+6.2 Valutazione dell’ordinata liquidazione dell’impresa di investimento
---+158. Le autorità competenti dovrebbero individuare e valutare il processo per l’ordinata …
---+159. Sono numerosi gli scenari nei quali un’impresa di investimento può essere liquidata. …
---+160. Per prefigurare scenari adeguati ai sensi dei paragrafo 159, le autorità competenti dovrebbero …
---+161. Ove è disponibile un piano di risanamento, se appropriato, le autorità competenti dovrebbero …
---+162. Le autorità competenti dovrebbero stabilire un orizzonte temporale adeguato per la …
---+163. Con l’obiettivo di stabilire l’orizzonte temporale previsto per l’ordinata liquidazione, le …
---+164. Le autorità competenti dovrebbero stabilire quali sono i vari portatori di interessi sui quali …
---+165. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione dell’impatto della liquidazione …
---+166. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione dell’impatto della liquidazione …
---+167. Partendo dall’analisi della struttura organizzativa e del modello operativo dell’impresa di …
|
6.2 Valutazione dell’ordinata liquidazione dell’impresa di investimento
6.2 Valutazione dell’ordinata liquidazione dell’impresa di investimento
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
158. Le autorità competenti dovrebbero individuare e valutare il processo per l’ordinata …
|
Le autorità competenti dovrebbero individuare e valutare il processo per l’ordinata liquidazione dell’impresa di investimento in scenari plausibili che rispecchino il modello imprenditoriale e la strategia dell’impresa. Il livello di approfondimento di tali valutazioni, incluso il numero di scenari da considerare va stabilito tenendo conto del modello imprenditoriale, dell’ampiezza e della complessità delle attività svolte dall’impresa di investimento. La valutazione dovrebbe includere, come minimo, i seguenti aspetti: - a. individuazione degli scenari di liquidazione;
- b. individuazione di tempistiche realistiche per la liquidazione dell’impresa di investimento e
- c. valutazione dell’impatto della liquidazione di un’impresa di investimento sui suoi clienti, sulle sue controparti e sui mercati, oltre che sull’impresa stessa.
6.2.1 Individuazione degli scenari di liquidazione
|
|
159. Sono numerosi gli scenari nei quali un’impresa di investimento può essere liquidata. …
|
Sono numerosi gli scenari nei quali un’impresa di investimento può essere liquidata. Nell’eseguire l’analisi, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi su uno o più scenari nei quali l’impresa di investimento diviene insostenibile economicamente ed è costretta a cessare la propria attività. Alcuni scenari tipici che le autorità competenti dovrebbero prendere in esame sono i seguenti: - a. perdite finanziarie significative dovute a forti fluttuazioni dei mercati e
- b. perdita di infrastrutture essenziali che è impossibile sostituire in breve tempo.
53
|
|
160. Per prefigurare scenari adeguati ai sensi dei paragrafo 159, le autorità competenti dovrebbero …
|
Per prefigurare scenari adeguati ai sensi dei paragrafo 159, le autorità competenti dovrebbero considerare, ove pertinente, le informazioni seguenti, partendo dall’analisi condotta di cui al titolo 4 (analisi del modello imprenditoriale): - a. forma giuridica dell’impresa di investimento e le relativei procedure di insolvenza applicabili;
- b. modello imprenditoriale dell’impresa di investimento e vulnerabilità correlate;
- c. principali fattori di ricavo e di costo dell’impresa di investimento;
- d. principali flussi di cassa in entrata e in uscita;
- e. principali strumenti e processi operativi interni o esternalizzati (sistemi informatici essenziali) e
- f. principali attività commerciali, in particolare attività che potrebbero essere difficili da liquidare o che sono soggette a elevata interconnessione interna/esterna.
|
|
161. Ove è disponibile un piano di risanamento, se appropriato, le autorità competenti dovrebbero …
|
Ove è disponibile un piano di risanamento, se appropriato, le autorità competenti dovrebbero fare affidamento sugli scenari dei piani di risanamento sottoponendoli a ulteriore stress per pervenire alla liquidazione (ossia a situazioni in cui non saranno disponibili le opzioni di risanamento). 6.2.2 Individuazione dell’orizzonte temporale adeguato per la liquidazione
|
|
162. Le autorità competenti dovrebbero stabilire un orizzonte temporale adeguato per la …
|
Le autorità competenti dovrebbero stabilire un orizzonte temporale adeguato per la liquidazione ordinata dell’impresa di investimento. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare l’eventualità in cui sia necessario un orizzonte temporale superiore a tre mesi per l’ordinata liquidazione delle attività dell’impresa di investimento.
