+4. Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti
---+4.1 Disposizioni generali
------+17. Gli enti creditizi dovrebbero osservare i presenti orientamenti in modo appropriato alla loro …
------+18. Gli enti creditizi dovrebbero altresì tenere debitamente conto dell’applicazione del principio …
------+19. Durante il disegno o l’attuazione di una metodologia relativa alle perdite attese su crediti, è …
------+20. La rilevazione tempestiva di fondi di accantonamento e di deterioramenti del credito non …
------+21. Gli enti creditizi dovrebbero prendere in considerazione una vasta gamma di informazioni …
------+22. Al fine di assicurare una rilevazione tempestiva delle perdite su crediti, gli enti creditizi …
------+23. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare l’utilizzo di informazioni …
------+24. Le informazioni utilizzate dovrebbero comprendere una considerazione imparziale dei fattori …
---+4.2 Principi in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite attese su crediti
------+25. L’organo di gestione dell’ente creditizio dovrebbe essere responsabile dell’approvazione e …
------+26. Per adempiere a tali responsabilità, l’organo di gestione dovrebbe richiedere all’alta …
------+27. Un sistema di controllo interno efficace per la valutazione e il calcolo del rischio di credito …
------+28. Il processo di valutazione e di calcolo dei rischi di credito dovrebbe fornire le informazioni …
------+29. Gli enti creditizi dovrebbero, nella misura massima possibile, sfruttare e integrare processi …
------+30. Le metodologie relative ai fondi di accantonamento dell’ente creditizio devono documentare …
------+31. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di processi e sistemi opportuni per identificare …
------+32. Gli enti creditizi dovrebbero adottare e osservare politiche e procedure scritte che descrivano …
------+33. Metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito e il calcolo del livello dei …
------+34. Il processo di identificazione del rischio di credito dell’ente creditizio dovrebbe garantire …
------+35. L’alta dirigenza dovrebbe prendere in considerazione fatti e circostanze rilevanti, incluse …
------+36. Per quanto riguarda i fattori legati a tipo, capacità e capitale dei prenditori, termini delle …
------+37. Qualora possano incidere sulla capacità dell’ente creditizio di recuperare gli importi dovuti …
------+38. Le metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito dovrebbero considerare i …
------+39. Sebbene un ente creditizio non sia tenuto a individuare o modellare ogni scenario possibile …
------+40. Nella determinazione del prezzo delle esposizioni creditizie, l’alta dirigenza dovrebbe essere …
------+41. Le politiche contabili degli enti creditizi e la loro metodologia relativa ai fondi di …
------+42. Nell’ambito del processo di valutazione del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero …
------+43. Il processo di valutazione del rischio di credito dovrebbe includere una funzione di revisione …
------+44. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto di una serie di criteri per l’assegnazione della …
------+45. Quando le classi di rischio di credito assegnate vengono modificate, a livello di portafoglio o …
------+46. Durante la valutazione dell’impatto dei cambiamenti del rischio di credito, il sistema di …
------+47. Gli enti creditizi dovrebbero descrivere gli elementi del proprio sistema di rating del rischio …
------+48. Le classi del rischio di credito dovrebbero essere riesaminate ogniqualvolta pervengano nuove …
------+49. Gli enti di credito devono raggruppare esposizioni con caratteristiche di rischio di credito …
------+50. La metodologia di un ente creditizio per il raggruppamento di esposizioni per la valutazione …
------+51. Le esposizioni creditizie dovrebbero essere raggruppate in base alle caratteristiche comuni del …
------+52. Le esposizioni non dovrebbero essere raggruppate in modo tale che l’aumento del rischio di …
------+53. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di un processo sufficientemente solido, tale da …
------+54. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare le rettifiche temporanee di un fondo di accantonamento …
------+55. Tali rettifiche non dovrebbero essere utilizzate in modo costante nel lungo periodo per un …
------+56. L’utilizzo di rettifiche temporanee comporta l’applicazione di valutazioni personali importanti …
------+57. Gli enti creditizi dovrebbero applicare solide metodologie di valutazione del rischio di …
------+58. Nel valutare l’adeguatezza dei fondi di accantonamento, gli enti creditizi dovrebbero …
------+59. In base alla loro capacità di inserire informazioni prospettiche nella stima delle perdite …
------+60. Il metodo di valutazione delle perdite attese su crediti utilizzato dovrebbe essere il più …
