+50. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe preparare una relazione di attività almeno una volta …
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50. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe preparare una relazione di attività almeno una volta …
Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe preparare una relazione di attività almeno una volta all’anno. Tale relazione dovrebbe essere proporzionata all’ampiezza e alla natura delle attività dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario. Se opportuno, la relazione di attività può basarsi su informazioni già inviate alle autorità nazionali competenti sotto forma di altre relazioni. La relazione di attività dovrebbe includere almeno le informazioni indicate di seguito. 1) Sulla valutazione dei rischi di ML/TF: - a) una sintesi delle principali risultanze della valutazione dei rischi di ML/TF a livello di area di attività come indicato nell’articolo 8 della direttiva (UE) 2015/849, se un aggiornamento in tal senso è stato effettuato nell’anno precedente, e la conferma se l’autorità competente ne avesse richiesto la presentazione per l’anno di riferimento (8 );
- b) una descrizione di eventuali modifiche correlate al metodo utilizzato dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario per valutare il profilo di rischio individuale del cliente, evidenziando in quale misura tali modifiche siano in linea con la valutazione dei rischi di ML/TF a livello di area di attività dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario;
- c) la classificazione dei clienti in base alla categoria di rischio, compreso il numero di fascicoli, suddivisi per categoria di rischio, riguardanti i clienti per i quali sono in sospeso revisioni e aggiornamenti dell’adeguata verifica della clientela;
- d) informazioni e dati statistici riguardanti:
| i) ii) iii) iv) v) | il numero di operazioni anomale individuate; il numero di operazioni anomale analizzate; il numero di segnalazioni all’UIF di operazioni o attività sospette (suddivise per paese in cui sono svolte le operazioni); il numero dei rapporti con clienti chiusi dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario a causa di anomalie relative all’AML/CFT; il numero di richieste di informazioni pervenute dall’UIF, da tribunali e organi investigativi e di polizia. |
2) Sulle risorse: - e) una breve descrizione della struttura organizzativa dell’AML/CFT e, se opportuno, di eventuali modifiche rilevanti apportate nell’anno precedente, con le pertinenti motivazioni;
- f) una breve descrizione delle risorse umane e tecniche assegnate dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario alla funzione antiriciclaggio;
- g) se applicabile, l’elenco dei processi di AML/CFT esternalizzati, con una descrizione della supervisione eseguita dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario in relazione a tali attività.
(8 ) Cfr. gli orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio per quanto concerne l’esecuzione delle valutazioni dei rischi (EBA/GL/2021/02). 3) Sulle politiche e le procedure: - h) una sintesi delle misure e delle procedure importanti adottate nel corso dell’anno, compresa una breve descrizione delle raccomandazioni, delle problematiche, delle carenze e delle irregolarità individuate nell’anno di riferimento;
- i) una descrizione delle azioni di controllo della conformità intraprese per valutare l’attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario in materia di AML/CFT da parte dei dipendenti, degli agenti, dei distributori e dei prestatori di servizi dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, nonché l’adeguatezza degli strumenti di controllo impiegati dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario per finalità di AML/CFT;
- j) una descrizione delle attività formative in materia di AML/CFT completate e del piano formativo per l’anno seguente;
- k) un piano di attività della funzione antiriciclaggio per l’anno successivo;
- l) le risultanze delle revisioni interne ed esterne pertinenti all’AML/CFT e gli eventuali progressi compiuti dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario a fronte di tali risultanze;
- m) le attività di vigilanza, comprese le comunicazioni con l’ente creditizio o l’istituto finanziario, svolte dall’autorità competente, le segnalazioni presentate, le violazioni individuate e le sanzioni imposte, unitamente alle azioni intraprese dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario per porre rimedio alle violazioni individuate, e la fase in cui si trova l’azione correttiva, fatta salva ogni altra segnalazione periodica che potrebbe essere richiesta in caso di attività di vigilanza o di azione correttiva.
- f. Segnalazione di operazioni sospette
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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