+Obiettivi
---+19. Sebbene i presenti orientamenti congiunti non riguardino le prove di stress del settore …
---+20. Le autorità competenti dovrebbero garantire, per quanto possibile, che le prove di stress dei …
---+21. Nel determinare i principi e le considerazioni metodologiche, le autorità competenti dovrebbero …
---+22. Le autorità competenti dovrebbero definire con chiarezza la copertura in termini di portafogli …
---+23. Per i gruppi finanziari transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la …
---+24. In base all’obiettivo e all’orizzonte temporale in questione, le autorità competenti dovrebbero …
---+25. La scelta dell’orizzonte temporale dovrebbe essere in linea con l’obiettivo previsto …
---+26. Le autorità competenti dovrebbero individuare e selezionare gli scenari delle prove di stress …
---+27. Ove possibile, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l’integrazione dei …
---+28. Al fine di integrare i rischi ESG rilevanti nelle prove di stress a breve termine, le autorità …
---+29. Nell’eseguire prove di stress dei rischi ESG a più lungo termine, le autorità competenti …

Obiettivi

Obiettivi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
19. Sebbene i presenti orientamenti congiunti non riguardino le prove di stress del settore …

Sebbene i presenti orientamenti congiunti non riguardino le prove di stress del settore finanziario a livello di sistema, le autorità competenti dovrebbero, ove possibile, coordinarsi in tutti i settori finanziari per garantire un approccio coerente alla valutazione dei rischi ESG e facilitare la condivisione dei dati, ove opportuno. Le autorità di regolamentazione bancaria, assicurativa e degli strumenti finanziari dovrebbero collaborare al fine di contribuire a individuare e a modellare i canali di trasmissione (ad esempio il ruolo delle coperture assicurative sulle garanzie reali a supporto dei finanziamenti bancari), allineare le ipotesi di scenari e prevenire lacune di natura normativa.

20. Le autorità competenti dovrebbero garantire, per quanto possibile, che le prove di stress dei …

Le autorità competenti dovrebbero garantire, per quanto possibile, che le prove di stress dei rischi ESG tengano conto delle interconnessioni e degli effetti di ricaduta tra i settori finanziari. Dovrebbero prendere in considerazione il modo in cui i rischi connessi ai fattori ESG possano propagarsi attraverso il sistema finanziario, amplificando le vulnerabilità nei settori bancario, assicurativo, della gestione patrimoniale e in altri settori finanziari.

21. Nel determinare i principi e le considerazioni metodologiche, le autorità competenti dovrebbero …

Nel determinare i principi e le considerazioni metodologiche, le autorità competenti dovrebbero determinare la configurazione e le caratteristiche più idonee delle prove di stress in funzione degli obiettivi perseguiti.

Ambito di applicazione

22. Le autorità competenti dovrebbero definire con chiarezza la copertura in termini di portafogli …

Le autorità competenti dovrebbero definire con chiarezza la copertura in termini di portafogli, settori, aree geografiche e attività, onde garantire un approccio equilibrato e pragmatico, che sia coerente con il grado di maturità delle metodologie e dei dati disponibili.

23. Per i gruppi finanziari transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la …

Per i gruppi finanziari transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la valutazione ricomprenda tutte le entità pertinenti.

24. In base all’obiettivo e all’orizzonte temporale in questione, le autorità competenti dovrebbero …

In base all’obiettivo e all’orizzonte temporale in questione, le autorità competenti dovrebbero garantire che l’equilibrio tra informazioni quantitative e qualitative sia adeguato alle finalità dell’esercizio (6 ).

Orizzonte temporale

25. La scelta dell’orizzonte temporale dovrebbe essere in linea con l’obiettivo previsto …

La scelta dell’orizzonte temporale dovrebbe essere in linea con l’obiettivo previsto dell’esercizio:

  • ▪ nel valutare la resilienza finanziaria a shock avversi ma plausibili, dovrebbe essere adottato un orizzonte temporale di breve periodo (ad esempio fino a cinque anni), in linea con le prassi tradizionali in materia di prove di stress;
  • ▪ nel valutare la resilienza del modello di business e della strategia degli enti finanziari, dovrebbe essere adottato un orizzonte temporale più esteso (almeno 10 anni, in funzione dell’attività svolta e in coerenza con gli impegni di lungo periodo degli en ti finanziari).

Definizione degli scenari

26. Le autorità competenti dovrebbero individuare e selezionare gli scenari delle prove di stress …

Le autorità competenti dovrebbero individuare e selezionare gli scenari delle prove di stress sulla base degli obiettivi dell’esercizio. Dovrebbero prendere in considerazione l’uso di scenari basati sulle più recenti conoscenze scientifiche ed elaborati da organizzazioni internazionali o regionali ampiamente riconosciute (7 ).Sono inoltre invitate a sfruttare le traiettorie settoriali e regionali per fornire agli enti finanziari un’adeguata ripartizione delle variabili macroeconomiche, preservando al contempo la coerenza interna complessiva degli scenari.

27. Ove possibile, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l’integrazione dei …

Ove possibile, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l’integrazione dei rischi composti, ossia l’impatto aggiuntivo derivante dal verificarsi simultaneo o successivo di shock multipli (legati ai fattori ESG o dinamiche macroeconomiche più ampie). Inoltre, laddove opportuno, dovrebbero adoperarsi per valutare gli effetti di secondo impatto, vale a dire le conseguenze indirette e amplificate derivanti dagli shock ESG iniziali, incorporandoli direttamente negli scenari o a titolo di analisi complementare.

28. Al fine di integrare i rischi ESG rilevanti nelle prove di stress a breve termine, le autorità …

Al fine di integrare i rischi ESG rilevanti nelle prove di stress a breve termine, le autorità competenti dovrebbero, laddove fattibile e appropriato, prendere come riferimento la definizione degli scenari utilizzata nelle prove di stress tradizionali, adattandola per rispecchiare i canali di trasmissione specifici dei fattori ESG e integrando nuove variabili pertinenti per i rischi ESG.

(6 ) Considerando le ipotesi necessarie per la calibrazione degli scenari e le questioni relative alla modellizzazione, come principio generale, all’aumentare dell’orizzonte temporale cresce il grado di affidabilità delle informazioni qualitative rispetto a quelle quantitative (ad esempio, su orizzonti di lungo periodo non è previsto un ricalcolo puntuale del capitale e degli indicatori di solvibilità).

(7 ) Ad esempio per i rischi climatici: il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), la Rete per l’inverdimento del sistema finanziario ( Network for Greening the Financial System , NGFS), l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea o organismi governativi o non governativi nazionali.

29. Nell’eseguire prove di stress dei rischi ESG a più lungo termine, le autorità competenti …

Nell’eseguire prove di stress dei rischi ESG a più lungo termine, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione diversi scenari distinti in grado di rappresentare l’ampio spettro delle possibili evoluzioni future e dei diversi livelli di gravità, inclusi, ad esempio, i punti di non ritorno. Lo scenario di riferimento può prendere spunto dallo scenario centrale dell’ente finanziario stesso, che può fungere da parametro di riferimento per valutare l’impatto di traiettorie alternative, sostanzialmente diverse, sulla resilienza della strategia e del modello di business (ad esempio tramite stime di redditività corrette per il rischio).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/