+Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione, divario retributivo di genere e rapporti più elevati approvati ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2022/06)
---+Conformità e obblighi di notifica
------+Status giuridico dei presenti orientamenti
---------+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …
---------+2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
------+Obblighi di notifica
---------+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
---------+4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3. ( ) …
---+Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
------+Oggetto
---------+5. I presenti orientamenti specificano, per le finalità della vigilanza sulle politiche di …
---------+6. I presenti orientamenti specificano altresì, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera …
---------+7. I presenti orientamenti specificano in quale modo le autorità competenti raccolgono presso gli …
------+Ambito di applicazione
---------+8. I presenti orientamenti si applicano a livello individuale, subconsolidato e consolidato nelle …
------+Destinatari
---------+9. I destinatari dei presenti orientamenti sono le autorità competenti quali definite all’articolo …
------+Definizioni
---------+10. I termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e …
---+Attuazione
------+Data di applicazione
---------+11. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2022.
------+Disposizioni transitorie
---------+12. I dati per il benchmarking relativi all’esercizio finanziario che si conclude nel 2022, esclusi …
------+Abrogazione
---------+13. Gli orientamenti dell’ABE sull’esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni …
---------+14. I riferimenti contenuti in altri orientamenti agli orientamenti abrogati in virtù del paragrafo …
---+Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione, divario retributivo di genere e rapporti più elevati approvati ai sensi della direttiva 2013/36/UE
------+1. Ambito degli enti da includere negli esercizi di analisi comparativa dei dati
------+1.1 Ambito degli enti soggetti alla raccolta dei dati sulle remunerazioni
---------+15. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere e trasmettere all’ABE i dati sulle remunerazioni …
---------+16. Se la copertura del 60 % di cui al paragrafo precedente non può essere ragionevolmente ottenuta …
------+1.2 Ambito degli enti soggetti alla raccolta di dati sul divario retributivo di genere
---------+17. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere i dati sul divario retributivo di genere su base …
---------+18. Quando applicano il paragrafo 17, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per raccogliere …
------+1.3 Ambito degli enti soggetti all’analisi comparativa dei rapporti più elevati approvati
---------+19. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere, aggregare e trasmettere all’ABE i dati sui …
------+2. Trasmissione dei dati per il benchmarking alle autorità competenti
---------+20. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere e trasmettere all’ABE i dati sulle …
---------+21. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere e trasmettere all’ABE i dati sul divario …
---------+22. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, aggregare e trasmettere all’ABE i dati …
---------+23. Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, aggregare e trasmettere all’ABE i dati …
------+3. Trasmissione all’ABE dei dati per il benchmarking
------+3.1. Elenco degli enti inclusi negli esercizi di benchmarking
---------+24. Entro il 31 marzo dell’anno civile successivo a quello per cui devono essere raccolti i dati …
---------+25. Per quanto possibile, si dovrebbe evitare di modificare il campione degli enti, per garantirne …
---------+26. Previa comunicazione da parte dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero escludere dall’elenco …
---------+27. Qualora in uno Stato membro ci sia più di una autorità competente, ad esempio un’autorità …
------+3.2. Trasmissione dei dati all’ABE
---------+28. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni dopo averne accertato la …
------+4. Specifiche generali per la trasmissione dei dati per il benchmarking
---------+29. Quando trasmettono i dati per il benchmarking conformemente alle sezioni 2 e 3 e agli allegati …
---------+30. I dati per il benchmarking dovrebbero essere trasmessi utilizzando i dati di fine esercizio …
---------+31. Tutti gli importi dovrebbero essere segnalati come importi interi, ossia non arrotondati, in …
---------+32. I dati per il benchmarking relativi all’anno civile in cui si è concluso l’esercizio …
---------+33. L’attribuzione degli importi trasmessi alle componenti fissa e variabile della remunerazione …
------+5. Specifiche aggiuntive per i dati sulle remunerazioni
---------+34. Per quanto riguarda la trasmissione delle tabelle REM1, REM2, REM3, REM4 e REM5, gli enti …
---------+35. Il numero dei membri del personale dovrebbe essere trasmesso come determinato alla fine …
---------+36. Nel trasmettere le tabelle REM1, REM2, REM3, REM4 e REM5 del regolamento di esecuzione (UE) …
---------+37. Le informazioni sulle remunerazioni riconosciute per l’esercizio finanziario dovrebbero …
---------+38. Quando viene trasmessa la tabella REM1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della …
---------+39. Quando vengono trasmesse le tabelle REM1 e REM3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 …
---------+40. I pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro per il personale più rilevante …
