+1 Ruolo e responsabilità dell’organo di gestione
---+22. L’organo di gestione deve avere la responsabilità ultima e generale dell’impresa di …
---+23. I compiti dell’organo di gestione dovrebbero essere definiti con chiarezza, operando una …
---+24. L’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe interagire in modo …
---+25. Fatti salvi i compiti e le responsabilità assegnati all’organo di gestione a norma della …
---+26. Nel fissare, approvare e sorvegliare l’attuazione degli aspetti elencati al paragrafo 25 …
---+27. L’organo di gestione dovrebbe sorvegliare il processo di informativa e le comunicazioni con le …
---+28. Tutti i membri dell’organo di gestione dovrebbero essere informati dell’attività generale …
---+29. Un membro dell’organo di gestione può essere responsabile di una funzione di controllo interno …
---+30. L’organo di gestione dovrebbe monitorare, riesaminare periodicamente e risolvere eventuali …
---+31. Se le imprese di investimento sono persone giuridiche gestite da un’unica persona fisica …

1 Ruolo e responsabilità dell’organo di gestione

1 Ruolo e responsabilità dell’organo di gestione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
22. L’organo di gestione deve avere la responsabilità ultima e generale dell’impresa di …

L’organo di gestione deve avere la responsabilità ultima e generale dell’impresa di investimento e definisce, sorveglia e risponde dell’applicazione dei dispositivi di governance di cui, in particolare, agli articoli 26, 28 e 29 della direttiva (UE) 2019/2034, all’interno dell’impresa di investimento che assicurino una gestione efficace e prudente della stessa.

23. I compiti dell’organo di gestione dovrebbero essere definiti con chiarezza, operando una …

I compiti dell’organo di gestione dovrebbero essere definiti con chiarezza, operando una distinzione tra i compiti della funzione di gestione (esecutiva) e quelli della funzione di supervisione strategica (non esecutiva). Le responsabilità e i compiti dell’organo di gestione dovrebbero essere descritti in un documento scritto e debitamente approvati dall’organo di gestione stesso. Tutti i membri dell’organo di gestione dovrebbero essere pienamente consapevoli della sua struttura e delle sue responsabilità nonché della suddivisione dei compiti tra le diverse funzioni dell’organo di gestione e dei suoi comitati, laddove appropriato.

24. L’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe interagire in modo …

L’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe interagire in modo efficace con l’organo di gestione nella sua funzione di gestione. Ciascuna funzione dovrebbe fornire all’altra informazioni sufficienti per permettere a entrambe di svolgere i rispettivi ruoli. Al fine di conseguire un sistema appropriato di equilibrio dei poteri, il processo decisionale dell’organo di gestione non dovrebbe essere dominato da un singolo membro o da un gruppo ristretto dei suoi membri.

25. Fatti salvi i compiti e le responsabilità assegnati all’organo di gestione a norma della …

Fatti salvi i compiti e le responsabilità assegnati all’organo di gestione a norma della direttiva 2014/65/UE, le responsabilità dell’organo di gestione dovrebbero includere la definizione, l’approvazione e la sorveglianza dell’attuazione di quanto segue:

  • a. la strategia aziendale complessiva e le politiche chiave dell’impresa di investimento nell’ambito del quadro giuridico e regolamentare applicabile, tenendo conto degli interessi finanziari e della solvibilità di lungo periodo dell’impresa di investimento;
  • b. la strategia globale in materia di rischio, inclusi la propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi dell’impresa di investimento, tra cui politiche e procedure adeguate, tenendo conto del contesto macroeconomico e del ciclo economico dell’impresa di investimento e delle misure volte a garantire che l’organo di gestione dedichi tempo sufficiente alle questioni legate alla gestione del rischio; una governance interna adeguata ed efficace e un quadro di controllo interno che includa una chiara struttura organizzativa e meccanismi di controllo interno efficienti. Tali meccanismi dovrebbero includere una funzione di conformità permanente ed efficace e, ove opportuno e proporzionato conformemente al titolo I, funzioni di gestione interna del rischio e di audit interno che dispongano di sufficiente autorità, levatura e risorse per svolgere le loro funzioni in modo indipendente e garantire il rispetto degli obblighi normativi
applicabilinel contesto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo, nonché obiettivi per la gestione della liquidità dell’impresa di investimento;

  • c. una politica di remunerazione che sia in linea con i principi stabiliti agli articoli 26 e da 30 a 33 della direttiva (UE) 2019/2034 e negli orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 (7 );
d. dispositivivolti a garantire che le valutazioni di idoneità, individuali e collettive,

dell’organo di gestione siano svolte in modo efficace, che la composizione e la pianificazione della successione dell’organo di gestione siano appropriate e che l’organo di gestione svolga le proprie funzioni in modo efficace (8 );

  • e. un processo di selezione e di valutazione di idoneità per il personale che riveste ruoli chiave (9 );
  • f. dispositivi volti a garantire il funzionamento interno di ciascun comitato dell’organo di gestione, laddove istituito, che stabiliscano nel dettaglio:
i.il ruolo, la composizione e i compiti di ciascuno di essi,

(7 ) Orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.

