+4.7. PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113
---+67. Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero definire i criteri quantitativi e …
---+68. I criteri quantitativi dovrebbero includere almeno: a) la percentuale di trasferimenti con dati …
---+69. I criteri qualitativi dovrebbero includere almeno: a) il livello di cooperazione fornito dal …
---+70. Il richiamo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 12, paragrafo 2 …
---+71. I PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di inviare al PSP …
---+72. In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12 …
---+73. Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP …
---+74. La relazione all’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 12 …
---+75. La relazione dovrebbe includere: a) il nome del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP …
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4.7. PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113
4.7.1. Trattamento di PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113 Trasferimento di fondi e cripto-attività
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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67. Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero definire i criteri quantitativi e …
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Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero definire i criteri quantitativi e qualitativi di cui si avvarranno per determinare se un PSP, IPSP, CASP o ICASP sia «ripetutamente inadempiente» e documentare tutti i trasferimenti con dati informativi mancanti o incompleti.
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68. I criteri quantitativi dovrebbero includere almeno: a) la percentuale di trasferimenti con dati …
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I criteri quantitativi dovrebbero includere almeno: - a) la percentuale di trasferimenti con dati informativi mancanti o incompleti inviati da un determinato PSP, IPSP, CASP o ICASP nell’ambito di uno specifico periodo di tempo;
- b) la percentuale di richieste di dati informativi mancanti che sono state lasciate senza risposta o non sono state adeguatamente trattate entro un termine stabilito.
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69. I criteri qualitativi dovrebbero includere almeno: a) il livello di cooperazione fornito dal …
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I criteri qualitativi dovrebbero includere almeno: - a) il livello di cooperazione fornito dal PSP, all’IPSP, dal CASP o dall’ICASP interessato per quanto riguarda precedenti richieste di dati informativi mancanti;
- b) l’esistenza di un accordo con il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP che richiede più tempo per fornire i dati informativi;
- c) il tipo di dati informativi mancanti o incompleti e il motivo addotto dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP per non averli forniti.
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70. Il richiamo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 12, paragrafo 2 …
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Il richiamo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbe informare il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP precedente nella catena di trasferimento in merito ai provvedimenti che saranno applicati, qualora continui a omettere di fornire i prescritti dati informativi, termini inclusi.
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71. I PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di inviare al PSP …
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I PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di inviare al PSP, all’IPSP, al CASP o all’ICASP precedente nella catena di trasferimento un ulteriore richiamo recante l’indicazione che ogni futuro trasferimento sarà rifiutato.
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72. In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12 …
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In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1113, i PSP e i CASP dovrebbero valutare come la ripetuta omissione da parte del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP precedente nella catena di trasferimento e il comportamento del PSP e del CASP nel rispondere a tali richieste si ripercuotano sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a tale PSP o CASP e, ove opportuno, eseguire un monitoraggio in tempo reale di tutte le operazioni ricevute dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP summenzionati.
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73. Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP …
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Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP precedente nella catena di pagamento è una controparte rispondente di un paese terzo, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero valutare se sia possibile o meno gestire il rischio in altri modi, anche ex ante tramite l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in conformità dell’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849. 4.7.2. Segnalazione di PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti all’autorità competente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113 Trasferimento di fondi e cripto-attività
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74. La relazione all’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 12 …
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La relazione all’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbe essere trasmessa dai PSP, dagli IPSP, dai CASP e dagli ICASP senza indebito ritardo ed entro tre mesi dall’identificazione del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP ripetutamente inadempiente. La segnalazione dovrebbe avvenire indipendentemente dalle eventuali motivazioni fornite dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP «ripetutamente inadempiente» per giustificare tale violazione, o dal fatto che sia ubicato nell’Unione o al di fuori di essa.
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75. La relazione dovrebbe includere: a) il nome del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP …
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La relazione dovrebbe includere: - a) il nome del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP identificato come PSP, IPSP, CASP o ICASP che omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi;
- b) il paese in cui il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP risulta autorizzato;
- c) la natura della violazione, fra cui:
- i. la frequenza dei trasferimenti con dati informativi mancanti,
- ii. il periodo di tempo durante il quale le violazioni sono state individuate; e
- iii. le ragioni che il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP possano avere fornito per giustificare di aver omesso ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi;
- d) le informazioni dettagliate sulle misure adottate dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP segnalante.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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