+Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi (EBA/GL/2017/06)
---+1. Conformità e obblighi di comunicazione
------+Status giuridico degli orientamenti
---------+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …
---------+2. Gli orientamenti presentano la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
------+Obblighi di comunicazione
---------+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
---------+4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
---+2. Oggetto, ambito di applicazione, destinatari e definizioni
------+Oggetto
---------+5. I presenti orientamenti descrivono le corrette pratiche di gestione del rischio di credito per …
---------+6. Inoltre, i presenti orientamenti forniscono alle autorità competenti linee guida per valutare …
------+Ambito d’applicazione
---------+7. I presenti orientamenti si applicano a determinate pratiche di gestione del rischio di credito …
---------+8. I presenti orientamenti trovano fondamento nell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che …
---------+9. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che …
---------+10. Per gli enti creditizi ai quali non si applicano i quadri contabili relativi alle perdite …
---------+11. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti di credito rispettino i presenti …
---------+12. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.4 dovrebbero essere considerati complementari e volti a …
------+Destinatari
---------+13. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo …
---------+14. Gli orientamenti di cui alle sezioni 4.1, 4.2 e 4.3 sono altresì rivolti agli enti creditizi …
------+Definizioni
---------+15. Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel …
---+3. Attuazione
------+Data di applicazione
---------+16. I presenti orientamenti dovrebbero essere attuati all’inizio del primo periodo contabile con …
---+4. Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti
------+4.1 Disposizioni generali
---------+17. Gli enti creditizi dovrebbero osservare i presenti orientamenti in modo appropriato alla loro …
---------+18. Gli enti creditizi dovrebbero altresì tenere debitamente conto dell’applicazione del principio …
---------+19. Durante il disegno o l’attuazione di una metodologia relativa alle perdite attese su crediti, è …
---------+20. La rilevazione tempestiva di fondi di accantonamento e di deterioramenti del credito non …
---------+21. Gli enti creditizi dovrebbero prendere in considerazione una vasta gamma di informazioni …
---------+22. Al fine di assicurare una rilevazione tempestiva delle perdite su crediti, gli enti creditizi …
---------+23. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare l’utilizzo di informazioni …
---------+24. Le informazioni utilizzate dovrebbero comprendere una considerazione imparziale dei fattori …
------+4.2 Principi in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite attese su crediti
---------+25. L’organo di gestione dell’ente creditizio dovrebbe essere responsabile dell’approvazione e …
---------+26. Per adempiere a tali responsabilità, l’organo di gestione dovrebbe richiedere all’alta …
---------+27. Un sistema di controllo interno efficace per la valutazione e il calcolo del rischio di credito …
---------+28. Il processo di valutazione e di calcolo dei rischi di credito dovrebbe fornire le informazioni …
---------+29. Gli enti creditizi dovrebbero, nella misura massima possibile, sfruttare e integrare processi …
---------+30. Le metodologie relative ai fondi di accantonamento dell’ente creditizio devono documentare …
---------+31. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di processi e sistemi opportuni per identificare …
---------+32. Gli enti creditizi dovrebbero adottare e osservare politiche e procedure scritte che descrivano …
---------+33. Metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito e il calcolo del livello dei …
---------+34. Il processo di identificazione del rischio di credito dell’ente creditizio dovrebbe garantire …
---------+35. L’alta dirigenza dovrebbe prendere in considerazione fatti e circostanze rilevanti, incluse …
---------+36. Per quanto riguarda i fattori legati a tipo, capacità e capitale dei prenditori, termini delle …
---------+37. Qualora possano incidere sulla capacità dell’ente creditizio di recuperare gli importi dovuti …
---------+38. Le metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito dovrebbero considerare i …
---------+39. Sebbene un ente creditizio non sia tenuto a individuare o modellare ogni scenario possibile …
---------+40. Nella determinazione del prezzo delle esposizioni creditizie, l’alta dirigenza dovrebbe essere …
---------+41. Le politiche contabili degli enti creditizi e la loro metodologia relativa ai fondi di …
---------+42. Nell’ambito del processo di valutazione del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero …
---------+43. Il processo di valutazione del rischio di credito dovrebbe includere una funzione di revisione …
---------+44. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto di una serie di criteri per l’assegnazione della …
---------+45. Quando le classi di rischio di credito assegnate vengono modificate, a livello di portafoglio o …
---------+46. Durante la valutazione dell’impatto dei cambiamenti del rischio di credito, il sistema di …
---------+47. Gli enti creditizi dovrebbero descrivere gli elementi del proprio sistema di rating del rischio …
---------+48. Le classi del rischio di credito dovrebbero essere riesaminate ogniqualvolta pervengano nuove …
---------+49. Gli enti di credito devono raggruppare esposizioni con caratteristiche di rischio di credito …
---------+50. La metodologia di un ente creditizio per il raggruppamento di esposizioni per la valutazione …
---------+51. Le esposizioni creditizie dovrebbero essere raggruppate in base alle caratteristiche comuni del …
