+4.2 Identificazione e gestione dell’IRRBB
---+19. Gli enti dovrebbero considerare tutti gli strumenti sensibili al tasso di interesse presenti …
---+20. Gli enti dovrebbero considerare le esposizioni deteriorate ( ) (al netto degli accantonamenti) …
---+21. Fatto salvo il paragrafo 10, piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione, come …
---+22. Nel valutare importi, composizione e distribuzione del capitale interno ai sensi dell’articolo …
---+23. Gli enti dovrebbero dimostrare che il proprio capitale interno è commisurato al livello …
---+24. Nell’analisi ICAAP per stabilire la quantità di capitale interno necessario per l’IRRBB, gli …
---+25. Gli enti non dovrebbero basarsi solo sulle valutazioni di vigilanza dell’adeguatezza …
---+26. Le valutazioni dell’adeguatezza patrimoniale per l’IRRBB dovrebbero tenere conto di quanto …
---+27. I risultati dell’adeguatezza patrimoniale per l’IRRBB dovrebbero essere presi in considerazione …
---+28. Per calcolare la quantità di capitale interno da detenere per l’IRRBB, gli enti dovrebbero …
---+29. Gli enti che utilizzano modelli di capitale interno dovrebbero assicurarsi che l’allocazione …
---+30. Per stabilire se un’allocazione di capitale interno debba o non debba essere effettuata …
---+31. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione aggiustamenti della riserva di capitale interno …
---+32. La strategia dell’ente in materia di IRRBB, comprese la propensione all’IRRBB e la mitigazione …
---+33. La propensione al rischio dell’ente per l’IRRBB dovrebbe essere espressa in termini di impatto …
---+34. La strategia generale dell’IRRBB dovrebbe includere anche la decisione su quanto il modello di …
---+35. Prima dell’acquisizione o dell’attuazione, gli enti dovrebbero debitamente valutare proposte di …
---+36. Gli enti che utilizzano strumenti derivati per ridurre le esposizioni dell’IRRBB dovrebbero …
---+37. Gli enti che utilizzano modelli di comportamento dei clienti come input per la misurazione del …
---+38. Nel prendere decisioni sulle attività di copertura, gli enti dovrebbero essere consapevoli …
---+39. Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance …
---+40. Nell’ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e …
---+41. L’organo di gestione dovrebbe, in particolare, essere responsabile di quanto segue: (a) …
---+42. Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali deleghe da parte …
---+43. Gli enti dovrebbero articolare la loro propensione al rischio per l’IRRBB in termini di rischio …
---+44. Gli enti dovrebbero implementare limiti intesi a far sì che le esposizioni all’IRRBB siano …
---+45. Dovrebbe essere predisposto un quadro per monitorare l’evoluzione delle strategie di copertura …
---+Politiche e processi del rischio
------+46. L’organo di gestione dovrebbe, sulla base della propria strategia generale sull’IRRBB, adottare …
------+47. Le politiche dovrebbero essere ben argomentate, robuste e documentate e trattare tutte le …
------+48. Tutte le politiche in materia di IRRBB dovrebbero essere riviste periodicamente, almeno una …
------+49. Per garantire che le politiche e le procedure di gestione dell’IRRBB dell’ente rimangano …
------+50. L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero garantire che le attività di analisi e di …
---+Controlli interni
------+51. Per quanto riguarda le politiche e le procedure di controllo dell’IRRBB, gli enti dovrebbero …
------+52. Gli enti dovrebbero effettuare revisioni e valutazioni periodiche dei loro sistemi di controllo …
------+53. Gli enti dovrebbero regolarmente sottoporre i propri processi di identificazione, misurazione …
---+Sistemi informatici e qualità dei dati per l’IRRBB
------+54. I sistemi e le applicazioni informatiche utilizzate dall’ente per svolgere, elaborare e …
------+55. Il sistema informatico e il sistema di elaborazione delle transazioni dovrebbero essere in …
------+56. In particolare, per prodotti complessi e strutturati, il sistema di elaborazione delle …
------+57. Adeguati controlli organizzativi dei sistemi informatici dovrebbero essere in atto per …
------+58. Gli indicatori di rischio dovrebbero essere basati su dati di mercato e dati interni …
------+59. Per garantire l’elevata qualità dei dati, gli enti dovrebbero attuare processi adeguati che …
------+60. Laddove gli enti suddividano i flussi di cassa in diverse fasce temporali (ad es., per le …
------+61. Gli enti dovrebbero identificare le potenziali ragioni delle discrepanze e delle irregolarità …
------+62. L’ente dovrebbe istituire processi adeguati ad assicurare che i dati utilizzati per alimentare …
---+Reportistica interna
------+63. I sistemi di reportistica interna dell’ente sui rischi dovrebbero fornire informazioni …
------+64. La reportistica interna dovrebbe essere consegnata all’organo di gestione o ai suoi delegati e …
------+65. I rapporti sull’IRRBB dovrebbero fornire informazioni aggregate, nonché dettagli di supporto …
------+66. I rapporti sull’IRRBB dovrebbero, su base regolare, includere i risultati delle revisioni e …
------+67. Mentre la tipologia dei rapporti predisposti per l’organo di gestione o per i suoi delegati …
------+68. Sulla base di tali rapporti, l’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero essere in grado …
------+69. Il sistema di misurazione interno dovrebbe generare reportistiche in un formato che consenta ai …
---+Governance del modello
------+70. Gli enti dovrebbero garantire che la convalida dei metodi di misurazione dell’IRRBB - che …
------+71. Il quadro di convalida dovrebbe includere i seguenti cinque elementi fondamentali: (a) …
------+72. Nell’eseguire le attività di convalida iniziali e intermedie previste, la politica dovrebbe …
------+73. La gestione del rischio di modello per le misure dell’IRRBB dovrebbe basarsi su un approccio …
------+74. I risultati della revisione e della convalida ed eventuali raccomandazioni sull’uso del modello …
------+75. Il processo di revisione intermedio dovrebbe stabilire una serie di eventi scatenanti le …
------+76. Sulla base delle osservazioni e delle nuove informazioni acquisite nel tempo, un modello che è …
------+77. Gli enti possono fare affidamento su modelli IRRBB di terze parti per gestire e controllare …
------+78. Il processo di convalida dovrebbe prevedere input o ipotesi relativi al modello, che …

