+35. Il PSP dell’ordinante o il CASP del cedente dovrebbero comunicare i dati seguenti: a) per …

35. Il PSP dell’ordinante o il CASP del cedente dovrebbero comunicare i dati seguenti: a) per …

Il PSP dell’ordinante o il CASP del cedente dovrebbero comunicare i dati seguenti:

  • a) per quanto riguarda le persone fisiche, i nomi e i cognomi completi del cliente come appaiono nel suo documento d’identità o nei mezzi di identificazione elettronica di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 o, se sia gli uni che gli altri non sono disponibili per un motivo legittimo, la documentazione conforme agli Orientamenti dell’ABE sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (8 ). In presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24 che impediscano la trasmissione dei nomi e cognomi del cliente, il CASP del cedente dovrebbe includere almeno il nome di battesimo e l’ultimo cognome;
  • b) per quanto riguarda le persone giuridiche, il nome con cui la persona giuridica è registrata. In presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24 che impediscano la trasmissione della denominazione legale registrata completa, il CASP del cedente dovrebbe trasmettere il nome commerciale. I nomi commerciali utilizzati dovrebbero essere riconducibili inequivocabilmente alla persona giuridica e corrispondere a nomi di questo tipo iscritti nei registri ufficiali;
  • c) per quanto concerne i trasferimenti da un conto, un indirizzo o un portafoglio congiunto, i nomi di tutti i titolari del conto, dell’indirizzo o del portafoglio. In presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24 che impediscano la trasmissione di tutti i nomi di tutte le parti del trasferimento, il CASP del cedente dovrebbe trasmettere il nome del titolare del conto, dell’indirizzo o del portafoglio che avvia il trasferimento o, qualora ciò non sia possibile, quello del titolare del conto primario, dell’indirizzo o del portafoglio.

4.4.3. Comunicazione dell’indirizzo dell’ordinante e del cedente, comprensivo del nome del paese, del numero del suo documento personale ufficiale e del suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, della data e del luogo di nascita dell’ordinante a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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