---------+52. Le esposizioni non dovrebbero essere raggruppate in modo tale che l’aumento del rischio di …
---------+53. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di un processo sufficientemente solido, tale da …
---------+54. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare le rettifiche temporanee di un fondo di accantonamento …
---------+55. Tali rettifiche non dovrebbero essere utilizzate in modo costante nel lungo periodo per un …
---------+56. L’utilizzo di rettifiche temporanee comporta l’applicazione di valutazioni personali importanti …
---------+57. Gli enti creditizi dovrebbero applicare solide metodologie di valutazione del rischio di …
---------+58. Nel valutare l’adeguatezza dei fondi di accantonamento, gli enti creditizi dovrebbero …
---------+59. In base alla loro capacità di inserire informazioni prospettiche nella stima delle perdite …
---------+60. Il metodo di valutazione delle perdite attese su crediti utilizzato dovrebbe essere il più …
---------+61. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la valutazione (individuale o collettivo), un ente …
---------+62. Nel caso in cui gli enti creditizi utilizzino valutazioni individuali, la stima delle perdite …
---------+63. Laddove le valutazioni individuali delle esposizioni di un ente creditizio non tengano conto …
---------+64. Durante il processo di valutazione e misurazione delle perdite attese su crediti, gli enti …
---------+65. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di politiche e procedure solide per verificare in modo …
---------+66. La convalida dei modelli dovrebbe essere effettuata durante la fase iniziale di sviluppo dei …
---------+67. Un quadro affidabile di convalida dei modelli include, a titolo esemplificativo ma non …
---------+68. Gli enti creditizi dovrebbero disporre degli strumenti necessari per garantire una stima …
---------+69. Le informazioni storiche forniscono una base utile per l’identificazione di tendenze e …
---------+70. L’utilizzo di informazioni prospettiche non dovrebbe essere evitato sulla base del fatto che un …
---------+71. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare che le informazioni prospettiche …
---------+72. Previsioni macroeconomiche e altre informazioni pertinenti dovrebbero essere applicate in modo …
---------+73. Al momento di stabilire il livello dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti ai …
---------+74. Inoltre, durante l’elaborazione delle stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti …
---------+75. Per quanto possibile, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare processi, sistemi, strumenti e …
---------+76. Le pratiche in materia di rischio di credito dovrebbero essere riesaminate periodicamente per …
---------+77. Processi, sistemi, strumenti e dati comuni di cui sopra potrebbero includere sistemi di rating …
---------+78. L’obiettivo delle informative al pubblico è quello di fornire, a una vasta gamma di utenti …
---------+79. Le informative relative alla gestione del rischio finanziario e di credito dovrebbero essere …
---------+80. In linea con i principi e i regolamenti contabili applicabili, l’alta dirigenza degli enti …
---------+81. Le informative quantitative e qualitative, congiuntamente, dovrebbero comunicare agli utenti i …
---------+82. Gli enti creditizi dovrebbero fornire informative qualitative su come le informazioni …
---------+83. Le informative relative alla base utilizzata per il raggruppamento delle esposizioni creditizie …
---------+84. Per migliorare la qualità e la significatività delle informazioni divulgate per le stime …
---------+85. L’organo di gestione degli enti creditizi dovrebbe rivedere periodicamente le proprie politiche …
------+4.3 Orientamenti specifici per gli enti creditizi che applicano l’IFRS 9
---------+86. Ai sensi del paragrafo 5.5.5. dell’IFRS 9, “se alla data di riferimento del bilancio il rischio …
---------+87. Gli enti creditizi dovrebbero adottare un metodo attivo per valutare e calcolare le perdite …
---------+88. L’IFRS 9 definisce un importo pari a perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi come “la …
---------+89. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.37, non definisce il default, ma richiede agli enti creditizi di …
---------+90. A norma dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013, si considera intervenuto …
---------+91. Al momento di elaborare la stima relativa a un importo pari alle perdite attese su crediti nei …
---------+92. Qualora un ente creditizio generi esposizioni con rischio di credito elevato (che, ai fini del …
---------+93. Anche laddove un aumento del rischio di credito non sia considerato significativo, un ente …
---------+94. In caso di valutazione collettiva, le esposizioni che fanno parte di tale gruppo dovrebbero …
---------+95. Le esposizioni creditizie non dovrebbero essere raggruppate in modo tale da impedire la …
---------+96. L’IFRS 9, paragrafo 5.5.4, sancisce che “l’obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione …
---------+97. Il motivo per cui si adotta tale metodo risiede nel fatto che il merito creditizio della …
---------+98. Per valutare se un’esposizione abbia subito un significativo aumento del rischio di credito e …
---------+99. I processi predisposti dagli enti creditizi dovrebbero consentire loro di determinare in modo …
---------+100. Come indicato nel paragrafo B5.5.17 dell’IFRS 9 rispetto alla valutazione degli aumenti …
---------+101. Per rilevare i fondi di accantonamento tempestivamente e in conformità dei requisiti di cui …
---------+102. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.2, dichiara che le perdite attese lungo tutta la vita del credito …
---------+103. Pertanto, al fine di conseguire in modo efficace la finalità di cui all’IFRS 9, gli enti …
