+4.7. PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113
---+67. Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero definire i criteri quantitativi e …
---+68. I criteri quantitativi dovrebbero includere almeno: a) la percentuale di trasferimenti con dati …
---+69. I criteri qualitativi dovrebbero includere almeno: a) il livello di cooperazione fornito dal …
---+70. Il richiamo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 12, paragrafo 2 …
---+71. I PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di inviare al PSP …
---+72. In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12 …
---+73. Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP …
---+74. La relazione all’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 12 …
---+75. La relazione dovrebbe includere: a) il nome del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP …

4.7. PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113

4.7.1. Trattamento di PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
67. Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero definire i criteri quantitativi e …

Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero definire i criteri quantitativi e qualitativi di cui si avvarranno per determinare se un PSP, IPSP, CASP o ICASP sia «ripetutamente inadempiente» e documentare tutti i trasferimenti con dati informativi mancanti o incompleti.

68. I criteri quantitativi dovrebbero includere almeno: a) la percentuale di trasferimenti con dati …

I criteri quantitativi dovrebbero includere almeno:

  • a) la percentuale di trasferimenti con dati informativi mancanti o incompleti inviati da un determinato PSP, IPSP, CASP o ICASP nell’ambito di uno specifico periodo di tempo;
  • b) la percentuale di richieste di dati informativi mancanti che sono state lasciate senza risposta o non sono state adeguatamente trattate entro un termine stabilito.
69. I criteri qualitativi dovrebbero includere almeno: a) il livello di cooperazione fornito dal …

I criteri qualitativi dovrebbero includere almeno:

  • a) il livello di cooperazione fornito dal PSP, all’IPSP, dal CASP o dall’ICASP interessato per quanto riguarda precedenti richieste di dati informativi mancanti;
  • b) l’esistenza di un accordo con il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP che richiede più tempo per fornire i dati informativi;
  • c) il tipo di dati informativi mancanti o incompleti e il motivo addotto dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP per non averli forniti.
70. Il richiamo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 12, paragrafo 2 …

Il richiamo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbe informare il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP precedente nella catena di trasferimento in merito ai provvedimenti che saranno applicati, qualora continui a omettere di fornire i prescritti dati informativi, termini inclusi.

71. I PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di inviare al PSP …

I PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di inviare al PSP, all’IPSP, al CASP o all’ICASP precedente nella catena di trasferimento un ulteriore richiamo recante l’indicazione che ogni futuro trasferimento sarà rifiutato.

72. In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12 …

In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1113, i PSP e i CASP dovrebbero valutare come la ripetuta omissione da parte del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP precedente nella catena di trasferimento e il comportamento del PSP e del CASP nel rispondere a tali richieste si ripercuotano sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a tale PSP o CASP e, ove opportuno, eseguire un monitoraggio in tempo reale di tutte le operazioni ricevute dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP summenzionati.

73. Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP …

Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP precedente nella catena di pagamento è una controparte rispondente di un paese terzo, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero valutare se sia possibile o meno gestire il rischio in altri modi, anche ex ante tramite l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in conformità dell’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849.

4.7.2. Segnalazione di PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti all’autorità competente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

74. La relazione all’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 12 …

La relazione all’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbe essere trasmessa dai PSP, dagli IPSP, dai CASP e dagli ICASP senza indebito ritardo ed entro tre mesi dall’identificazione del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP ripetutamente inadempiente. La segnalazione dovrebbe avvenire indipendentemente dalle eventuali motivazioni fornite dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP «ripetutamente inadempiente» per giustificare tale violazione, o dal fatto che sia ubicato nell’Unione o al di fuori di essa.

75. La relazione dovrebbe includere: a) il nome del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP …

La relazione dovrebbe includere:

  • a) il nome del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP identificato come PSP, IPSP, CASP o ICASP che omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi;
  • b) il paese in cui il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP risulta autorizzato;
  • c) la natura della violazione, fra cui:
  • i. la frequenza dei trasferimenti con dati informativi mancanti,
  • ii. il periodo di tempo durante il quale le violazioni sono state individuate; e
  • iii. le ragioni che il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP possano avere fornito per giustificare di aver omesso ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi;
  • d) le informazioni dettagliate sulle misure adottate dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP segnalante.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/