---------+41. Se membri del personale più rilevante hanno lasciato l’ente prima della fine dell’esercizio …
---------+42. La remunerazione variabile garantita dovrebbe essere inclusa nella remunerazione variabile …
---------+43. Quando sono trasmessi l’allegato I e la tabella REM5 del regolamento di esecuzione (UE) …
---------+44. Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività, gli enti dovrebbero …
------+5.1. Specifiche aggiuntive per i dati sulle remunerazioni
---------+45. I benefici pensionistici discrezionali dovrebbero essere inclusi nella tabella REM1 e, in caso …
---------+46. La remunerazione variabile riconosciuta sulla base di periodi di valutazione pluriennali non …
---------+47. Oltre alla tabella dell’allegato III relativa all’impatto delle deroghe di cui all’articolo 94 …
------+nell’allegato II
------+5.2. Specifiche aggiuntive per i dati sulle remunerazioni
---------+48. Gli enti dovrebbero specificare nell’allegato III se possono beneficiare delle deroghe di cui …
---------+49. Le deroghe di cui all’articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere …
------+nell’allegato III
---------+50. Gli enti che partecipano all’esercizio di benchmarking in materia di divario retributivo di …
---------+51. Gli enti dovrebbero istituire un elenco di tutto il personale e stabilire quali membri del …
---------+52. Il divario retributivo di genere dovrebbe essere calcolato come differenza tra la remunerazione …
---------+53. Per ogni membro del personale che dovrebbe essere incluso nel calcolo del divario retributivo …
---------+54. Gli enti dovrebbero calcolare il divario retributivo di genere per tutto il personale (compreso …
---------+55. Gli enti con almeno 250 membri del personale dovrebbero calcolare il divario retributivo di …
---------+56. Gli enti dovrebbero calcolare il divario retributivo in termini di rappresentanza di ciascun …
---------+57. Il divario retributivo di genere basato sulla remunerazione lorda dovrebbe essere espresso come …
---------+58. Nella preparazione del calcolo, gli enti dovrebbero attenersi alle istruzioni seguenti: a. la …
---------+59. Tutte le cifre dovrebbero essere trasmesse come percentuali con due decimali (ad esempio «17,23 …
------+6. Istruzioni aggiuntive per i dati sul divario retributivo di genere
---------+60. Gli enti e le autorità competenti dovrebbero controllare la completezza e la plausibilità dei …
---------+61. Se nel corso del tempo i dati per il benchmarking registrano forti fluttuazioni, l’ente e le …
---------+62. Nel verificare la plausibilità dei dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero …
---------+63. Se i dati per il benchmarking sembrano essere non plausibili, ma sono di fatto corretti, le …
---------+64. Per quanto riguarda i dati per il benchmarking trasmessi che evidenziano potenziali …
---------+65. Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima possibile e per quanto necessario dati …
---------+66. Nel trasmettere all’ABE i dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero garantire …
------+nell’allegato IV
---------+(headcount)
---------+Total number of staff, FTE
---------+N (in EUR)
---------+Total remuneration (EUR)
------+7. Qualità dei dati
------+Allegato I – Informazioni generali e informazioni sulle remunerazioni di tutto il personale
------+Allegato II – Informazioni aggiuntive sulla remunerazione del personale più rilevante
---------+Institution (individual level) Name
---------+Legal entity identifier Number
------+Allegato III – Deroghe all’applicazione dell’obbligo di pagare parti della remunerazione variabile in modo differito e in strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2013/36/UE (CRD)
---------+level
------+Allegato IV – Informazioni sul divario retributivo di genere
------+Rappresentanza del personale dei diversi generi per quartile di livello retributivo
---------+retributivo
---------+Legal entity identifier LEI
------+Divario retributivo di genere sulla base della remunerazione lorda complessiva
---------+Changes versus the previous data submission
------+Allegato V: Rapporti più elevati approvati tra la remunerazione fissa e quella variabile – enti ( )
---------+Denominazione dell’ente Denominazione
---------+Identificativo dell’entità giuridica LEI
---------+Row Data quality check
---------+Table REM3
---------+Row Data quality check
---------+Table REM5
---------+Row Data quality check
English - European Union - Financial Industry -

Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione, divario retributivo di genere e rapporti più elevati approvati ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2022/06)

Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione, divario retributivo di genere e rapporti più elevati approvati ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2022/06)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/remuneration/guidelines-remuneration-gender-pay – PDF

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Conformità e obblighi di notifica

Conformità e obblighi di notifica

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Attuazione

Attuazione

Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione, divario retributivo di genere e rapporti più elevati approvati ai sensi della direttiva 2013/36/UE

Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione, divario retributivo di genere e rapporti più elevati approvati ai sensi della direttiva 2013/36/UE

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

Ticket collegati

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