+Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)
---+1. Conformità e obblighi di notifica
------+Status giuridico degli orientamenti
---------+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …
---------+2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
------+Obblighi di notifica
---------+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
---------+4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3. ( ) …
---+2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
------+Oggetto e ambito di applicazione
---------+5. I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
---------+6. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei presenti orientamenti nel valutare se le …
------+Destinatari
---------+7. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo …
------+Definizioni
---------+8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2015/849 …
---+3. Attuazione
------+Data di applicazione
---+4. Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849
------+4.1 Politiche e procedure interne
---------+9. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere politiche e …
---------+10. Le politiche e le procedure, una volta attuate, dovrebbero consentire agli enti creditizi e …
---------+11. In aggiunta ai compiti di cui alla sezione 4.2.4 degli orientamenti dell’ABE sul ruolo e …
---------+12. L’organo di gestione dell’ente creditizio e dell’istituto finanziario dovrebbe approvare le …
---------+13. Al momento di considerare la possibilità di adottare una nuova soluzione per l’onboarding a …
---------+14. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire l’ambito, le fasi e i …
---------+15. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
---------+16. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di illustrare alla loro …
---------+17. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero iniziare a utilizzare una soluzione di …
---------+18. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero monitorare costantemente la soluzione …
---------+19. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e …
---------+20. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare il modo più efficace per …
---------+21. Questa sezione si applica anche nel caso in cui siano utilizzate soluzioni di onboarding a …
---------+22. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di dimostrare alla …
------+4.2 Acquisizione di informazioni
---------+23. In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
---------+24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: a) le informazioni …
---------+25. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
---------+26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che …
---------+27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche …
---------+28. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere meccanismi …
---------+29. In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e …
---------+30. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che la soluzione di …
---------+31. Per la persona fisica che agisce per conto di una persona giuridica, gli enti creditizi e gli …
---------+32. Al momento di valutare e, se del caso, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura …
------+4.3 Autenticità e integrità dei documenti
---------+33. Laddove gli enti creditizi e gli istituti finanziari accettino riproduzioni di un documento …
---------+34. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano strumenti di lettura automatica …
---------+35. Nelle situazioni in cui il dispositivo utilizzato dai clienti per dimostrare la propria …
---------+36. Se disponibili, durante il processo di verifica, gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
---------+37. Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero indicare nelle rispettive politiche e procedure come …
------+4.4 Accertamento della corrispondenza dell’identità del cliente nel quadro del processo di verifica
---------+38. Le soluzioni di onboarding a distanza del cliente poste in essere dagli enti creditizi e gli …
---------+39. Se la soluzione di onboarding remoto del cliente prevede il ricorso a dati biometrici per …
---------+40. Qualora le informazioni fornite siano di qualità insufficiente, con una conseguente ambiguità o …
---------+41. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
---------+42. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza …
---------+43. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni di …
---------+44. In aggiunta a quanto sopra, e se commisurato al rischio ML/TF associato al rapporto d’affari …
---------+45. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
------+4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione
---------+46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …
---------+47. Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio ( ), in particolare i …
---------+48. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari esternalizzano in tutto o in parte il processo …
---------+49. Qualora il prestatore di servizi esterno conservi i dati dei clienti, compresi, ma non solo …
------+4.6 Gestione dei rischi delle ICT e di sicurezza
---------+50. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero individuare e gestire i rischi delle …
---------+51. Oltre a rispettare i requisiti di cui agli orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi …
---------+52. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero fornire un punto di accesso sicuro per …
---------+53. Qualora sia usato un dispositivo multifunzione per eseguire il processo di onboarding a …
------+4.7 Conformità ai presenti orientamenti se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano servizi fiduciari e processi di identificazione nazionale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849
---------+54. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure …
English - European Union - Financial Industry -

Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-4 – PDF

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Conformità e obblighi di notifica

1. Conformità e obblighi di notifica

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

3. Attuazione

3. Attuazione

4. Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849

4. Orientamenti sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

Ticket collegati

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