+Orientamenti sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) (EBA/GL/2025/01)
---+1. Conformità e obblighi di notifica
------+Status giuridico dei presenti orientamenti
---------+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …
---------+2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
------+Obblighi di notifica
---------+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
---------+4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3 del …
---+2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
------+Oggetto e ambito di applicazione
---------+5. I presenti orientamenti specificano i solidi dispositivi di governance di cui gli enti devono …
---------+6. I presenti orientamenti riguardano i processi di gestione dei rischi ESG degli enti nell’ambito …
---------+7. Le autorità competenti e gli enti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in conformità del …
------+Destinatari
---------+8. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 2) …
------+Definizioni
---------+9. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE e nel …
---+3. Attuazione
------+Data di applicazione
---------+10. I presenti orientamenti si applicano agli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi a …
---+4. Metodologia di riferimento per l’identificazione e la misurazione dei rischi ESG
------+4.1 Valutazione della rilevanza
---------+11. Nell’ambito della metodologia di riferimento per l’identificazione e la misurazione dei rischi …
---------+12. La valutazione della rilevanza dei rischi ESG dovrebbe essere effettuata come valutazione …
---------+13. Ai fini della valutazione della rilevanza dei rischi ESG, si dovrebbe utilizzare un approccio …
---------+14. Per poter valutare in modo esaustivo la rilevanza dei rischi ESG, gli enti dovrebbero …
---------+15. Per quanto riguarda la valutazione della rilevanza dei rischi ambientali, gli enti dovrebbero …
---------+16. Gli enti dovrebbero motivare e documentare nell’ambito dell’ICAAP le proprie valutazioni della …
---------+17. Gli enti dovrebbero sviluppare e attuare metodi di misurazione, dispositivi di gestione dei …
------+4.2 Identificazione e misurazione dei rischi ESG
---------+18. Nell’ambito degli standard minimi per l’identificazione e la misurazione dei rischi ESG, le …
---------+19. Al fine di assicurare una corretta individuazione e gestione dei rischi ESG, gli enti …
---------+20. Per quanto riguarda i rischi ambientali, le procedure interne e le metodologie dovrebbero …
---------+21. Per quanto riguarda i rischi sociali e di governance, laddove inizialmente manchino …
---------+22. Per quanto concerne le interazioni tra le diverse categorie, rispettivamente, di rischi …
---------+23. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere l’attuazione di solidi sistemi di gestione …
---------+24. Le procedure interne degli enti dovrebbero assicurare che essi acquisiscano e utilizzino le …
---------+25. Le procedure interne degli enti dovrebbero basarsi sui dati ESG disponibili sia internamente …
---------+26. Gli enti dovrebbero valutare quali altre fonti di dati supporterebbero efficacemente la …
---------+27. Quando la qualità o la disponibilità dei dati non è inizialmente sufficiente a soddisfare le …
---------+28. Per le controparti che sono grandi imprese, quali definite all’articolo 3, paragrafo 4, della …
---------+29. Per le esposizioni verso le controparti diverse dalle imprese di grandi dimensioni, gli enti …
---------+30. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere una combinazione di metodologie di …
---------+31. In linea con quanto previsto ai paragrafi 126 e 146 degli orientamenti dell’ABE in materia di …
---------+32. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ambientali a livello di esposizione, le procedure …
---------+33. Qualora non siano ancora disponibili i dati necessari per valutare determinati criteri, come …
---------+34. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi sociali e di governance a livello di esposizione …
---------+35. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere metodologie basate sul settore e sul …
---------+36. Per quanto riguarda i fattori ESG non climatici, gli enti di grandi dimensioni dovrebbero …
---------+37. Per quanto riguarda i rischi climatici, le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere …
---------+38. Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero utilizzare scenari basati su dati scientifici …
---------+39. Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero determinare il perimetro appropriato per le …