4.2 Identificazione e gestione dell’IRRBB

4.2.1 Perimetro dell’IRRBB

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
19. Gli enti dovrebbero considerare tutti gli strumenti sensibili al tasso di interesse presenti …

Gli enti dovrebbero considerare tutti gli strumenti sensibili al tasso di interesse presenti nel portafoglio bancario nel contesto della valutazione e della gestione delle esposizioni all’IRRBB, comprese le attività, le passività, gli strumenti derivati sul tasso di interesse, gli strumenti derivati non sul tasso di interesse che fanno riferimento a un tasso di interesse e altre voci fuori bilancio (come gli impegni di prestito).

(5 ) Dal punto di vista dell’EVE, la variazione del valore economico del patrimonio dovrebbe essere la differenza tra il valore economico atteso del patrimonio in uno scenario di shock o di stress e quello atteso in uno scenario di base.

20. Gli enti dovrebbero considerare le esposizioni deteriorate ( ) (al netto degli accantonamenti) …

Gli enti dovrebbero considerare le esposizioni deteriorate (6 ) (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso di interesse che riflettono i flussi di cassa attesi e la loro tempistica.

21. Fatto salvo il paragrafo 10, piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione, come …

Fatto salvo il paragrafo 10, piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione, come definite dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, sono incluse a meno che il loro rischio di tasso d’interesse non sia compreso in un’altra misura di rischio.

