+52. Quando fornisce informazioni all’UIF ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva …

52. Quando fornisce informazioni all’UIF ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva …

Quando fornisce informazioni all’UIF ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe accertarsi concretamente che esse siano trasmesse in un formato e con mezzi conformi a eventuali orientamenti emanati dall’UIF nazionale. Nel contesto del ruolo attribuitogli dalla disposizione citata, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe:

  • a) comprendere il funzionamento e la struttura del sistema di monitoraggio delle operazioni, inclusi gli scenari contemplati in linea con i rischi di ML/TF cui è esposto l’ente creditizio o l’istituto finanziario e con le procedure interne per la gestione delle situazioni di allerta;
  • b) ricevere segnalazioni dai dipendenti, dagli agenti o dai distributori dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, ovvero segnalazioni generate altrimenti dai sistemi dell’ente creditizio
  • o dell’istituto finanziario, concernenti certezze o sospetti dell’esistenza di ML/TF oppure persone che potrebbero essere state, sono o potrebbero essere collegate all’ML/TF;
  • c) garantire che tali segnalazioni siano prese in considerazione tempestivamente al fine di stabilire se sussista la certezza o il sospetto che i fondi sono proventi di attività criminose, tra cui l’ML/TF,
  • o che una persona può essere stata, è o può essere collegata all’ML/TF; il responsabile antiriciclaggio dovrebbe inoltre definire, documentare e attuare un processo di definizione delle priorità per le segnalazioni interne ricevute, affinché le segnalazioni interne riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato siano trattate con la dovuta urgenza;
  • d) nel valutare le segnalazioni ricevute, tenere un registro di tutte le valutazioni eseguite e di tutti i riscontri successivamente pervenuti dall’UIF, per migliorare l’individuazione di operazioni sospette future;
  • e) garantire che la certezza o il sospetto di ML/TF o del coinvolgimento di una persona nell’ML/TF sia tempestivamente segnalato all’UIF presentando, insieme alla segnalazione, i fatti, gli eventi
  • o le informazioni e le documentazioni necessari per comprovare il sospetto o l’esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che sussista un caso di ML/TF;
  • f) garantire una risposta pronta ed esauriente a tutte le richieste di informazioni avanzate dall’UIF;
  • g) valutare periodicamente i motivi per cui le situazioni di allerta relative ad attività o operazioni anomale non hanno generato segnalazioni interne, al fine di determinare se sussistano problematiche da risolvere per garantire un’individuazione efficace di attività o operazioni sospette.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/