---------+104. Gli enti creditizi dovrebbero effettuare analisi di questo tipo non solo nel contesto di …
---------+105. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di una politica chiara che includa criteri precisi per …
---------+106. Durante l’elaborazione del proprio metodo per determinare un aumento significativo del rischio …
---------+107. Per valutare un aumento significativo del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero in …
---------+108. Nel valutare se vi sia stato un significativo aumento del rischio di credito per …
---------+109. L’identificazione precisa delle determinanti del rischio di credito e la dimostrazione …
---------+110. Gli enti creditizi dovrebbero andare oltre al numero di “classi” risultanti da un …
---------+111. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto del fatto che, in alcune circostanze, un cambiamento …
---------+112. Gli enti creditizi dovrebbero altresì essere consapevoli del fatto che, in alcune circostanze …
---------+113. Gli enti creditizi dovrebbero considerare attentamente e soppesare le decisioni discrezionali …
---------+114. Laddove un ente creditizio ritenga che vi sia stato un aumento significativo del rischio di …
---------+115. Laddove un ente creditizio valuti la presenza di aumenti significativi del rischio di credito …
---------+116. In linea con il paragrafo B5.5.1 dell’IFRS 9 sulla valutazione degli aumenti significativi del …
---------+117. In conformità del paragrafo B5.5.6 dell’IFRS 9 e del paragrafo IE39 della guida applicativa …
---------+118. Il termine “significativo” non dovrebbe essere equiparato alla rilevanza statistica, ovvero il …
---------+119. Inoltre, il termine “significativo” non dovrebbe essere inteso in termini di impatto sugli …
---------+120. Conformemente all’IFRS 9, paragrafo 5.5.9, la valutazione di aumenti significativi del rischio …
---------+121. Gli enti creditizi dovrebbero riesaminare rigorosamente la qualità del loro metodo per …
---------+122. Gli enti creditizi dovrebbero prestare attenzione all’insorgere di eventuali distorsioni che …
---------+123. I paragrafi 5.5.12 e B5.5.25-B5.5.27 dell’IFRS 9 stabiliscono i requisiti per la valutazione …
---------+124. Gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che le modifiche o le rinegoziazioni non nascondano …
---------+125. Nel determinare se sussista un aumento significativo del rischio di credito per un’esposizione …
---------+126. Le esposizioni creditizie trasferite al calcolo delle perdite attese su crediti lungo tutta la …
---------+127. L’IFRS 9 prevede una serie di espedienti pratici volti ad alleviare l’onere di implementazione …
---------+128. I paragrafi che seguono trattano i seguenti espedienti pratici: l’insieme di informazioni che …
---------+129. Gli enti creditizi dovrebbero fare un ricorso limitato agli espedienti pratici in quanto …
---------+130. Qualora un ente creditizio faccia ricorso a tali espedienti pratici, esso dovrebbe produrre …
---------+131. L’IFRS 9, paragrafo B5.5.15, sancisce che “l’entità deve prendere in considerazione …
---------+132. Secondo il paragrafo 5.5.10 dell’IFRS 9, “l’entità può supporre che il rischio di credito …
---------+133. In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero sempre rilevare le variazioni delle perdite …
---------+134. Per spiegare il significato di basso rischio di credito nel paragrafo B5.5.22 dell’IFRS 9, il …
---------+135. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di procedure di valutazione e gestione del rischio di …
---------+136. Qualsiasi affermazione secondo cui la presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni …
---------+137. A questo proposito, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare informazioni prospettiche …
---------+138. Nei pochi casi in cui le informazioni relative allo scaduto siano il miglior criterio …
------+4.4 Valutazione prudenziale delle pratiche relative al rischio di credito, tenendo conto delle perdite attese su crediti e dell’adeguatezza patrimoniale
---------+139. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che gli enti creditizi abbiano adottato e …
---------+140. Nel procedere a tali valutazioni, le autorità competenti possono richiedere agli enti …
---------+141. Nel valutare i metodi impiegati da un ente creditizio per stimare i fondi di accantonamento …
---------+142. Le autorità competenti dovrebbero esaminare l’utilizzo degli espedienti pratici di cui alla …
---------+143. Le autorità competenti possono utilizzare i lavori svolti da revisori interni ed esterni per …
---------+144. Nel valutare l’adeguatezza del livello dei fondi di accantonamento per esposizioni creditizie …
---------+145. Durante le valutazioni, le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ente creditizio abbia …
---------+146. Nel valutare l’adeguatezza patrimoniale, le autorità competenti dovrebbero considerare come le …
---------+147. Laddove le autorità competenti individuino carenze durante la valutazione delle pratiche …
---------+148. In particolare, nel caso in cui le carenze di valutazione del rischio di credito o di calcolo …
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Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi (EBA/GL/2017/06)

Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi (EBA/GL/2017/06)

https://www.eba.europa.eu/guidelines-credit-risk-management-practices-and-accounting-expected-credit-losses – PDF

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Conformità e obblighi di comunicazione

1. Conformità e obblighi di comunicazione

2. Oggetto, ambito di applicazione, destinatari e definizioni

2. Oggetto, ambito di applicazione, destinatari e definizioni

3. Attuazione

3. Attuazione

4. Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti

4. Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

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