+24. La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata …
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24. La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata …
La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata di fonti di informazioni, tra cui quanto meno le seguenti: - a. informazioni ottenute nell’ambito dell’applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela dell’istituto finanziario, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849;
- b. informazioni provenienti da organismi internazionali, governi, autorità nazionali competenti, comprese le autorità di vigilanza in materia di misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, unità di informazione finanziaria (UIF) e organi investigativi e di polizia, come ad esempio tipologie aggiornate in materia di elusione di misure restrittive;
- c. informazioni provenienti da fonti pubbliche, credibili e attendibili, come ad esempio inchieste svolte da testate giornalistiche e altri mezzi di comunicazione autorevoli;
- d. informazioni provenienti da organizzazioni commerciali credibili e attendibili, quali analisi e relazioni sui rischi;
- e. ove disponibile, un’analisi delle precedenti segnalazioni di misure restrittive relative a veri riscontri positivi e falsi positivi al fine di individuare le situazioni in cui è più probabile che si verifichino veri riscontri positivi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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