(8 ) Cfr. anche gli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

(9 ) Cfr. anche gli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

ii.adeguati flussi di informazioni, inclusa la documentazione relativa alle raccomandazioni e alle conclusioni, e le linee di segnalazione tra ciascun comitato e l’organo di gestione, le autorità competenti e altre parti;
  • g. una cultura del rischio in linea con la sezione 8 dei presenti orientamenti, che affronti la consapevolezza del rischio da parte dell’impresa di investimento e il comportamento relativo all’assunzione del rischio;
  • h. una cultura e valori aziendali in linea con la sezione 9, che promuovano il comportamento responsabile ed etico, inclusi un codice di condotta o uno strumento equivalente;
  • i. una politica in materia di conflitti di interesse a livello dell’impresa di investimento, in linea con la sezione 10 e, per il personale, in linea con la sezione 11; e
j. dispositivivolti a garantire l’integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione

finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e il rispetto delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti.

26. Nel fissare, approvare e sorvegliare l’attuazione degli aspetti elencati al paragrafo 25 …

Nel fissare, approvare e sorvegliare l’attuazione degli aspetti elencati al paragrafo 25, l’organo di gestione dovrebbe mirare ad assicurare un modello di business e dispositivi di governance, oltre a un quadro di gestione dei rischi, che tengano conto dei rischi a cui le imprese di investimento sono o potrebbero essere esposte o dei rischi che esse comportano o possono comportare per altri (10 ). Nel prendere in considerazione tutti i rischi a cui sono esposte, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto di tutti i fattori di rischio pertinenti, compresi quelli ambientali, sociali e di governance. Le imprese di investimento dovrebbero tenere presente che questi ultimi possono condizionare i rispettivi rischi prudenziali (11 ). Tali fattori di rischio ESG comprendono, ad esempio, i rischi legali nell’ambito del diritto contrattuale o del lavoro, i rischi relativi a potenziali violazioni dei diritti umani o altri fattori di rischio ESG che possono influenzare il paese dove è stabilito un prestatore di servizi e la sua capacità di fornire i livelli di servizio concordati.

27. L’organo di gestione dovrebbe sorvegliare il processo di informativa e le comunicazioni con le …

L’organo di gestione dovrebbe sorvegliare il processo di informativa e le comunicazioni con le parti interessate esterne e le autorità competenti.

28. Tutti i membri dell’organo di gestione dovrebbero essere informati dell’attività generale …

Tutti i membri dell’organo di gestione dovrebbero essere informati dell’attività generale, della situazione finanziaria e di rischio dell’impresa di investimento, alla luce della situazione economica, nonché delle decisioni prese che si ripercuotono significativamente sull’attività dell’impresa di investimento.

(10 ) Cfr. l’articolo 26 della direttiva (UE) 2019/2034.

(11 ) Cfr. il documento di discussione dell’ABE sulla gestione e sulla supervisione dei rischi ambientali, sociali e di governance pubblicata ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 8, della direttiva sui requisiti patrimoniali per una descrizione dell’interpretazione dei rischi ambientali, sociali e di governance da parte dell’ABE, dei canali di trasmissione e delle raccomandazioni relative a dispositivi, processi, meccanismi e strategie che gli enti devono attuare per individuare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance.

29. Un membro dell’organo di gestione può essere responsabile di una funzione di controllo interno …

Un membro dell’organo di gestione può essere responsabile di una funzione di controllo interno, come indicato al titolo V, sezione 18.1, a condizione che al membro non siano stati conferiti altri mandati che comprometterebbero le sue attività di controllo interno e l’indipendenza della funzione di controllo interno.

30. L’organo di gestione dovrebbe monitorare, riesaminare periodicamente e risolvere eventuali …

L’organo di gestione dovrebbe monitorare, riesaminare periodicamente e risolvere eventuali carenze individuate nell’ambito dell’attuazione dei processi, delle strategie e delle politiche relative alle responsabilità di cui ai paragrafi 25 e 26. Il quadro di governance interna e la relativa attuazione dovrebbero essere rivisti e aggiornati periodicamente, sulla base del principio di proporzionalità, come chiarito ulteriormente al titolo I. Qualora l’impresa di investimento sia interessata da cambiamenti sostanziali, dovrebbe essere svolta una revisione dettagliata.

31. Se le imprese di investimento sono persone giuridiche gestite da un’unica persona fisica …

Se le imprese di investimento sono persone giuridiche gestite da un’unica persona fisica conformemente alle loro norme costitutive e alla legislazione nazionale, i riferimenti contenuti nei presenti orientamenti in relazione a un organo di gestione dovrebbero essere intesi come riferimenti all’unica persona responsabile dell’attuazione di dispositivi alternativi per garantire la gestione sana e prudente di tale impresa di investimento e l’adeguata considerazione dei dispositivi di governance interna.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/