------+61. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la valutazione (individuale o collettivo), un ente …
------+62. Nel caso in cui gli enti creditizi utilizzino valutazioni individuali, la stima delle perdite …
------+63. Laddove le valutazioni individuali delle esposizioni di un ente creditizio non tengano conto …
------+64. Durante il processo di valutazione e misurazione delle perdite attese su crediti, gli enti …
------+65. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di politiche e procedure solide per verificare in modo …
------+66. La convalida dei modelli dovrebbe essere effettuata durante la fase iniziale di sviluppo dei …
------+67. Un quadro affidabile di convalida dei modelli include, a titolo esemplificativo ma non …
------+68. Gli enti creditizi dovrebbero disporre degli strumenti necessari per garantire una stima …
------+69. Le informazioni storiche forniscono una base utile per l’identificazione di tendenze e …
------+70. L’utilizzo di informazioni prospettiche non dovrebbe essere evitato sulla base del fatto che un …
------+71. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare che le informazioni prospettiche …
------+72. Previsioni macroeconomiche e altre informazioni pertinenti dovrebbero essere applicate in modo …
------+73. Al momento di stabilire il livello dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti ai …
------+74. Inoltre, durante l’elaborazione delle stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti …
------+75. Per quanto possibile, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare processi, sistemi, strumenti e …
------+76. Le pratiche in materia di rischio di credito dovrebbero essere riesaminate periodicamente per …
------+77. Processi, sistemi, strumenti e dati comuni di cui sopra potrebbero includere sistemi di rating …
------+78. L’obiettivo delle informative al pubblico è quello di fornire, a una vasta gamma di utenti …
------+79. Le informative relative alla gestione del rischio finanziario e di credito dovrebbero essere …
------+80. In linea con i principi e i regolamenti contabili applicabili, l’alta dirigenza degli enti …
------+81. Le informative quantitative e qualitative, congiuntamente, dovrebbero comunicare agli utenti i …
------+82. Gli enti creditizi dovrebbero fornire informative qualitative su come le informazioni …
------+83. Le informative relative alla base utilizzata per il raggruppamento delle esposizioni creditizie …
------+84. Per migliorare la qualità e la significatività delle informazioni divulgate per le stime …
------+85. L’organo di gestione degli enti creditizi dovrebbe rivedere periodicamente le proprie politiche …
---+4.3 Orientamenti specifici per gli enti creditizi che applicano l’IFRS 9
------+86. Ai sensi del paragrafo 5.5.5. dell’IFRS 9, “se alla data di riferimento del bilancio il rischio …
------+87. Gli enti creditizi dovrebbero adottare un metodo attivo per valutare e calcolare le perdite …
------+88. L’IFRS 9 definisce un importo pari a perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi come “la …
------+89. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.37, non definisce il default, ma richiede agli enti creditizi di …
------+90. A norma dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013, si considera intervenuto …
------+91. Al momento di elaborare la stima relativa a un importo pari alle perdite attese su crediti nei …
------+92. Qualora un ente creditizio generi esposizioni con rischio di credito elevato (che, ai fini del …
------+93. Anche laddove un aumento del rischio di credito non sia considerato significativo, un ente …
------+94. In caso di valutazione collettiva, le esposizioni che fanno parte di tale gruppo dovrebbero …
------+95. Le esposizioni creditizie non dovrebbero essere raggruppate in modo tale da impedire la …
------+96. L’IFRS 9, paragrafo 5.5.4, sancisce che “l’obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione …
------+97. Il motivo per cui si adotta tale metodo risiede nel fatto che il merito creditizio della …
------+98. Per valutare se un’esposizione abbia subito un significativo aumento del rischio di credito e …
------+99. I processi predisposti dagli enti creditizi dovrebbero consentire loro di determinare in modo …
------+100. Come indicato nel paragrafo B5.5.17 dell’IFRS 9 rispetto alla valutazione degli aumenti …
------+101. Per rilevare i fondi di accantonamento tempestivamente e in conformità dei requisiti di cui …
------+102. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.2, dichiara che le perdite attese lungo tutta la vita del credito …
------+103. Pertanto, al fine di conseguire in modo efficace la finalità di cui all’IFRS 9, gli enti …
------+104. Gli enti creditizi dovrebbero effettuare analisi di questo tipo non solo nel contesto di …
