+2.4 Riesame della politica di remunerazione
---+59. La funzione di supervisione strategica e, se istituito, il comitato per le remunerazioni …
---+60. Le imprese di investimento dovrebbero monitorare lo sviluppo del divario retributivo di genere …
---+61. Laddove esistano differenze sostanziali tra la remunerazione media del personale di genere …
---+62. Nei gruppi di imprese di investimento, inoltre, l’impresa madre nell’Unione dovrebbe effettuare …
---+63. Le imprese di investimento dovrebbero effettuare il riesame centrale e indipendente su base …
---+64. Ferma restando la responsabilità dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione …
---+65. Nell’ambito del riesame interno centrale e indipendente, le imprese di investimento dovrebbero …
---+66. Le altre funzioni aziendali interne pertinenti (ossia risorse umane, assistenza legale …
---+67. Laddove i riesami periodici rivelino che le politiche di remunerazione non funzionano come …
---+68. I risultati del riesame interno svolto e le azioni intraprese per porre rimedio a eventuali …

2.4 Riesame della politica di remunerazione

2.4 Riesame della politica di remunerazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
59. La funzione di supervisione strategica e, se istituito, il comitato per le remunerazioni …

La funzione di supervisione strategica e, se istituito, il comitato per le remunerazioni dovrebbero garantire che la politica e le prassi di remunerazione dell’impresa di investimento siano soggette a un riesame interno centrale e indipendente almeno una volta all’anno. Il riesame dovrebbe includere un’analisi per stabilire se la politica di remunerazione sia neutrale rispetto al genere. EBA Public

60. Le imprese di investimento dovrebbero monitorare lo sviluppo del divario retributivo di genere …

Le imprese di investimento dovrebbero monitorare lo sviluppo del divario retributivo di genere, nel caso di imprese di investimento con un numero di membri del personale pari o superiore a 50 unità, e il calcolo dovrebbe essere effettuato separatamente, paese per paese, per:

  • a. il personale più rilevante, esclusi i membri dell’organo di gestione;
  • b. i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione;
  • c. i membri dell’organo di gestione nella funzione di supervisione strategica; e
  • d. altro personale.
61. Laddove esistano differenze sostanziali tra la remunerazione media del personale di genere …

Laddove esistano differenze sostanziali tra la remunerazione media del personale di genere maschile e femminile o tra i componenti maschili e femminili dell’organo di gestione, le imprese di investimento dovrebbero documentare i motivi principali e adottare misure appropriate, se necessario, o dovrebbero essere in grado di dimostrare che la differenza non derivi da una politica di remunerazione non neutrale rispetto al genere.

62. Nei gruppi di imprese di investimento, inoltre, l’impresa madre nell’Unione dovrebbe effettuare …

Nei gruppi di imprese di investimento, inoltre, l’impresa madre nell’Unione dovrebbe effettuare un riesame centrale della conformità alla normativa, alle politiche di gruppo, alle procedure e alle norme interne.

63. Le imprese di investimento dovrebbero effettuare il riesame centrale e indipendente su base …

Le imprese di investimento dovrebbero effettuare il riesame centrale e indipendente su base individuale. In un gruppo, le filiazioni possono affidarsi al riesame condotto dall’impresa madre nell’Unione o dall’ente, qualora il riesame effettuato su base consolidata abbia incluso l’impresa di investimento e i risultati vengano messi a disposizione della funzione di supervisione strategica di tale impresa di investimento.

64. Ferma restando la responsabilità dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione …

Ferma restando la responsabilità dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, i compiti previsti dal riesame periodico indipendente delle politiche di remunerazione possono essere, in tutto o in parte, esternalizzate da imprese di investimento (14 ).

65. Nell’ambito del riesame interno centrale e indipendente, le imprese di investimento dovrebbero …

Nell’ambito del riesame interno centrale e indipendente, le imprese di investimento dovrebbero valutare se nel loro complesso le politiche, le prassi e i processi di remunerazione:

  • a. funzionino come previsto (verificando, in particolare, che le politiche, le procedure e le norme interne approvate siano rispettate, che le erogazioni delle remunerazioni siano adeguate, in linea con la strategia aziendale, e che si tenga adeguatamente conto del profilo di rischio, degli obiettivi a lungo termine e di altri obiettivi dell’impresa di investimento);

(14 ) Cfr. gli orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione e il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva. EBA Public

  • b. siano conformi alle disposizioni regolamentari, ai principi e alle norme nazionali e internazionali; e
  • c. siano attuati in modo coerente in tutto il gruppo e non limitino la capacità dell’impresa di investimento di garantire una solida base di capitale, in linea con la sezione 6 dei presenti orientamenti.
66. Le altre funzioni aziendali interne pertinenti (ossia risorse umane, assistenza legale …

Le altre funzioni aziendali interne pertinenti (ossia risorse umane, assistenza legale, pianificazione strategica, ecc.), nonché altri comitati chiave per le funzioni di supervisione strategica (ossia il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il comitato dei rischi e il comitato per le nomine), dovrebbero partecipare attivamente al riesame delle politiche di remunerazione dell’impresa di investimento, al fine di garantire l’allineamento con il quadro e la strategia di gestione del rischio delle imprese di investimento.

67. Laddove i riesami periodici rivelino che le politiche di remunerazione non funzionano come …

Laddove i riesami periodici rivelino che le politiche di remunerazione non funzionano come previsto o come prescritto o qualora vengano formulate raccomandazioni, il comitato per le remunerazioni, ove istituito, o la funzione di supervisione strategica dovrebbe garantire che un piano di azioni correttive venga proposto, approvato e attuato tempestivamente.

68. I risultati del riesame interno svolto e le azioni intraprese per porre rimedio a eventuali …

I risultati del riesame interno svolto e le azioni intraprese per porre rimedio a eventuali risultati dovrebbero essere documentati, attraverso relazioni scritte o mediante il verbale della riunione dei comitati competenti o della funzione di supervisione strategica, e messi a disposizione dell’organo di gestione, dei comitati competenti e delle funzioni aziendali.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/