---------+40. Gli enti dovrebbero giustificare e documentare le loro scelte metodologiche, compresa la scelta …
---------+41. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione le informazioni acquisite mediante le …
---------+42. Oltre ai metodi basati sull’esposizione, sul settore, sul portafoglio e ai metodi di …
---+5. Standard minimi e metodologia di riferimento per la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG
------+5.1 Principi di gestione dei rischi ESG
---------+43. Ai fini dell’integrazione dei rischi ESG nel quadro di gestione dei rischi a tutti i livelli …
---------+44. Gli enti dovrebbero integrare i rischi ESG nei propri sistemi e processi di gestione dei rischi …
---------+45. Gli enti dovrebbero sviluppare un approccio solido e coerente alla gestione e alla mitigazione …
---------+46. Gli enti dovrebbero determinare quale combinazione di strumenti di gestione e mitigazione dei …
------+5.2 Strategie e modelli di business
---------+47. Gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi ESG nello sviluppo e nell’attuazione delle …
---------+48. Ai fini del paragrafo 47 e per assicurare strategie sufficientemente informate, gli enti …
---------+49. Gli enti dovrebbero avere una conoscenza approfondita del proprio modello di business, degli …
------+5.3 Propensione al rischio
---------+50. Gli enti dovrebbero assicurare che la loro propensione al rischio definisca e copra chiaramente …
---------+51. La propensione al rischio dovrebbe essere attuata con il supporto di indicatori chiave di …
---------+52. Gli enti dovrebbero assicurare che tutte le entità del gruppo, le linee di business e le unità …
---------+53. La propensione al rischio dell’ente e gli indicatori chiave di rischio associati dovrebbero …
------+5.4 Cultura del rischio, capacità e controlli interni
---------+54. Gli enti dovrebbero sviluppare su base continuativa le proprie capacità di individuare …
---------+55. La sana e coerente cultura del rischio che tiene conto dei rischi ESG attuata all’interno …
---------+56. Ai fini del titolo V degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna ( ), gli enti …
---------+57. La prima linea di difesa dovrebbe essere responsabile dell’esecuzione delle valutazioni dei …
---------+58. Nell’ambito delle attività della seconda linea di difesa: a) la funzione di gestione dei rischi …
---------+59. In quanto alla terza linea di difesa, la funzione di audit interno dovrebbe riesaminare in modo …
------+5.5 Processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno e processo di valutazione dell’adeguatezza della liquidità interna
---------+60. Gli enti dovrebbero inserire i rischi ESG rilevanti e i relativi impatti sulle categorie di …
---------+61. Quando gli enti tengono conto di orizzonti temporali più lunghi per la copertura dei rischi …
---------+62. Gli enti dovrebbero utilizzare le conoscenze acquisite tramite le loro metodologie di …
---------+63. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero inserire nel loro ICAAP una …
---------+64. Gli enti dovrebbero inserire i rischi ambientali rilevanti e il relativo impatto sulla …
---------+65. Gli enti dovrebbero includere nei rispettivi ICAAP e ILAAP una descrizione della propensione al …
---------+66. Nell’integrare i rischi ESG nel proprio ICAAP e i rischi ambientali nel proprio ILAAP, la …
------+5.6 Politiche e procedure per le categorie di rischio finanziario
---------+67. Gli enti dovrebbero comprendere e gestire l’impatto attuale e potenziale impatto futuro dei …
---------+68. Ai fini dell’integrazione dei rischi ESG nelle politiche e nelle procedure relative al rischio …
---------+69. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero includere nelle loro politiche e …
---------+70. Per quanto riguarda il rischio di mercato, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi …
---------+71. Per quanto riguarda il rischio di liquidità e di rifinanziamento, gli enti dovrebbero almeno …
---------+72. Inoltre, per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero considerare in che modo …
---------+73. Per quanto riguarda il rischio operativo, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi …
---------+74. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero: a) individuare e classificare le …
---------+75. Per quanto riguarda i rischi reputazionali, gli enti dovrebbero considerare e gestire l’impatto …
---------+76. Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero …
---------+77. Per quanto riguarda il rischio di concentrazione, gli enti dovrebbero considerare e gestire i …