4.2.2 Identificazione, calcolo e allocazione del capitale ai fini dell’IRRBB

22. Nel valutare importi, composizione e distribuzione del capitale interno ai sensi dell’articolo …

Nel valutare importi, composizione e distribuzione del capitale interno ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero calcolare il contributo dell’IRRBB alla valutazione complessiva del capitale interno in base ai risultati dei sistemi di misurazione interni all’ente, tenendo conto delle ipotesi principali e dei limiti di rischio. Il livello complessivo del capitale dovrebbe essere commisurato sia al livello di rischio effettivo misurato relativo all’ente (compreso l’IRRBB) sia alla sua propensione al rischio e dovrebbe essere debitamente documentato nella sua segnalazione sul processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (report ICAAP).

23. Gli enti dovrebbero dimostrare che il proprio capitale interno è commisurato al livello …

Gli enti dovrebbero dimostrare che il proprio capitale interno è commisurato al livello dell’IRRBB, considerato l’impatto sul capitale interno di potenziali variazioni del valore economico dell’ente e delle variazioni future delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato derivanti dalle variazioni del tasso di interesse. Gli enti dovrebbero valutare le misure di rischio dell’IRRBB nella loro determinazione del capitale interno, tenendo conto in particolare del fatto che le misure dell’IRRBB individuano il rischio in modo complementare (ad esempio, considerando l’IRRBB su un orizzonte temporale diverso). Non ci si aspetta che gli enti raddoppino il proprio capitale interno per le misure di valore economico e di margine di interesse più variazioni del valore di mercato, tuttavia la metodologia di allocazione del capitale interno dovrebbe considerare entrambe le misure di rischio dell’IRRBB e valutare esplicitamente il loro potenziale impatto sul capitale interno.

24. Nell’analisi ICAAP per stabilire la quantità di capitale interno necessario per l’IRRBB, gli …

Nell’analisi ICAAP per stabilire la quantità di capitale interno necessario per l’IRRBB, gli enti dovrebbero considerare quanto segue:

  • (a) il capitale interno detenuto per i rischi relativi al valore economico che potrebbero derivare da movimenti avversi dei tassi di interesse;
  • (b) il fabbisogno in termini di capitale interno derivante dall’impatto delle variazioni dei tassi sulla futura capacità delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato, nonché le implicazioni risultanti per i livelli di riserva di capitale interno.
25. Gli enti non dovrebbero basarsi solo sulle valutazioni di vigilanza dell’adeguatezza …

Gli enti non dovrebbero basarsi solo sulle valutazioni di vigilanza dell’adeguatezza patrimoniale per l’IRRBB o sull’esito del test di vigilanza sui valori anomali ( supervisory outlier test ), ma

(6 ) Secondo la definizione di esposizioni deteriorate di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 680/2014. dovrebbero elaborare e utilizzare metodologie proprie per l’allocazione del capitale, in base alla propensione al rischio, al livello di rischio e alle politiche di gestione del rischio specifici dell’ente. Nel determinare il livello appropriato di capitale, gli enti dovrebbero considerare sia l’importo sia la qualità del capitale necessario.

26. Le valutazioni dell’adeguatezza patrimoniale per l’IRRBB dovrebbero tenere conto di quanto …

Le valutazioni dell’adeguatezza patrimoniale per l’IRRBB dovrebbero tenere conto di quanto segue:

  • (a) dimensione e tenor dei limiti interni per le esposizioni all’IRRBB ed eventuale raggiungimento dei limiti al momento del calcolo del capitale;
  • (b) costo atteso della copertura di posizioni aperte che intendono beneficiare delle aspettative interne relative al livello futuro dei tassi di interesse;
  • (c) sensibilità delle misure interne dell’IRRBB rispetto a ipotesi di modellizzazione principali o imperfette;
  • (d) impatto di scenari di shock e stress su posizioni valutate a fronte di diversi indici di tasso di interesse (rischio di base);
  • (e) l’impatto sul valore economico e sul margine di interesse più variazioni del valore di mercato delle posizioni disallineate in valute diverse;
  • (f) impatto delle perdite incorporate e degli utili incorporati;
  • (g) distribuzione del capitale relativo ai rischi tra le entità giuridiche incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale del gruppo, oltre all’adeguatezza del capitale complessivo su base consolidata;
  • (h) fattori del rischio sottostante;
  • (i) le circostanze nelle quali il rischio può materializzarsi.
27. I risultati dell’adeguatezza patrimoniale per l’IRRBB dovrebbero essere presi in considerazione …

I risultati dell’adeguatezza patrimoniale per l’IRRBB dovrebbero essere presi in considerazione nell’ICAAP dell’ente e dovrebbero essere trasferiti alle valutazioni del capitale associate alle linee di business.

28. Per calcolare la quantità di capitale interno da detenere per l’IRRBB, gli enti dovrebbero …

Per calcolare la quantità di capitale interno da detenere per l’IRRBB, gli enti dovrebbero utilizzare sistemi di misurazione e una serie di scenari di shock e stress dei tassi di interesse, adattati al profilo di rischio dell’ente, al fine di quantificare la scala potenziale di qualsiasi effetto dell’IRRBB in condizioni sfavorevoli.

29. Gli enti che utilizzano modelli di capitale interno dovrebbero assicurarsi che l’allocazione …

Gli enti che utilizzano modelli di capitale interno dovrebbero assicurarsi che l’allocazione interna del capitale per l’IRRBB sia adeguatamente considerata nell’allocazione del capitale economico complessivo e che qualsiasi ipotesi sulla diversificazione sia documentata e che l’affidabilità e la stabilità siano verificate sulla base di dati storici adeguati per l’ente interessato e per i mercati in cui opera. I costi del capitale interno possono essere allocati nuovamente alle unità operative e ai prodotti per far sì che i costi pieni delle unità operative o dei prodotti sottostanti siano adeguatamente compresi da coloro che sono responsabili della loro gestione.

30. Per stabilire se un’allocazione di capitale interno debba o non debba essere effettuata …

Per stabilire se un’allocazione di capitale interno debba o non debba essere effettuata rispetto all’IRRBB per le misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato, gli enti dovrebbero tener conto di quanto segue:

  • (a) l’importanza relativa del margine di interesse rispetto al reddito netto complessivo e quindi l’impatto delle variazioni significative negli utili netti da interessi su base annua;
  • (b) i livelli effettivi del margine di interesse realizzabili in diversi scenari (ossia la misura in cui i margini sono abbastanza ampi da assorbire la volatilità derivante da posizioni dei tassi di interesse e variazioni nel costo degli elementi del passivo);
  • (c) la possibilità di incorrere in perdite effettive in condizioni di stress o come conseguenza di cambiamenti secolari del contesto di mercato, nel cui caso potrebbe essere necessario liquidare posizioni che sono destinate a investimenti a lungo termine per la stabilizzazione delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato;
  • (d) l’importanza relativa degli strumenti sensibili al tasso di interesse (compresi i derivati su tassi di interesse) esclusi dal portafoglio di negoziazione, con effetti potenziali a conto economico o direttamente a capitale (ad es., tramite altre componenti di conto economico complessivo);
  • (e) la fluttuazione delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato, la forza e la stabilità di tali misure più variazioni del valore di mercato e il livello di reddito necessario per generare e mantenere le normali operazioni commerciali. Gli enti con un livello elevato di IRRBB che potrebbero, in una serie plausibile di scenari di mercato, registrare perdite, una minor distribuzione dei dividendi o una diminuzione dell’operatività, dovrebbero assicurarsi di disporre di capitale sufficiente per fronteggiare l’impatto negativo di tali scenari.
31. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione aggiustamenti della riserva di capitale interno …

Gli enti dovrebbero prendere in considerazione aggiustamenti della riserva di capitale interno in cui i risultati delle loro prove di stress evidenziano il potenziale di riduzione delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato (e quindi una ridotta capacità di generazione di capitale) in scenari di stress.