|
|
163. Con l’obiettivo di stabilire l’orizzonte temporale previsto per l’ordinata liquidazione, le …
|
Con l’obiettivo di stabilire l’orizzonte temporale previsto per l’ordinata liquidazione, le autorità competenti dovrebbero prendere in esame gli aspetti illustrati nei paragrafi da 165 a 167, che possono influire sulla durata della liquidazione. Le autorità competenti possono inoltre basarsi sull’orizzonte temporale medio di liquidazioni ordinate condotte in precedenza nella propria giurisdizione su imprese di investimento aventi caratteristiche simili. 6.2.3 Valutazione dell’impatto della liquidazione su clienti, controparti e mercati
|
|
164. Le autorità competenti dovrebbero stabilire quali sono i vari portatori di interessi sui quali …
|
Le autorità competenti dovrebbero stabilire quali sono i vari portatori di interessi sui quali la liquidazione dell’impresa di investimento potrebbe influire negli scenari analizzati. Nella conduzione della propria valutazione di impatto, le autorità competenti dovrebbero considerare, quanto meno, i clienti principali dell’impresa di investimento, altre controparti e altri mercati.
|
|
165. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione dell’impatto della liquidazione …
|
Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione dell’impatto della liquidazione sui clienti dell’impresa di investimento. Tale valutazione dovrebbe 54 comprendere almeno gli aspetti seguenti, nella misura in cui le informazioni pertinenti sono disponibili: - a. la capacità dell’impresa di investimento di chiudere le operazioni in essere e le conseguenze che tale chiusura può avere sui clienti e sull’impresa stessa (in altri termini, se l’impresa di investimento sarà esposta a penali per la risoluzione o a spese legali);
- b. se i contratti non possono essere rescissi, la capacità dell’impresa di investimento di cederli integralmente ad altri enti finanziari e a quali costi e
- c. la capacità dell’impresa di investimento di restituire tempestivamente ai clienti il denaro e le attività detenuti in custodia, in linea con le disposizioni introdotte dalla direttiva 2014/65/UE.
|
|
166. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione dell’impatto della liquidazione …
|
Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione dell’impatto della liquidazione sui mercati in cui opera l’impresa di investimento. Le autorità competenti dovrebbero concentrare la propria analisi in particolare sulle seguenti circostanze: - a. quando una quota importante dell’attività dell’impresa di investimento viene svolta in uno o più mercati specifici e
- b. quando l’impresa di investimento è un fornitore importante in un mercato specifico.
6.2.4 Valutazione dell’impatto della liquidazione sull’impresa di investimento
|
|
167. Partendo dall’analisi della struttura organizzativa e del modello operativo dell’impresa di …
|
Partendo dall’analisi della struttura organizzativa e del modello operativo dell’impresa di investimento, le autorità competenti dovrebbero stabilire i rischi principali dell’impresa di investimento in caso di liquidazione. Le autorità competenti dovrebbero considerare gli aspetti seguenti, nella misura in cui sono pertinenti per l’impresa di investimento e vi sono informazioni disponibili: - a. la capacità dell’impresa di investimento di coprire i propri costi operativi, compresi i costi di mantenimento di processi e sistemi informatici interni o esternalizzati, così da poter continuare a operare a un livello che consenta l’ordinata liquidazione;
- b. la capacità dell’impresa di investimento di smaltire tempestivamente le proprie immobilizzazioni e di assorbire le relative perdite;
- c. la capacità dell’impresa di investimento di gestire/licenziare i propri dipendenti, tenuto conto delle disposizioni della normativa pertinente in materia di lavoro, soprattutto nei casi in cui l’impresa di investimento abbia entità transfrontaliere, e i costi che potrebbero derivarne (tenuto conto, in particolare, dei potenziali pagamenti delle indennità di fine rapporto);
- d. la capacità dell’impresa di investimento di trattenere i propri dipendenti chiave per l’esecuzione della liquidazione, nonché i costi che potrebbero derivarne e
55 - e. qualsiasi altro costo o rischio operativo che potrebbero manifestarsi durante il processo di liquidazione.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|