+(vii) Modifiche dell’orientamento 8 – Orientamento settoriale per i rapporti di corrispondenza
---+20. Nell’orientamento 8.6 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il rispondente svolge una …
---+21. Nell’orientamento 8.6 è aggiunta la seguente lettera: «h) il conto IBAN fornito da un …
---+22. Nell’orientamento 8.8 è aggiunta la seguente lettera: «d) il rispondente non è in grado di …
---+23. Nell’orientamento 8.17 le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) acquisire …
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(vii) Modifiche dell’orientamento 8 – Orientamento settoriale per i rapporti di corrispondenza
(vii) Modifiche dell’orientamento 8 – Orientamento settoriale per i rapporti di corrispondenza
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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20. Nell’orientamento 8.6 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il rispondente svolge una …
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Nell’orientamento 8.6 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il rispondente svolge una parte significativa della sua attività in settori associati a livelli più elevati di rischio di ML/TF. Ad esempio, il rispondente esercita: - i. attività di rimessa in misura significativa;
- ii. attività per conto di soggetti che offrono servizi di rimessa o di cambio valuta;
- iii. attività per conto di o con prestatori di servizi per le cripto-attività, diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 (3 ), che sono vincolati da un regime di regolamentazione e vigilanza in materia di AML/CFT meno rigoroso di quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 o che non sono soggetti ad alcun obbligo in materia di AML/CFT;
- iv. attività significative per conto di prestatori di servizi per le cripto-attività, il cui modello di business è incentrato sulla fornitura dei prodotti e dei servizi descritti nell’orientamento 21.3, lettera d);
- v. attività con soggetti non residenti; o
- vi. attività in una valuta diversa da quella del paese in cui ha sede.»
(3 ) Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
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21. Nell’orientamento 8.6 è aggiunta la seguente lettera: «h) il conto IBAN fornito da un …
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Nell’orientamento 8.6 è aggiunta la seguente lettera: «h) il conto IBAN fornito da un prestatore di servizi per le cripto-attività rispondente che riceve fondi in una valuta ufficiale (4 ) dai clienti è a nome e di proprietà di un’impresa che non è l’impresa del prestatore di servizi per le cripto-attività rispondente o non ha legami noti con il prestatore di servizi per le cripto-attività rispondente.»
4 L’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2023/1114 definisce la valuta ufficiale come una valuta ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria.
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22. Nell’orientamento 8.8 è aggiunta la seguente lettera: «d) il rispondente non è in grado di …
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Nell’orientamento 8.8 è aggiunta la seguente lettera: «d) il rispondente non è in grado di verificare con un sufficiente livello di certezza che i suoi clienti non hanno sede in paesi di cui alla lettera a) dell’orientamento 8.8, anche mediante la verifica degli indirizzi di protocollo Internet (IP) dei clienti o altri mezzi, laddove ciò sia richiesto dalle politiche e dalle procedure del rispondente.»
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23. Nell’orientamento 8.17 le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) acquisire …
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Nell’orientamento 8.17 le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) acquisire informazioni sufficienti sull’ente rispondente allo scopo di comprendere appieno la natura delle sue attività in modo da determinare in quale misura tale attività esponga il corrispondente a un maggior rischio di riciclaggio. Ciò dovrebbe includere misure atte a comprendere e valutare i rischi della natura del portafoglio clienti del rispondente, se necessario chiedendo al rispondente informazioni sui suoi clienti, nonché il tipo di attività che il rispondente svolgerà attraverso il conto di corrispondenza o, se pertinente, il tipo di cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività rispondente tratterà attraverso il conto di corrispondenza;» «c) valutare i controlli di AML/CFT dell’ente rispondente. A tale scopo, il corrispondente dovrebbe condurre una valutazione qualitativa del sistema dei controlli interni del rispondente in materia di AML/CFT, e non limitarsi a ottenere una copia delle politiche e delle procedure di AML del rispondente. Tale valutazione dovrebbe includere gli strumenti di controllo delle operazioni applicati per assicurare che siano adeguati al tipo di attività svolta dal rispondente e dovrebbe essere documentata in maniera appropriata. In linea con l’approccio basato sul rischio, laddove il rischio sia particolarmente elevato e, in particolare, laddove il volume delle operazioni bancarie di corrispondenza sia sostanziale, il corrispondente dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di effettuare sopralluoghi e/o verifiche a campione allo scopo di accertarsi che le politiche e le procedure di AML del rispondente siano attuate in modo efficace;».
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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