+52. Quando fornisce informazioni all’UIF ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva …
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52. Quando fornisce informazioni all’UIF ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva …
Quando fornisce informazioni all’UIF ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe accertarsi concretamente che esse siano trasmesse in un formato e con mezzi conformi a eventuali orientamenti emanati dall’UIF nazionale. Nel contesto del ruolo attribuitogli dalla disposizione citata, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe: - a) comprendere il funzionamento e la struttura del sistema di monitoraggio delle operazioni, inclusi gli scenari contemplati in linea con i rischi di ML/TF cui è esposto l’ente creditizio o l’istituto finanziario e con le procedure interne per la gestione delle situazioni di allerta;
- b) ricevere segnalazioni dai dipendenti, dagli agenti o dai distributori dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, ovvero segnalazioni generate altrimenti dai sistemi dell’ente creditizio
- o dell’istituto finanziario, concernenti certezze o sospetti dell’esistenza di ML/TF oppure persone che potrebbero essere state, sono o potrebbero essere collegate all’ML/TF;
- c) garantire che tali segnalazioni siano prese in considerazione tempestivamente al fine di stabilire se sussista la certezza o il sospetto che i fondi sono proventi di attività criminose, tra cui l’ML/TF,
- o che una persona può essere stata, è o può essere collegata all’ML/TF; il responsabile antiriciclaggio dovrebbe inoltre definire, documentare e attuare un processo di definizione delle priorità per le segnalazioni interne ricevute, affinché le segnalazioni interne riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato siano trattate con la dovuta urgenza;
- d) nel valutare le segnalazioni ricevute, tenere un registro di tutte le valutazioni eseguite e di tutti i riscontri successivamente pervenuti dall’UIF, per migliorare l’individuazione di operazioni sospette future;
- e) garantire che la certezza o il sospetto di ML/TF o del coinvolgimento di una persona nell’ML/TF sia tempestivamente segnalato all’UIF presentando, insieme alla segnalazione, i fatti, gli eventi
- o le informazioni e le documentazioni necessari per comprovare il sospetto o l’esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che sussista un caso di ML/TF;
- f) garantire una risposta pronta ed esauriente a tutte le richieste di informazioni avanzate dall’UIF;
- g) valutare periodicamente i motivi per cui le situazioni di allerta relative ad attività o operazioni anomale non hanno generato segnalazioni interne, al fine di determinare se sussistano problematiche da risolvere per garantire un’individuazione efficace di attività o operazioni sospette.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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