------+5.7 Monitoraggio
---------+78. Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG tramite efficaci quadri di segnalazione interni che …
---------+79. Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG su base continuativa e assicurare una visione …
---------+80. Gli enti dovrebbero stabilire indicatori e soglie di allerta precoce e disporre di procedure …
---------+81. Gli enti dovrebbero monitorare una serie di metriche e di indicatori dei rischi ESG storici e …
---------+82. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni dovrebbero …
---------+83. Gli enti dovrebbero disporre di metodologie chiare e ben documentate per quanto concerne le …
---+6. Piani di cui all’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE
------+6.1 Principi generali
---------+84. I piani elaborati a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE sono il …
---------+85. Gli enti dovrebbero assicurare che i piani affrontino gli aspetti prospettici della gestione …
---------+86. Gli enti dovrebbero assicurare che i propri piani e obiettivi siano ben integrati nelle …
---------+87. In considerazione dell’obbligo per gli enti di assicurare che i dispositivi, i processi e i …
------+6.2 Governance
---------+88. Gli enti dovrebbero individuare e ripartire chiaramente le responsabilità per l’elaborazione …
---------+89. L’organo di gestione dovrebbe essere responsabile dell’approvazione dei piani e vigilare sulla …
---------+90. Ai fini dell’inserimento dei rischi ESG nelle tre linee di difesa, conformemente alla sezione …
---------+91. Gli enti dovrebbero garantire interazioni e scambi significativi e regolari a tutti i livelli …
---------+92. In linea con la sezione 5.4, gli enti dovrebbero assicurare di disporre di capacità, competenze …
---------+93. Gli enti dovrebbero disporre di solidi processi di governance per acquisire, convalidare e …
------+6.3 Pianificazione della transizione
---------+94. Gli enti dovrebbero comprendere la propria sensibilità ai rischi ESG, in particolare ai rischi …
---------+95. Ai fini del monitoraggio e della gestione dei rischi ambientali specifici che possono derivare …
---------+96. Il riferimento geografico e la granularità, ad esempio in termini di ripartizione regionale …
---------+97. La gamma e la complessità degli scenari utilizzati dagli enti dovrebbero essere proporzionate …
---------+98. Gli enti dovrebbero assicurare che gli scenari e i percorsi utilizzati nell’ambito dei …
---------+99. Gli enti dovrebbero stabilire una serie di orizzonti temporali diversi nell’ambito dei …
---------+100. Gli enti dovrebbero fissare traguardi a intervalli regolari per monitorare e affrontare i …
---------+101. Gli enti dovrebbero assicurare che gli obiettivi e i traguardi di breve, medio e lungo termine …
---------+102. Il processo di pianificazione della transizione degli enti dovrebbe mirare alla gestione dei …
---------+103. Gli enti dovrebbero utilizzare una serie di metriche, comprese metriche prospettiche, per …
---------+104. Ai fini della definizione degli obiettivi, gli enti dovrebbero utilizzare una serie di …
---------+105. In mancanza dei dati necessari per calcolare le metriche e supportare la definizione degli …
---------+106. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni possono basarsi su …
---------+107. Sebbene gli enti debbano almeno utilizzare una combinazione di metriche relative ai rischi …
------+6.4 Principali contenuti dei piani
---------+108. Gli enti dovrebbero documentare i rispettivi piani, tra cui le metodologie, le ipotesi, i …
---------+109. Gli enti di grandi dimensioni dovrebbero assicurare che i rispettivi piani includano almeno …
---------+110. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni dovrebbero …
---------+111. Gli enti dovrebbero considerare di utilizzare l’allegato come strumento di supporto per …
------+6.5 Monitoraggio, revisione e aggiornamento dei piani
---------+112. Gli enti dovrebbero monitorare l’attuazione dei rispettivi piani utilizzando processi e …
---------+113. Il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire all’organo di gestione di monitorare …
---------+114. Gli enti dovrebbero rivedere e, se necessario, aggiornare i rispettivi piani periodicamente, e …
---+Allegato
------+a. Obiettivi strategici e tabella di marcia del piano
------+b. Obiettivi e metriche
------+c. Governance
------+d. Strategia di attuazione
------+e. Strategia di coinvolgimento
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Orientamenti sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) (EBA/GL/2025/01)

