+79. L’ente creditizio o l’istituto finanziario capogruppo dovrebbe: a) designare un membro del …
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79. L’ente creditizio o l’istituto finanziario capogruppo dovrebbe: a) designare un membro del …
L’ente creditizio o l’istituto finanziario capogruppo dovrebbe: - a) designare un membro del proprio organo di gestione o l’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT tra gli alti dirigenti a livello di capogruppo, nonché un responsabile antiriciclaggio a livello di gruppo;
- b) istituire una struttura organizzativa e operativa di coordinamento a livello di gruppo munita di sufficiente potere decisionale affinché la dirigenza responsabile dell’AML/CFT a livello di gruppo la possa impiegare efficacemente a fini di gestione e prevenzione dei rischi di ML/TF, conformemente al principio di proporzionalità e alla legislazione nazionale applicabile;
- c) approvare le politiche e le procedure interne del gruppo in materia di AML/CFT e garantire la loro coerenza con la struttura del gruppo e le dimensioni e le caratteristiche degli enti creditizi
- o degli istituti finanziari che ne sono parte;
- d) istituire meccanismi di controllo interno in materia di AML/CFT a livello di gruppo;
- e) valutare periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure in materia di AML/CFT a livello di gruppo;
- f) nel caso degli enti creditizi o degli istituti finanziari che gestiscono filiazioni o succursali in ambito nazionale o in un altro Stato membro o in un paese terzo, nominare un responsabile antiriciclaggio di gruppo in qualità di coordinatore, per garantire che tutti i soggetti del gruppo impegnati in attività finanziarie attuino la politica del gruppo e applichino sistemi e procedure adeguati e appropriati ai fini di un’efficace prevenzione dell’ML/TF.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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