+6.3 Pianificazione della transizione
---+94. Gli enti dovrebbero comprendere la propria sensibilità ai rischi ESG, in particolare ai rischi …
---+95. Ai fini del monitoraggio e della gestione dei rischi ambientali specifici che possono derivare …
---+96. Il riferimento geografico e la granularità, ad esempio in termini di ripartizione regionale …
---+97. La gamma e la complessità degli scenari utilizzati dagli enti dovrebbero essere proporzionate …
---+98. Gli enti dovrebbero assicurare che gli scenari e i percorsi utilizzati nell’ambito dei …
---+99. Gli enti dovrebbero stabilire una serie di orizzonti temporali diversi nell’ambito dei …
---+100. Gli enti dovrebbero fissare traguardi a intervalli regolari per monitorare e affrontare i …
---+101. Gli enti dovrebbero assicurare che gli obiettivi e i traguardi di breve, medio e lungo termine …
---+102. Il processo di pianificazione della transizione degli enti dovrebbe mirare alla gestione dei …
---+103. Gli enti dovrebbero utilizzare una serie di metriche, comprese metriche prospettiche, per …
---+104. Ai fini della definizione degli obiettivi, gli enti dovrebbero utilizzare una serie di …
---+105. In mancanza dei dati necessari per calcolare le metriche e supportare la definizione degli …
---+106. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni possono basarsi su …
---+107. Sebbene gli enti debbano almeno utilizzare una combinazione di metriche relative ai rischi …

6.3 Pianificazione della transizione

6.3.1. Scenari e percorsi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
94. Gli enti dovrebbero comprendere la propria sensibilità ai rischi ESG, in particolare ai rischi …

Gli enti dovrebbero comprendere la propria sensibilità ai rischi ESG, in particolare ai rischi della transizione ambientale e ai rischi fisici, in diversi scenari, compresi quelli che comportano livelli più elevati di rischio fisico o una transizione disordinata. Gli enti dovrebbero capire in che modo i diversi scenari possono influenzare i propri sforzi di pianificazione della transizione.

95. Ai fini del monitoraggio e della gestione dei rischi ambientali specifici che possono derivare …

Ai fini del monitoraggio e della gestione dei rischi ambientali specifici che possono derivare dal processo di adeguamento agli obiettivi normativi in materia climatica e ambientale delle giurisdizioni in cui operano, gli enti dovrebbero selezionare attentamente gli scenari seguendo tutte le fasi seguenti:

  • a) valutare i potenziali effetti degli obiettivi dell’UE, degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi per i percorsi di transizione, almeno per settori selezionati determinati sulla base della valutazione della rilevanza. In questo processo, gli enti dovrebbero tenere conto dei probabili percorsi derivanti dal Green Deal europeo, dalla normativa europea sul clima e dalle ultime relazioni e misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici;
  • b) prendere in considerazione scenari scientificamente fondati e aggiornati provenienti da organizzazioni nazionali, dell’UE o internazionali di cui al paragrafo 38;
  • c) tenere conto degli obiettivi o degli impegni dell’ente volontari o imposti dalla normativa in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
96. Il riferimento geografico e la granularità, ad esempio in termini di ripartizione regionale …

Il riferimento geografico e la granularità, ad esempio in termini di ripartizione regionale, degli scenari e dei percorsi utilizzati dagli enti dovrebbero essere rilevanti per il proprio modello di business e per le rispettive esposizioni.

97. La gamma e la complessità degli scenari utilizzati dagli enti dovrebbero essere proporzionate …

La gamma e la complessità degli scenari utilizzati dagli enti dovrebbero essere proporzionate alla propria dimensione e complessità. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni possono basarsi su una serie semplificata di parametri e ipotesi principali, compresi i rischi, gli orizzonti temporali considerati e la ripartizione regionale degli impatti. Gli enti di più grandi dimensioni dovrebbero confrontare i propri piani (compresi gli obiettivi finali e intermedi) con uno scenario compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi e con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dalla normativa europea sul clima.

98. Gli enti dovrebbero assicurare che gli scenari e i percorsi utilizzati nell’ambito dei …

Gli enti dovrebbero assicurare che gli scenari e i percorsi utilizzati nell’ambito dei rispettivi piani siano coerenti in tutta l’organizzazione e con gli orizzonti temporali considerati, ad esempio quando si elaborano le strategie aziendali e si fissano gli obiettivi di breve, medio e lungo termine. Gli enti dovrebbero documentare il processo di selezione dello scenario e le ragioni di qualsiasi cambiamento o utilizzo diverso. Le decisioni di utilizzare scenari diversi per finalità diverse, così come le decisioni di modificare scenari, dovrebbero essere chiaramente giustificate.

