+35. Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività e alle categorie di …

35. Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività e alle categorie di …

Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività e alle categorie di personale, le imprese di investimento dovrebbero considerare la propria organizzazione interna e quanto segue:

  • a. l’«organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica» dovrebbe comprendere i membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento che svolgono la funzione di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza. Le imprese di investimento dovrebbero assegnare i membri degli organi di gestione delle filiazioni alla categoria «altri membri del personale più rilevante» nell’allegato II e alle rispettive aree di attività negli allegati I e III;
  • b. l’«organo di gestione nella sua funzione di gestione» dovrebbe comprendere i membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento che sono responsabili delle funzioni amministrative (ossia gli amministratori con incarichi esecutivi). Le imprese di investimento dovrebbero assegnare i membri degli organi di gestione delle filiazioni alla EBA Public

categoria «altri membri dell’alta dirigenza» nell’allegato II e alle rispettive aree di attività negli allegati I e III;

  • c. gli «altri membri dell’alta dirigenza» sono il personale quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 27), della direttiva (UE) 2019/2034 che è diverso dai membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento;
  • d. i membri del personale che non sono «altri membri dell’alta dirigenza» né membri dell’organo di gestione dovrebbero essere segnalati in «altri membri del personale più rilevante»;
  • e. la «negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e collocamento di strumenti» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui ai punti 3, 6 e 7 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE (4 );
  • f. la «consulenza in materia di investimenti ed esecuzione degli ordini» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE;
  • g. la «gestione di portafogli» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui al punto 4 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e il personale che gestisce attività nelle filiazioni che sono organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) soggetti all’applicazione degli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034 su base consolidata;
  • h. la «gestione di MTF/OTF» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui ai punti 8 e 9 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE;
  • i. le «funzioni di controllo indipendenti» dovrebbero comprendere unicamente il personale attivo nelle funzioni indipendenti di gestione del rischio, conformità alle norme e revisione interna quali descritte negli orientamenti dell’ABE sulla governance interna (5 );
  • j. «tutto il restante personale» dovrebbe comprendere il personale non incluso nelle lettere da a) a i).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/