+35. Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività e alle categorie di …
|
35. Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività e alle categorie di …
Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività e alle categorie di personale, le imprese di investimento dovrebbero considerare la propria organizzazione interna e quanto segue: - a. l’«organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica» dovrebbe comprendere i membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento che svolgono la funzione di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza. Le imprese di investimento dovrebbero assegnare i membri degli organi di gestione delle filiazioni alla categoria «altri membri del personale più rilevante» nell’allegato II e alle rispettive aree di attività negli allegati I e III;
- b. l’«organo di gestione nella sua funzione di gestione» dovrebbe comprendere i membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento che sono responsabili delle funzioni amministrative (ossia gli amministratori con incarichi esecutivi). Le imprese di investimento dovrebbero assegnare i membri degli organi di gestione delle filiazioni alla EBA Public
categoria «altri membri dell’alta dirigenza» nell’allegato II e alle rispettive aree di attività negli allegati I e III; - c. gli «altri membri dell’alta dirigenza» sono il personale quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 27), della direttiva (UE) 2019/2034 che è diverso dai membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento;
- d. i membri del personale che non sono «altri membri dell’alta dirigenza» né membri dell’organo di gestione dovrebbero essere segnalati in «altri membri del personale più rilevante»;
- e. la «negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e collocamento di strumenti» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui ai punti 3, 6 e 7 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE (4 );
- f. la «consulenza in materia di investimenti ed esecuzione degli ordini» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE;
- g. la «gestione di portafogli» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui al punto 4 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e il personale che gestisce attività nelle filiazioni che sono organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) soggetti all’applicazione degli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034 su base consolidata;
- h. la «gestione di MTF/OTF» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui ai punti 8 e 9 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE;
- i. le «funzioni di controllo indipendenti» dovrebbero comprendere unicamente il personale attivo nelle funzioni indipendenti di gestione del rischio, conformità alle norme e revisione interna quali descritte negli orientamenti dell’ABE sulla governance interna (5 );
- j. «tutto il restante personale» dovrebbe comprendere il personale non incluso nelle lettere da a) a i).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|