+6.1 Domande di autorizzazione degli enti
---+41. Nel valutare una domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli da 10 a 14 della direttiva …
---+42. L’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare all’autorità di vigilanza in materia di …
---+43. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato agli azionisti, ai …
---+44. Inoltre, laddove è maggiore il rischio di ML/TF associato ai fondi utilizzati per soddisfare il …
---+45. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida di non concedere l’autorizzazione a un ente …
---+46. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di …
---+47. Le informazioni richieste nel contesto di una domanda di autorizzazione di un ente dovrebbero …

6.1 Domande di autorizzazione degli enti

Autorità di vigilanza prudenziale

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
41. Nel valutare una domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli da 10 a 14 della direttiva …

Nel valutare una domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli da 10 a 14 della direttiva 2013/36/UE (7 ), le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero cooperare e scambiare le informazioni con l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente ai fini della loro valutazione conformemente agli orientamenti dell’ABE su una metodologia di valutazione comune per il rilascio delle autorizzazioni (8 ), in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi di ML/TF connessi alla proposta della domanda di autorizzazione.

42. L’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare all’autorità di vigilanza in materia di …

L’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT tutte le informazioni fornite o relative alla domanda che sono pertinenti affinché l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT fornisca i suoi pareri sulla domanda di autorizzazione. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire anche quando durante l’esame della domanda sono rivelati altri dati o informazioni pertinenti per l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

43. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato agli azionisti, ai …

Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato agli azionisti, ai membri dell’organo di gestione o al personale che riveste ruoli chiave, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe anche, laddove opportuno, chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione, come spiegato nelle sezioni 6.2 e 6.3.

44. Inoltre, laddove è maggiore il rischio di ML/TF associato ai fondi utilizzati per soddisfare il …

Inoltre, laddove è maggiore il rischio di ML/TF associato ai fondi utilizzati per soddisfare il requisito patrimoniale al momento dell’autorizzazione di un nuovo ente, le autorità di vigilanza

(7 ) In linea con gli orientamenti dell’ABE relativi a una metodologia di valutazione comune per la concessione di autorizzazioni a enti creditizi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12). Si rimanda anche alla norma tecnica di regolamentazione (progetto finale) e alla norma tecnica di attuazione sull’autorizzazione degli enti creditizi (EBA-RTS-2017-08 ed EBA-ITS-2017-15) sulle informazioni da fornire per l’autorizzazione degli enti creditizi. (8 ) Orientamenti dell’ABE relativi a una metodologia di valutazione comune per la concessione di autorizzazioni a enti creditizi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12). prudenziale dovrebbero anche, laddove opportuno, chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui le informazioni disponibili sollevino sospetti sulla legittimità dell’origine dei fondi utilizzati per soddisfare il requisito patrimoniale al momento dell’autorizzazione e nella misura in cui i fondi sono potenzialmente collegati ad attività criminali o derivanti da queste ultime.

45. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida di non concedere l’autorizzazione a un ente …

Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida di non concedere l’autorizzazione a un ente per ragioni connesse ai rischi di ML/TF, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare la decisione pertinente o parti della decisione all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT nello Stato membro in cui è stato proposto di istituire l’ente e anche all’unità di informazione finanziaria in tale Stato membro.

Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

46. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di vigilanza prudenziale, comunicare tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione e fornire la loro valutazione della domanda nell’ottica dell’AML/CFT. Laddove opportuno, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero anche chiedere informazioni alle altre autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e all’unità di informazione finanziaria nell’ambito della valutazione della domanda, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell’autorità di vigilanza prudenziale o siano state richieste all’unità di informazione finanziaria da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.

47. Le informazioni richieste nel contesto di una domanda di autorizzazione di un ente dovrebbero …

Le informazioni richieste nel contesto di una domanda di autorizzazione di un ente dovrebbero essere fornite senza indebito ritardo in considerazione dei brevi termini prescritti per la valutazione di tale domanda da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/