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4.2.1 Principio 1 – Responsabilità dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza L’organo di gestione7 e l’alta dirigenza di un ente creditizio hanno la responsabilità di assicurare che quest’ultimo disponga di adeguate pratiche di gestione del rischio di credito, incluso un efficace sistema di controllo interno, per determinare in modo coerente adeguati fondi di accantonamento, conformemente alle politiche e alle procedure applicate dall’ente creditizio, al quadro contabile applicabile e ai rilevanti orientamenti di vigilanza.
7 Gli organi di gestione possono assumere strutture diverse negli Stati membri dell’UE. In alcuni Stati membri è diffusa una struttura ad un livello, ossia le funzioni di supervisione e gestione dell’organo di gestione sono esercitate all’interno di un unico organo. In altri Stati membri è frequente una struttura a due livelli, che prevede la creazione di due organi indipendenti, l’uno preposto alla funzione di gestione e l’altro alla sorveglianza di tale funzione. 8 Nell’aprile 2012, il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) ha pubblicato i principi relativi alle buone pratiche di sottoscrizione di mutui ipotecari per immobili ad uso residenziale (Principles for sound residential mortgage underwriting practices), che mirano a fornire un quadro per le giurisdizioni al fine di stabilire norme minime di sottoscrizione accettabili per le esposizioni creditizie immobiliari (disponibile al seguente link: www.financialstabilityboard.org/publications/r_120418.pdf). L’ABE ha pubblicato gli Orientamenti sulla valutazione del merito creditizio (ABE/GL/2015/11), che riguardano alcuni dei principi dell’FSB e sono a essi conformi.
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