+15.2 Periodo di differimento e proporzione della remunerazione differita
---+253. Il periodo di differimento decorre dopo il riconoscimento (ad esempio nel momento in cui viene …
---+254. Nel definire il periodo effettivo di differimento e la proporzione da differire in conformità …
---+255. Le imprese di investimento dovrebbero determinare per quali categorie di personale più …
---+256. Le imprese di investimento dovrebbero fissare una percentuale adeguata della remunerazione …
---+257. Le imprese di investimento dovrebbero definire il livello di remunerazione variabile che …
---+258. Qualora le imprese di investimento determinino la percentuale differita sulla base di …
---+259. Qualora i principi generali del diritto nazionale in materia di contratti e di lavoro …
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15.2 Periodo di differimento e proporzione della remunerazione differita
15.2 Periodo di differimento e proporzione della remunerazione differita
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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253. Il periodo di differimento decorre dopo il riconoscimento (ad esempio nel momento in cui viene …
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Il periodo di differimento decorre dopo il riconoscimento (ad esempio nel momento in cui viene erogata la parte anticipata della remunerazione variabile). Il differimento può essere applicato ad entrambe le tipologie di remunerazione variabile (contanti e strumenti).
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254. Nel definire il periodo effettivo di differimento e la proporzione da differire in conformità …
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Nel definire il periodo effettivo di differimento e la proporzione da differire in conformità dei requisiti minimi di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera l), della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento dovrebbero considerare: - a. le responsabilità e i poteri del personale più rilevante e i compiti che ha svolto;
- b. il ciclo economico e la natura delle attività dell’impresa di investimento;
- c. le fluttuazioni previste nell’attività economica, i risultati e i rischi dell’impresa di investimento e dell’unità operativa, nonché l’impatto del personale più rilevante su tali fluttuazioni;
- d. il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva e l’importo assoluto della remunerazione variabile.
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255. Le imprese di investimento dovrebbero determinare per quali categorie di personale più …
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Le imprese di investimento dovrebbero determinare per quali categorie di personale più rilevante, tenuto conto anche dei loro ruoli e responsabilità, si dovrebbero applicare i periodi di differimento superiori al periodo minimo richiesto di almeno tre-cinque anni per garantire che la remunerazione variabile sia allineata al profilo di rischio nel lungo termine. Qualora si utilizzino periodi di valutazione pluriennali più lunghi e il periodo di valutazione più lungo offra maggiore certezza sui rischi che si sono concretizzati dall’inizio del periodo di valutazione, le imprese di investimento dovrebbero tenerne conto al momento di stabilire i periodi di differimento e di permanenza e potrebbero, se del caso, introdurre periodi di differimento più brevi rispetto ai periodi di differimento che sarebbero appropriati in caso di utilizzo di un periodo di valutazione di un anno. In ogni caso si applica il criterio minimo di un periodo di differimento della durata di tre anni.
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256. Le imprese di investimento dovrebbero fissare una percentuale adeguata della remunerazione …
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Le imprese di investimento dovrebbero fissare una percentuale adeguata della remunerazione, pari o superiore alla percentuale minima del 40 %, che dovrebbe essere differita per una categoria di personale più rilevante o un singolo membro del personale più EBA Public rilevante. In caso di importi della remunerazione variabile particolarmente elevati, la percentuale della remunerazione da differire per tali membri del personale dovrebbe essere almeno pari al 60 %.
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257. Le imprese di investimento dovrebbero definire il livello di remunerazione variabile che …
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Le imprese di investimento dovrebbero definire il livello di remunerazione variabile che costituisce un importo particolarmente elevato, tenendo conto della remunerazione media corrisposta all’interno dell’impresa di investimento, del rapporto dell’ABE (ove disponibile) sul benchmarking in materia di imprese di investimento e, se disponibili, dei risultati sul benchmarking in materia di remunerazioni nazionali e di altro tipo e delle soglie stabilite dalle autorità competenti. Nell’attuazione degli orientamenti, le autorità competenti dovrebbero determinare una soglia assoluta o relativa, tenendo conto dei criteri di cui sopra. Una remunerazione pari o superiore a tale soglia dovrebbe sempre essere considerata di importo particolarmente elevato.
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258. Qualora le imprese di investimento determinino la percentuale differita sulla base di …
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Qualora le imprese di investimento determinino la percentuale differita sulla base di scaglioni di importi assoluti (per esempio la parte compresa tra 0 e 100: 100 % in anticipo; la parte tra 100 e 200: il 50 % in anticipo e il resto differito; la parte superiore a 200: il 25 % in anticipo e il resto differito), le imprese di investimento dovrebbero essere in grado di dimostrare all’autorità competente che, sulla base di una media ponderata per ciascun membro del personale più rilevante, esse rispettano la soglia minima di differimento compresa tra il 40 % e il 60 % e che la percentuale differita è adeguata e correttamente allineata alla natura dell’impresa, ai relativi rischi e alle attività del membro del personale più rilevante in questione.
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259. Qualora i principi generali del diritto nazionale in materia di contratti e di lavoro …
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Qualora i principi generali del diritto nazionale in materia di contratti e di lavoro impediscano la sostanziale riduzione della remunerazione variabile in caso di risultati finanziari modesti o negativi, le imprese di investimento dovrebbero applicare un sistema di differimento e utilizzare strumenti per il riconoscimento della remunerazione variabile tali da garantire che le correzioni per i rischi ex post siano applicate per quanto possibile. Ciò può includere uno qualsiasi dei seguenti elementi: - a. la determinazione di periodi di differimento più lunghi;
- b. la possibilità di evitare l’utilizzo della maturazione pro-quota nelle situazioni in cui può essere applicato il malus, ma l’applicazione della restituzione (« clawback ») sarebbe soggetta a impedimenti giuridici;
- c. il riconoscimento di una percentuale più elevata della remunerazione variabile in strumenti che siano in linea con i risultati dell’impresa di investimento e soggetti a periodi di differimento e di permanenza sufficientemente lunghi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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