Orientamenti sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) (EBA/GL/2025/01)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/sustainable-finance/guidelines-management-esg-risks – PDF

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Conformità e obblighi di notifica

1. Conformità e obblighi di notifica

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

3. Attuazione

3. Attuazione

4. Metodologia di riferimento per l’identificazione e la misurazione dei rischi ESG

4.

5. Standard minimi e metodologia di riferimento per la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG

5.

6. Piani di cui all’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE

6. Piani di cui all’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE

Allegato

Il presente allegato fornisce uno strumento di supporto agli enti ai fini dell’elaborazione dei piani previsti dall’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva

2013/36/UE, come ulteriormente specificatonella sezione 6deipresenti orientamenti.Non introduce requisiti aggiuntivi, ma fornisce per ciascun

contenuto chiave richiesto dagli orientamenti alcuni esempi, riferimenti e potenziali metriche che gli enti possono prendere in considerazione quando strutturano e formalizzano i rispettivi piani. Gli enti possono adattare il formato di questo approccio comune, a condizione che garantiscano che tutti i contenuti chiave richiesti siano inclusi nei rispettivi piani. In linea con la necessità di coerenza con altri requisiti applicabili di cui alla sezione 6.1 e, in particolare, al paragrafo 85, gli enti dovrebbero assicurare la coerenza delle informazioni utilizzate per conformarsi agli orientamenti con le informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione.

6.4. Principali contenuti dei pianiParole contenuto Chiarimentio elementi chiave e riferimenti orientamenti Come Parole oChiarimenti riferimentochiave del richiesto agli leggere questo con alle sezioni o aiEsempi di risultati qualitativi e Collegamenti ad altre quantitativi e delle potenziali metriche norme o riferimenti dell’UE a supporto Direttiva Risultato relativa alla Risultato potenziale Terzo rendicontazione potenziale (quantitativo) pilastro societaria di (qualitativo) sostenibilità / ESRS strumento Descrizione Descrizione Collegamenti ai requisiti del qualitativa del quantitativa del terzo pilastro e del sistema potenziale potenziale risultato ESRS che gli enti, se del caso,
paragrafo Estratto 109, della degli sezione orientamenti 6.4, sottoelementochiave Parole opertinenti Chiarimenti riferimentoparagrafi degli orientamenti con alle sezioni o airisultato connesso a connesso requisito a questo degli dovrebbero considerazione prendere al fine di in questo requisito orientamenti: garantire la coerenza e le degli - con esempi o interconnessioni e fare orientamenti: «avvertenze» affidamento, per quanto - con esempi o nell’utilizzo di possibile, su informazioni «promemoria», metriche e obiettivi, rilevanti sostanzialmente - ad esempio, - ad esempio, identiche o significativamente caratteristiche ricordando i diversi comparabili. delle descrizioni aspetti che un KPI Potrebbe essere necessario
sottoelementochiavepertinentiparagrafi degli orientamentitestuali. potrebbe coprire. aggiornare i riferimenti al terzo Tutti gli esempi di pilastro e al sistema ESRS per Tutti gli esempi indicatori chiave di tenere conto di futuri sviluppi sono riportati a prestazione/indicatori normativi. titolo puramente chiave di rischio sono illustrativo. riportati a titolo puramente illustrativo.
Parole oelementichiave chiave richiestodelcontenutoEsempi di risultati qualitativi e quantitativi e Collegamenti ad altre delle potenziali metriche di supporto norme o riferimenti dell’UE Direttiva
6.4. Principali contenuti dei piani Chiarimentie riferimenti agliorientamentirelativa alla Risultato potenziale Risultato potenziale Terzo rendicontazio (qualitativo) (quantitativo) pilastro ne societaria di sostenibilità / ESRS

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

Ticket collegati

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