4.2.3 Strategia di governance per l’IRRBB

32. La strategia dell’ente in materia di IRRBB, comprese la propensione all’IRRBB e la mitigazione …

La strategia dell’ente in materia di IRRBB, comprese la propensione all’IRRBB e la mitigazione dell’IRRBB, dovrebbe rientrare nella strategia generale, in particolare gli obiettivi strategici e gli obiettivi di rischio, che l’organo di gestione deve approvare, come previsto all’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, della direttiva 2013/36/UE.

33. La propensione al rischio dell’ente per l’IRRBB dovrebbe essere espressa in termini di impatto …

La propensione al rischio dell’ente per l’IRRBB dovrebbe essere espressa in termini di impatto accettabile, a fronte di oscillazioni dei tassi di interesse, su entrambe le misure per l’IRRBB, e dovrebbe tradursi in limiti adeguati. Gli enti con esposizioni significative al rischio di differenza dei rendimenti ( gap risk ), al rischio di base ( basis risk ) o al rischio di opzione dovrebbero stabilire la propensione al rischio in relazione a ciascuno di questi sottotipi rilevanti di IRRBB.

34. La strategia generale dell’IRRBB dovrebbe includere anche la decisione su quanto il modello di …

La strategia generale dell’IRRBB dovrebbe includere anche la decisione su quanto il modello di business dovrebbe basarsi sul realizzare margine di interesse «cavalcando la curva dei rendimenti», vale a dire finanziando attività che hanno un periodo di riprezzamento relativamente lungo con passività che hanno un periodo relativamente breve di riprezzamento. Se il modello di business poggia fortemente su questa fonte di margine di interesse, l’organo di gestione dovrebbe spiegare la sua strategia dell’IRRBB e come pianifica di sopravvivere ai periodi di curve dei rendimenti piatta o inverse.

35. Prima dell’acquisizione o dell’attuazione, gli enti dovrebbero debitamente valutare proposte di …

Prima dell’acquisizione o dell’attuazione, gli enti dovrebbero debitamente valutare proposte di utilizzare nuovi prodotti o intraprendere nuove attività, strategie di assunzione del rischio o di copertura, onde far sì che le risorse necessarie al fine di stabilire una gestione solida ed efficace dell’IRRBB del prodotto o dell’attività siano state identificate, che le attività proposte siano in linea con la propensione al rischio complessiva dell’ente e che siano state stabilite procedure per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi del prodotto o dell’attività proposti. Dovrebbe essere assicurato che le caratteristiche dell’IRRBB di questi nuovi prodotti e attività siano ben comprese.

36. Gli enti che utilizzano strumenti derivati per ridurre le esposizioni dell’IRRBB dovrebbero …

Gli enti che utilizzano strumenti derivati per ridurre le esposizioni dell’IRRBB dovrebbero possedere le necessarie conoscenze e competenze. Ogni ente dovrebbe dimostrare di essere conscio delle conseguenze della copertura con derivati su tassi di interesse.

37. Gli enti che utilizzano modelli di comportamento dei clienti come input per la misurazione del …

Gli enti che utilizzano modelli di comportamento dei clienti come input per la misurazione del loro IRRBB dovrebbero possedere le necessarie conoscenze e competenze. Ogni ente dovrebbe essere in grado di dimostrare di comprendere le conseguenze derivanti dalla modellizzazione dei comportamenti della propria base di clienti.

38. Nel prendere decisioni sulle attività di copertura, gli enti dovrebbero essere consapevoli …

Nel prendere decisioni sulle attività di copertura, gli enti dovrebbero essere consapevoli degli effetti delle politiche contabili, ma il trattamento contabile non dovrebbe guidare il loro approccio alla gestione del rischio.

39. Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance …

Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance interna per la gestione dell’IRRBB siano coerenti e ben integrati su base consolidata e sub-consolidata.

4.2.4 Sistema di gestione dei rischi IRRBB e responsabilità

40. Nell’ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e …

Nell’ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e 88 della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero assicurare quanto segue in relazione all’IRRBB:

  • (a) che il proprio organo di gestione abbia la responsabilità finale del controllo del quadro di gestione dell’IRRBB, del quadro della propensione al rischio dell’ente e di importi, composizione e distribuzione del capitale interno per coprire adeguatamente i rischi. L’organo di gestione dovrebbe definire la strategia generale dell’ente in materia di IRRBB e approvare le politiche e i processi corrispondenti. L’organo di gestione può, tuttavia, delegare il monitoraggio e la gestione dell’IRRBB all’alta dirigenza, a esperti o a un comitato di gestione delle attività e passività alle condizioni ulteriormente specificate nel paragrafo 42;
  • (b) di disporre di un quadro di gestione dell’IRRBB in cui siano contemplate chiare linee di responsabilità e sia previsto un sistema di limiti, politiche, processi e controlli interni che includa regolari revisioni e valutazioni indipendenti circa l’efficacia del quadro;
  • (c) che i dispositivi, i processi e i meccanismi utilizzati per la valutazione dell’IRRBB siano completi e proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nel modello di business e nelle attività dell’ente.
41. L’organo di gestione dovrebbe, in particolare, essere responsabile di quanto segue: (a) …

L’organo di gestione dovrebbe, in particolare, essere responsabile di quanto segue:

  • (a) comprensione della natura e del livello di esposizione all’IRRBB. L’organo di gestione dovrebbe far sì che vi siano chiare indicazioni sulla propensione al rischio per l’IRRBB rispetto alle strategie aziendali dell’ente;
  • (b) definizione di azioni appropriate per identificare, misurare, monitorare e controllare l’IRRBB, coerentemente con le strategie e le politiche approvate. A tale riguardo, l’organo di gestione o i suoi delegati sono responsabili della definizione di quanto segue:
  • i. limiti appropriati all’IRRBB, compresa la definizione di procedure e approvazioni specifiche necessarie per le eccezioni e il rispetto dei limiti stessi;
  • ii. sistemi e norme per la misurazione dell’IRRBB, valutazione delle posizioni e del rendimento, comprese le procedure per l’aggiornamento degli scenari di shock e stress del tasso di interesse e le principali ipotesi sottostanti alla base dell’analisi dell’IRRBB dell’ente;
  • iii. un processo completo di reporting e revisione dell’IRRBB;
  • iv. efficaci controlli interni e sistemi informativi di gestione;
  • (c) approvazione le principali iniziative di copertura o assunzione del rischio prima dell’attuazione. Le posizioni relative ai trasferimenti interni di rischio tra le attività diverse dalla negoziazione e quelle di negoziazione dovrebbero essere adeguatamente documentate;
  • (d) esecuzione del controllo dell’approvazione, dell’attuazione e della revisione delle politiche, delle procedure e dei limiti concernenti la gestione dell’IRRBB. Il livello e le variazioni dell’esposizione all’IRRBB dell’ente dovrebbero essere comunicati regolarmente all’organo di gestione (almeno trimestralmente);
  • (e) garantire che la convalida dei metodi di misurazione dell’IRRBB e la valutazione del corrispondente rischio di modello siano inclusi in un processo di politiche formale che dovrebbe essere rivisto e approvato dall’organo di gestione o dai suoi delegati;
  • (f) comprensione e valutazione dell’operato dei propri delegati rispetto all’attività di monitoraggio e controllo dell’IRRBB, compatibilmente con le politiche approvate dall’organo di gestione, sulla base di revisioni periodiche di informazioni tempestive e sufficientemente dettagliate;
  • (g) comprensione delle implicazioni delle strategie dell’IRRBB dell’ente e dei loro potenziali collegamenti con i rischi di mercato, di liquidità, di credito e operativi, pur non essendo necessario che tutti i membri dell’organo di gestione siano esperti del settore. Alcuni membri dovrebbero disporre di conoscenze tecniche sufficienti per sollevare dubbi e interrogativi sui report presentati all’organo di gestione. L’ente dovrebbe assegnare ai membri dell’organo di gestione la responsabilità di assicurare che l’alta dirigenza sia dotata di competenze per comprendere l’IRRBB e che alla gestione dell’IRRBB siano destinate le risorse adeguate.
42. Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali deleghe da parte …

Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali deleghe da parte dell’organo di gestione del monitoraggio o della gestione dell’IRRBB, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quanto segue:

  • (a) le persone o i comitati ai quali sono delegati compiti dell’organo di gestione al fine di approntare politiche e pratiche dell’IRRBB, quali alti dirigenti, esperti o un comitato di gestione dell’attivo e passivo (ALCO), dovrebbero essere identificati e avere obiettivi definiti in modo chiaro dall’organo di gestione;
  • (b) l’organo di gestione dovrebbe far sì che vi sia un’adeguata ripartizione delle responsabilità nel processo di gestione del rischio per l’IRRBB. Le funzioni di identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo dell’IRRBB dovrebbero avere responsabilità definite in modo chiaro, dovrebbero essere indipendenti dalle funzioni di assunzione del rischio in materia di IRRBB e dovrebbero segnalare le esposizioni all’IRRBB direttamente all’organo di gestione o ai suoi delegati;
  • (c) l’ente dovrebbe far sì che i delegati dell’organo di gestione dispongano di chiare linee di autorità sulle unità responsabili dell’assunzione del rischio in materia di IRRBB. Il canale di comunicazione per trasmettere le direttive dei delegati a queste unità dovrebbe essere chiaro;
  • (d) l’organo di gestione dovrebbe stabilire che la struttura dell’ente consenta ai suoi delegati di adempiere alle proprie responsabilità e agevoli un processo decisionale e di governance efficace. A questo proposito, un ALCO, o un suo equivalente, dovrebbe riunirsi regolarmente e comporsi di tutti i dipartimenti principali interessati dall’IRRBB. L’organo di gestione dovrebbe promuovere la discussione sul processo di gestione dell’IRRBB, sia tra i suoi membri e i suoi delegati sia tra i suoi delegati e altri soggetti all’interno dell’ente. L’organo di gestione dovrebbe inoltre garantire che una regolare comunicazione tra le unità che si occupano di gestione del rischio e di pianificazione strategica favorisca il monitoraggio del rischio derivante dalle attività future.

4.2.5 Limiti alla propensione al rischio per l’IRRBB e limiti previsti nelle politiche

43. Gli enti dovrebbero articolare la loro propensione al rischio per l’IRRBB in termini di rischio …

Gli enti dovrebbero articolare la loro propensione al rischio per l’IRRBB in termini di rischio per le misure IRRBB, in particolare:

