbero preparare e presentare all’autorità di risoluzione competente almeno ogni due anni una relazione, in cui valutano autonomamente se soddisfano, e in quale misura, le capacità di cui alle sezioni da 4.1 a 4.5 e alla sezione 4.8 dei presenti orientamenti, nonché alle sezioni 4 e 5 degli orientamenti in materia di trasferibilità per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione (orientamenti in materia di trasferibilità) (5 ), tenendo conto di eventuali riscontri ricevuti dalle autorità entro i due anni, compresi, tra gli altri, i seguenti elementi: - a. grado in cui la capacità è soddisfatta (basso, medio, alto, non applicabile);
- b. descrizione del modo in cui la capacità è soddisfatta o del motivo per cui non è considerata applicabile ai sensi della lettera a);
- c. valutazione del divario tra le capacità di risoluzione indicate nei presenti orientamenti e quelle dell’ente, del modo in cui tale divario può essere colmato e dei tempi necessari;
- d. descrizione del modo in cui la capacità è integrata nell’ordinaria amministrazione;
- e. descrizione del rapporto tra la capacità e la pianificazione del risanamento dell’ente (ad esempio, se la continuità operativa nei meccanismi di risoluzione prevede anche opzioni di risanamento come le cessioni o se i meccanismi di risanamento sono utilizzati per sostenere la risoluzione);
- f. qualsiasi valutazione interna o esterna sul modo in cui i presenti orientamenti sono stati applicati dall’ente, comprese relazioni di audit interni o esterni, valutazioni di consulenti esterni, esercizi di simulazione o revisioni prudenziali;
- g. qualsiasi altro aspetto indicato dall’autorità di risoluzione competente (ad esempio, insegnamenti tratti da una recente recessione o evento di mercato).
125. Nella sintesi dell’autovalutazione di cui al paragrafo 124 gli enti dovrebbero: - a. illustrare la propria comprensione della strategia di risoluzione individuata dall’autorità di risoluzione, nonché del proprio ruolo e di quello dell’autorità o delle autorità nell’esecuzione di tale strategia;
(5 ) Orientamenti EBA/GL/2022/11 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione (orientamenti in materia di trasferibilità). - b. descrivere il quadro di test e garanzie che consente loro di assicurare la capacità di sostenere l’esecuzione della strategia di risoluzione su base continuativa;
- c. sintetizzare la propria autovalutazione in relazione ai settori chiave della possibilità di risoluzione come segue:
- i. governance;
- ii. continuità operativa nell’ambito della risoluzione (OCIR) e accesso alle FMI (6 );
- iii. capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione;
- iv. liquidità e finanziamento nella risoluzione;
- v. MIS (7 );
- vi. comunicazione;
- vii. trasferibilità e ristrutturazione.
126. Le relazioni dovrebbero essere presentate dagli enti all’autorità di risoluzione almeno ogni due anni. La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 dicembre 2024. 127. Nel contesto dei gruppi di risoluzione transfrontalieri, la relazione di autovalutazione dovrebbe essere presentata dall’entità soggetta a risoluzione all’autorità di risoluzione a livello di gruppo (o all’autorità di risoluzione competente nel caso di una strategia MPE) o dall’entità non soggetta a risoluzione all’autorità di risoluzione locale. 128. Una volta predisposta, l’autovalutazione dell’entità non soggetta a risoluzione dovrebbe essere sviluppata sulla base della strategia di risoluzione di gruppo e in coordinamento con l’entità soggetta a risoluzione. 129. Ai fini della relazione di autovalutazione di cui al paragrafo 124, gli enti dovrebbero utilizzare il formato fornito dalla relativa autorità di risoluzione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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