6.3.2. Orizzonti temporali e traguardi

99. Gli enti dovrebbero stabilire una serie di orizzonti temporali diversi nell’ambito dei …

Gli enti dovrebbero stabilire una serie di orizzonti temporali diversi nell’ambito dei rispettivi piani, che dovrebbero includere il breve termine, il medio termine e un orizzonte di pianificazione a lungo termine di almeno 10 anni. I dispositivi sviluppati per sorvegliare e affrontare i rischi ESG nel corso degli orizzonti temporali dovrebbero tenere conto dei principi delineati nel paragrafo 19.

100. Gli enti dovrebbero fissare traguardi a intervalli regolari per monitorare e affrontare i …

Gli enti dovrebbero fissare traguardi a intervalli regolari per monitorare e affrontare i rischi ESG che derivano dagli obiettivi normativi di breve, medio e lungo termine delle giurisdizioni in cui operano. A tale fine sono considerati gli obiettivi dell’UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 rispetto al livello del 1990 e di raggiungere emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050, altri traguardi climatici intermedi fissati dall’UE o, se del caso, dalla legislazione nazionale, nonché obiettivi legati ad altri fattori ambientali quali il ripristino della natura (19 ) o la deforestazione (20 ).

101. Gli enti dovrebbero assicurare che gli obiettivi e i traguardi di breve, medio e lungo termine …

Gli enti dovrebbero assicurare che gli obiettivi e i traguardi di breve, medio e lungo termine interagiscano e siano ben articolati. Ciò include la garanzia che gli obiettivi di lungo termine, come l’impegno a raggiungere emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero, si traducano in strategie di medio termine (ad esempio politiche settoriali a medio termine o obiettivi di crescita per le linee di business) e che le metriche o gli obiettivi finanziari di breve termine (ad esempio indicatori di redditività, costo del rischio, indicatori chiave di prestazione, indicatori chiave di rischio, limiti di rischio, quadri di determinazione dei prezzi) siano coerenti e conformi agli obiettivi di medio e lungo termine.

6.3.3. Basi della valutazione della rilevanza

102. Il processo di pianificazione della transizione degli enti dovrebbe mirare alla gestione dei …

Il processo di pianificazione della transizione degli enti dovrebbe mirare alla gestione dei rischi ESG rilevanti, in particolare dei rischi della transizione ambientale e dei rischi fisici identificati sulla base di una solida valutazione della rilevanza dei rischi ESG, regolarmente aggiornata, condotta in linea con la sezione 4.1. Gli enti dovrebbero definire misure specifiche per monitorare e gestire i rischi ESG rilevanti che derivano dalle esposizioni, dai portafogli e dalle attività economiche e capacità produttive finanziate, che potrebbero essere particolarmente vulnerabili al processo di adeguamento dell’economia agli obiettivi legali e normativi applicabili legati ai fattori ESG.

6.3.4. Metriche

103. Gli enti dovrebbero utilizzare una serie di metriche, comprese metriche prospettiche, per …

Gli enti dovrebbero utilizzare una serie di metriche, comprese metriche prospettiche, per supportare la definizione degli obiettivi, gestire e monitorare l’attuazione dei rispettivi piani.

104. Ai fini della definizione degli obiettivi, gli enti dovrebbero utilizzare una serie di …

Ai fini della definizione degli obiettivi, gli enti dovrebbero utilizzare una serie di metriche e di indicatori tenendo conto di quelli di cui al paragrafo 81. Gli enti dovrebbero stabilire, tenendo conto delle proprie strategie aziendali e della propria propensione al rischio, quali altre metriche e obiettivi basati sul rischio e prospettici siano da includere nei rispettivi piani al fine di monitorare e fronteggiare i rischi ESG. Ciò include la valutazione, il calcolo e l’utilizzo di metriche per valutare le implicazioni finanziarie della pianificazione della transizione per l’attività e il profilo di rischio degli enti nel breve, medio e lungo termine, anche misurando l’impatto della pianificazione della transizione sulla performance finanziaria, sulle fonti di reddito, sulla redditività e sul livello di rischio dei portafogli.

105. In mancanza dei dati necessari per calcolare le metriche e supportare la definizione degli …

In mancanza dei dati necessari per calcolare le metriche e supportare la definizione degli obiettivi, gli enti dovrebbero seguire le fasi descritte nei paragrafi 26, 27 e 29.

(19 ) Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L 2024/1991 del 29.7.2024). (20 ) Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

106. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni possono basarsi su …

Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni possono basarsi su una gamma ridotta di indicatori per l’uso di metriche e la definizione degli obiettivi e formulare in misura maggiore obiettivi qualitativi.

107. Sebbene gli enti debbano almeno utilizzare una combinazione di metriche relative ai rischi …

Sebbene gli enti debbano almeno utilizzare una combinazione di metriche relative ai rischi climatici, dovrebbero adottare misure per includere progressivamente metriche che supportino la valutazione del rischio e l’orientamento strategico relativo all’esposizione e alla gestione da parte degli enti di rischi ambientali diversi da quelli legati al clima, ad esempio i rischi derivanti dal degrado degli ecosistemi e dalla perdita di biodiversità e la loro potenziale influenza riflessa con i rischi legati al clima, nonché i rischi sociali e di governance.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/