  • (a) gli enti dovrebbero avvalersi di dichiarazioni sulla propensione al rischio definite in modo chiaro e approvate dal proprio organo di gestione e attuate attraverso quadri completi relativi alla propensione al rischio, ossia politiche e procedure per limitare e controllare l’IRRBB.
  • (b) I quadri di riferimento per la determinazione della propensione al rischio ( risk appetite framewor k) della banca dovrebbero:
  • a. delineare i poteri delegati, le linee di responsabilità e l’obbligo di rendiconto delle decisioni di gestione dell’IRRBB; e
  • b. elencare gli strumenti, le strategie di copertura e le opportunità di assunzione del rischio autorizzate per l’IRRBB.
  • (c) Nel definire la propria propensione al rischio, gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi relativi al margine di interesse che potrebbero insorgere in conseguenza al trattamento contabile delle operazioni al di fuori del portafoglio di negoziazione. Il rischio per gli utili potrebbe non limitarsi agli interessi attivi e passivi: gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse sul valore di mercato degli strumenti che, a seconda del trattamento contabile, sono riflessi o attraverso il conto economico o direttamente a titolo di capitale (tramite altre componenti di conto economico complessivo), dovrebbero essere presi in considerazione separatamente. Gli enti dovrebbero tener conto in particolare dell’impatto sugli utili connessi alle opzionalità integrate negli strumenti a valore equo (fair value) in presenza di scenari di shock o stress dei tassi di interesse. Gli enti dovrebbero inoltre prendere in considerazione il potenziale impatto sui conti economici dei derivati su tassi di interesse di copertura nel caso in cui la loro efficacia sia compromessa dalle variazioni dei tassi di interesse.
44. Gli enti dovrebbero implementare limiti intesi a far sì che le esposizioni all’IRRBB siano …

Gli enti dovrebbero implementare limiti intesi a far sì che le esposizioni all’IRRBB siano coerenti con la propensione al rischio e con l’approccio generale alla misurazione dell’IRRBB, in particolare quanto segue:

  • (a) dovrebbero essere applicati su base consolidata e, ove opportuno, a livello di singole affiliate, limiti di rischio aggregati che articolino chiaramente l’importo dell’IRRBB accettabile per l’organo di gestione;
  • (b) i limiti possono essere associati a specifici scenari di variazione dei tassi di interesse e delle strutture per scadenze, come il loro aumento o diminuzione o una variazione della forma della curva dei rendimenti. I movimenti dei tassi di interesse utilizzati nell’elaborazione di tali limiti dovrebbero rappresentare situazioni di shock e stress sufficientemente sfavorevoli, tenendo conto della volatilità dei tassi di interesse storici e del tempo necessario affinché la dirigenza possa mitigare tali esposizioni;
  • (c) i limiti previsti nelle politiche dovrebbero essere appropriati alla natura, alle dimensioni, alla complessità e all’adeguatezza patrimoniale dell’ente, nonché alla sua capacità di misurare e gestire il rischio;
  • (d) a seconda della natura delle attività e del modello di business di un ente, possono inoltre essere stabiliti sotto-limiti per singole unità operative, portafogli, tipi di strumenti, strumenti specifici o sottotipi rilevanti dell’IRRBB, come il rischio di differenza dei rendimenti ( gap risk ), il rischio di base ( basis risk ) e il rischio di opzione;
  • (e) dovrebbero essere predisposti sistemi per garantire che le posizioni che superino, o che possano superare, i limiti stabiliti dall’organo di gestione o dai suoi delegati ricevano una pronta attenzione da parte della dirigenza e siano segnalati ai superiori senza indugio. Dovrebbe vigere una chiara politica su chi deve essere informato, su come avverrà la comunicazione e sulle azioni conseguenti da intraprendere;
  • (f) la segnalazione delle misure di rischio all’organo di gestione o ai suoi delegati dovrebbe avvenire con una cadenza almeno trimestrale e mettere a confronto l’esposizione corrente con i limiti previsti nelle politiche.
45. Dovrebbe essere predisposto un quadro per monitorare l’evoluzione delle strategie di copertura …

Dovrebbe essere predisposto un quadro per monitorare l’evoluzione delle strategie di copertura che si basano su strumenti come i derivati e per controllare i rischi mark-to-market in relazione agli strumenti contabilizzati a fair value .

4.2.6 Politiche di rischio per l’IRRBB, processi e controlli

Politiche e processi del rischio

Politiche e processi del rischio

Controlli interni

Controlli interni

Sistemi informatici e qualità dei dati per l’IRRBB

Sistemi informatici e qualità dei dati per l’IRRBB

Reportistica interna

Reportistica interna

Governance del modello

Governance del modello

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/