------+105. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di una politica chiara che includa criteri precisi per …
------+106. Durante l’elaborazione del proprio metodo per determinare un aumento significativo del rischio …
------+107. Per valutare un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero in …
------+108. Nel valutare se vi sia stato un significativo aumento del rischio di credito per …
------+109. L’identificazione precisa delle determinanti del rischio di credito e la dimostrazione …
------+110. Gli enti creditizi dovrebbero andare oltre al numero di “classi” risultanti da un …
------+111. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto del fatto che, in alcune circostanze, un cambiamento …
------+112. Gli enti creditizi dovrebbero altresì essere consapevoli del fatto che, in alcune circostanze …
------+113. Gli enti creditizi dovrebbero considerare attentamente e soppesare le decisioni discrezionali …
------+114. Laddove un ente creditizio ritenga che vi sia stato un aumento significativo del rischio di …
------+115. Laddove un ente creditizio valuti la presenza di aumenti significativi del rischio di credito …
------+116. In linea con il paragrafo B5.5.1 dell’IFRS 9 sulla valutazione degli aumenti significativi del …
------+117. In conformità del paragrafo B5.5.6 dell’IFRS 9 e del paragrafo IE39 della guida applicativa …
------+118. Il termine “significativo” non dovrebbe essere equiparato alla rilevanza statistica, ovvero il …
------+119. Inoltre, il termine “significativo” non dovrebbe essere inteso in termini di impatto sugli …
------+120. Conformemente all’IFRS 9, paragrafo 5.5.9, la valutazione di aumenti significativi del rischio …
------+121. Gli enti creditizi dovrebbero riesaminare rigorosamente la qualità del loro metodo per …
------+122. Gli enti creditizi dovrebbero prestare attenzione all’insorgere di eventuali distorsioni che …
------+123. I paragrafi 5.5.12 e B5.5.25-B5.5.27 dell’IFRS 9 stabiliscono i requisiti per la valutazione …
------+124. Gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che le modifiche o le rinegoziazioni non nascondano …
------+125. Nel determinare se sussista un aumento significativo del rischio di credito per un’esposizione …
------+126. Le esposizioni creditizie trasferite al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la …
------+127. L’IFRS 9 prevede una serie di espedienti pratici volti ad alleviare l’onere di implementazione …
------+128. I paragrafi che seguono trattano i seguenti espedienti pratici: l’insieme di informazioni che …
------+129. Gli enti creditizi dovrebbero fare un ricorso limitato agli espedienti pratici in quanto …
------+130. Qualora un ente creditizio faccia ricorso a tali espedienti pratici, esso dovrebbe produrre …
------+131. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.15, sancisce che “l’entità deve prendere in considerazione …
------+132. Secondo il paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9, “l’entità può supporre che il rischio di credito …
------+133. In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero sempre rilevare le variazioni delle perdite …
------+134. Per spiegare il significato di basso rischio di credito nel paragrafo B5.5.22 dell’IFRS 9, il …
------+135. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di procedure di valutazione e gestione del rischio di …
------+136. Qualsiasi affermazione secondo cui la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni …
------+137. A questo proposito, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare informazioni prospettiche …
------+138. Nei pochi casi in cui le informazioni relative allo scaduto siano il miglior criterio …
---+4.4 Valutazione prudenziale delle pratiche relative al rischio di credito, tenendo conto delle perdite attese su crediti e dell’adeguatezza patrimoniale
------+139. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che gli enti creditizi abbiano adottato e …
------+140. Nel procedere a tali valutazioni, le autorità competenti possono richiedere agli enti …
------+141. Nel valutare i metodi impiegati da un ente creditizio per stimare i fondi di accantonamento …
------+142. Le autorità competenti dovrebbero esaminare l’utilizzo degli espedienti pratici di cui alla …
------+143. Le autorità competenti possono utilizzare i lavori svolti da revisori interni ed esterni per …
------+144. Nel valutare l’adeguatezza del livello dei fondi di accantonamento per esposizioni creditizie …
------+145. Durante le valutazioni, le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ente creditizio abbia …
------+146. Nel valutare l’adeguatezza patrimoniale, le autorità competenti dovrebbero considerare come le …
------+147. Laddove le autorità competenti individuino carenze durante la valutazione delle pratiche …
------+148. In particolare, nel caso in cui le carenze di valutazione del rischio di credito o di calcolo …

4. Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti

4. Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
4.1 Disposizioni generali

4.1.1 Applicazione dei principi di proporzionalità, rilevanza e simmetria

4.2 Principi in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite attese su crediti

4.2.1 Principio 1 – Responsabilità dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza

L’organo di gestione7 e l’alta dirigenza di un ente creditizio hanno la responsabilità di assicurare che quest’ultimo disponga di adeguate pratiche di gestione del rischio di credito, incluso un efficace sistema di controllo interno, per determinare in modo coerente adeguati fondi di accantonamento, conformemente alle politiche e alle procedure applicate dall’ente creditizio, al quadro contabile applicabile e ai rilevanti orientamenti di vigilanza.


7 Gli organi di gestione possono assumere strutture diverse negli Stati membri dell’UE. In alcuni Stati membri è diffusa una struttura ad un livello, ossia le funzioni di supervisione e gestione dell’organo di gestione sono esercitate all’interno di un unico organo. In altri Stati membri è frequente una struttura a due livelli, che prevede la creazione di due organi indipendenti, l’uno preposto alla funzione di gestione e l’altro alla sorveglianza di tale funzione. 8 Nell’aprile 2012, il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) ha pubblicato i principi relativi alle buone pratiche di sottoscrizione di mutui ipotecari per immobili ad uso residenziale (Principles for sound residential mortgage underwriting practices), che mirano a fornire un quadro per le giurisdizioni al fine di stabilire norme minime di sottoscrizione accettabili per le esposizioni creditizie immobiliari (disponibile al seguente link: www.financialstabilityboard.org/publications/r_120418.pdf). L’ABE ha pubblicato gli Orientamenti sulla valutazione del merito creditizio (ABE/GL/2015/11), che riguardano alcuni dei principi dell’FSB e sono a essi conformi.

4.3 Orientamenti specifici per gli enti creditizi che applicano l’IFRS 9

Questa sezione fornisce orientamenti sugli aspetti relativi ai requisiti per le perdite attese su crediti di cui alle sezioni sulle svalutazioni dell’IFRS 9 – (i) il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese sui crediti nei 12 mesi successivi; (ii) la valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito e (iii) l’utilizzo di espedienti pratici – non comuni ad altri quadri contabili relativi alle perdite attese su crediti e che dovrebbero essere considerate unitamente alle altre sezioni dei presenti orientamenti. 4.3.1 Fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi

4.4 Valutazione prudenziale delle pratiche relative al rischio di credito, tenendo conto delle perdite attese su crediti e dell’adeguatezza patrimoniale

4.4.1 Principio 1 Valutazione della gestione del rischio di credito

Le autorità competenti dovrebbero valutare periodicamente l’efficacia delle pratiche relative al rischio di credito dell’ente creditizio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/