+7.4 Vigilanza e valutazione dei rischi in loco e fuori sede
---+76. Nel contesto della vigilanza cartolare e ispettiva, le informazioni che le autorità di …
---+77. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza in …
---+78. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la …
---+79. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero comunicare all’unità di informazione …
---+80. Inoltre, nelle situazioni in cui l’ente è esposto a maggiori rischi di ML/TF, le autorità di …
---+81. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza …
---+82. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la …
---+83. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, laddove opportuno, chiedere …
---+84. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare all’unità di informazione …
---+85. Qualora la valutazione del rischio prudenziale fornisca all’autorità di vigilanza prudenziale …
---+86. Qualora l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT valuti che un ente è potenzialmente …
---+87. Per l’esecuzione della valutazione comune ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della …
---+88. La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi …

7.4 Vigilanza e valutazione dei rischi in loco e fuori sede

Autorità di vigilanza prudenziale e autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
76. Nel contesto della vigilanza cartolare e ispettiva, le informazioni che le autorità di …

Nel contesto della vigilanza cartolare e ispettiva, le informazioni che le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicarsi possono includere, ma non si limitano a:

  • a. informazioni pertinenti sugli esiti relativi alle ispezioni e alle verifiche di tipo cartolare e documentazione pertinente raccolta durante l’attività di vigilanza;
  • b. sezioni pertinenti delle segnalazioni ricevute dagli enti o da terzi, inclusi consulenti e revisori esterni;
  • c. informazioni pertinenti condivise all’interno del collegio AML/CFT o del collegio prudenziale, ove rilevante;
  • d. parti pertinenti dei verbali delle riunioni con gli enti e delle riunioni dei collegi, ove disponibili.

Autorità di vigilanza prudenziale

77. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza in …

Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT le informazioni pertinenti per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) come stabilito negli Orientamenti dell’ABE sulle procedure e metodologie comuni per lo SREP (13 ) incluse, ma non limitate a:

  • a. esiti pertinenti delle valutazioni del rischio di ML/TF, comprese le valutazioni del rischio settoriale e individuale, in particolare in caso di maggiore esposizione a rischi significativi di ML/TF;
  • b. informazioni relative ai rischi emergenti di ML/TF ai quali l’ente è suscettibile di essere esposto;
  • c. informazioni relative a carenze rilevanti (14 ) nella governance, nei sistemi e nel quadro normativo dei controlli dell’ente soggetto a vigilanza in materia di AML/CFT;
  • d. informazioni relative a violazioni potenziali o effettive, in particolare violazioni gravi della legislazione applicabile in materia di AML/CFT da parte dell’ente soggetto a vigilanza;
  • e. informazioni relative alle misure messe in atto dall’ente per mitigare le violazioni e le carenze rilevanti;
  • f. informazioni relative a misure di vigilanza o sanzioni pendenti o imposte all’ente come stabilito nella sezione 8.
78. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la …

Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la valutazione del rischio di ML/TF effettuata dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, comprese, ma non solo, le informazioni elencate al punto 81.

79. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero comunicare all’unità di informazione …

Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero comunicare all’unità di informazione finanziaria le informazioni pertinenti per le funzioni dell’unità di informazione finanziaria ai sensi del punto 20, compresi gli esiti pertinenti delle valutazioni di vigilanza degli enti con potenziali implicazioni per il quadro di segnalazione di operazioni sospette.

80. Inoltre, nelle situazioni in cui l’ente è esposto a maggiori rischi di ML/TF, le autorità di …

Inoltre, nelle situazioni in cui l’ente è esposto a maggiori rischi di ML/TF, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, laddove opportuno, richiedere all’unità di informazione finanziaria informazioni pertinenti per il loro processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) che possono includere, tra l’altro, informazioni provenienti dalle tipologie e dall’analisi dei rischi su transazioni e rapporti di tipo operativo che potrebbero essere rilevanti per l’analisi del modello di business.

(13 ) Orientamenti dell’ABE riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l’orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2018/03). (14 ) Carenze rilevanti come definite nella norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010. Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

81. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni pertinenti quando svolgono la valutazione del rischio di ML/TF degli enti soggetti a vigilanza comprese, a titolo esemplificativo:

  • a. informazioni pertinenti per la valutazione del rischio inerente di ML/TF degli enti o del rischio di ML/TF settoriale, in particolare informazioni sui prodotti e servizi dell’ente, sulla clientela, sulla presenza geografica o sui canali di distribuzione (15 );
  • b. esiti pertinenti derivanti dal processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (16 ), ove disponibile, in particolare nelle aree del modello di business, della valutazione della governance interna e del sistema dei controlli dell’ente, rischi per il capitale e rischi per la liquidità e il funding ;
  • c. violazioni pertinenti o carenze rilevanti individuate nell’ente soggetto a vigilanza che possono incidere sul quadro normativo in materia di AML/CFT dell’ente;
  • d. informazioni relative a misure di vigilanza o sanzioni pendenti o imposte all’ente come stabilito nella sezione 8;
  • e. informazioni su succursali e filiazioni necessarie per realizzare la mappatura delle imprese conformemente agli Orientamenti congiunti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 (17 ).
82. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la …

Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la valutazione del rischio di ML/TF effettuata dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, comprese, tra l’altro, le informazioni elencate al punto 77.

83. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, laddove opportuno, chiedere …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, laddove opportuno, chiedere all’unità di informazione finanziaria le informazioni pertinenti per l’esecuzione della valutazione del rischio di ML/TF e della vigilanza che possono includere, ma non si limitano a:

  • a. tipologie dei rischi di ML/TF, compresi i rischi geografici e i rischi transfrontalieri;
  • b. esiti pertinenti della valutazione del rischio di ML/TF effettuata dall’unità di informazione finanziaria;
  • c. informazioni sui rischi emergenti individuati dall’unità di informazione finanziaria;

(15 ) In linea con gli Orientamenti congiunti rivisti sulla vigilanza basata sul rischio (EBA/GL/2021/16).

(16 ) Conformemente agli Orientamenti dell’ABE riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l’orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2018/03). (17 ) Orientamenti congiunti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari (JC 2019 81).

  • d. informazioni sulla quantità e qualità delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dagli enti, in forma aggregata, ad esempio per settore, e con riferimento ai singoli enti;
  • e. informazioni relative a eventuali carenze nei sistemi e nei controlli in materia di AML/CFT che l’unità di informazione finanziaria possa aver individuato o sospettato e, in particolare, informazioni sulla tempestività nel rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall’unità di informazione finanziaria e sulla qualità delle informazioni, dei dati e della documentazione forniti in risposta a tali richieste;
  • f. conferma che l’ente sia stato oggetto di una segnalazione di operazioni sospette trasmessa da un altro ente o che i fondi oggetto di segnalazioni di operazioni sospette provengano regolarmente da tale ente e qualsiasi informazione relativa al caso in cui l’unità di informazione finanziaria possa essere in grado di comunicare conformemente al diritto nazionale.
84. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare all’unità di informazione …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare all’unità di informazione finanziaria le informazioni pertinenti per le sue funzioni conformemente al punto 20, che possono includere, ma non si limitano a:

  • a. informazioni in merito a lacune e carenze rilevanti individuate nell’ente soggetto a vigilanza, comprese quelle che possono incidere sul quadro di segnalazione dell’operazione sospetta;
  • b. informazioni su violazioni sospette o commesse, in particolare gravi violazioni della legislazione applicabile in materia di AML/CFT da parte dell’ente soggetto a vigilanza, segnatamente quando tali violazioni hanno un impatto sulla capacità dell’ente di segnalare operazioni sospette, esiti pertinenti della valutazione del rischio di ML/TF nei settori o, laddove opportuno, nei singoli enti;
  • c. qualsiasi informazione relativa ai rischi di ML/TF emergenti all’interno del settore;
  • d. informazioni pertinenti raccolte dalle segnalazioni ricevute ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 su violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

Valutazione comune tra le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE

85. Qualora la valutazione del rischio prudenziale fornisca all’autorità di vigilanza prudenziale …

Qualora la valutazione del rischio prudenziale fornisca all’autorità di vigilanza prudenziale fondati motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati in relazione a un ente o che un ente sia esposto a un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe notificare immediatamente all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT di tale ente e all’ABE le sue conclusioni e dubbi ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE.

86. Qualora l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT valuti che un ente è potenzialmente …

Qualora l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT valuti che un ente è potenzialmente esposto a un rischio maggiore di ML/TF a seguito della notifica dell’autorità di vigilanza prudenziale di cui sopra, l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe collaborare con l’autorità di vigilanza prudenziale al fine di raggiungere una valutazione comune, che dovrebbe essere immediatamente notificata all’ABE ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE mediante un’unica comunicazione a cura dell’autorità di vigilanza prudenziale.

87. Per l’esecuzione della valutazione comune ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della …

Per l’esecuzione della valutazione comune ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza prudenziale e l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero cooperare strettamente e stabilire tutti i fatti e i motivi che possono dare origine a un potenziale rischio maggiore di ML/TF. Entrambe le autorità di vigilanza dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione della valutazione comune.

88. La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi …

La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi appurati. Il documento dovrebbe contenere almeno la valutazione dell’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT del potenziale rischio maggiore di ML/TF, comprese le possibili misure per mitigare il rischio dal punto di vista di AML/CFT e l’analisi delle potenziali implicazioni prudenziali di tale valutazione e delle possibili misure prudenziali volte a mitigare il rischio.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/