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Gli enti creditizi dovrebbero sviluppare politiche relative al quadro di gestione delle NPE, sottoporle a regolare riesame e verificare che vengano rispettate. Si dovrebbero stabilire le seguenti politiche, tenendo conto del principio di proporzionalità, che mirano ad attuare la strategia dell’ente creditizio (inclusa la strategia per gli NPL e il piano operativo, ove pertinente). Politica di gestione degli arretrati Questa politica dovrebbe stabilire il modello operativo dell’ente creditizio per la gestione delle NPE (cfr. sezione 5.2), disciplinando almeno i seguenti aspetti: - • struttura e competenze delle unità dedicate alle NPE, con criteri per il passaggio di consegne chiari e collegamento con il raggruppamento delle esposizioni (cfr. sezione 5.2.3);
- • procedura che devono seguire le funzioni coinvolte, contemplando come minimo:
- - iter e criteri per il passaggio di consegne da applicare in ciascuno stadio di ritardo di pagamento, lieve ritardo di pagamento e notevole ritardo di pagamento;
- - iter da seguire in caso di classificazione del debitore come non collaborativo e/o non economicamente sostenibile e criteri per l’attribuzione di tali qualifiche;
- - comunicazioni con il debitore in ciascuna fase, che dovrebbero essere in linea con
il quadro legislativo del paese di operatività (ad es. codice di condotta); - - strumenti e metodologie da applicarsi;
- • requisiti in termini di risorse umane e tecniche;
- • relazioni da produrre internamente a fini di monitoraggio e regolari aggiornamenti all’organo di amministrazione.
Nell’elaborare la politica di gestione degli arretrati gli enti creditizi dovrebbero tenere conto dell’articolo 28 della direttiva 2014/17/UE e, in particolare, delle diposizioni di cui agli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti. Politica sulle misure di concessione La politica sulle misure di concessione descritta nella sezione 6.2.1 dovrebbe includere almeno gli elementi di seguito indicati. - • Documentazione finanziaria e non finanziaria che i diversi tipi di debitori sono tenuti a presentare affinché il gestore del credito possa dimostrare la capacità di rimborso di capitale e interessi.
- • I principali coefficienti e metriche finanziari minimi relativi alla capacità di rimborso che il personale addetto deve applicare, dettagliati per portafoglio/prodotto/settore specifico al fine di valutare appieno la capacità di rimborso del debitore; orientamenti specifici per settore per stabilire i principali coefficienti e metriche finanziari per settore specifico (PMI e società).
- • Processo per individuare e attuare la soluzione di concessione più appropriata al debitore:
- - per la clientela al dettaglio si devono utilizzare gli alberi decisionali. Il processo per la clientela al dettaglio dovrebbe essere in linea con le disposizioni di cui agli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti. Per la clientela non al dettaglio, qualora l’approccio ad albero decisionale non sia appropriato, la politica dovrebbe fornire al gestore del credito indicazioni chiare su come valutare l’adeguatezza di una misura di concessione;
- - nel caso di debitori per i quali non si riesca a individuare una soluzione (debitori non economicamente sostenibili e/o non collaborativi), andrebbero stabiliti processi e procedure accompagnati da precise scadenze, finalizzati al trasferimento di tali debitori alle unità dedicate alle NPE responsabili della liquidazione.
- • Insieme di misure di concessione di breve e lungo periodo in linea con quanto descritto nella sezione 6.
- • Istruzioni chiare per il gestore del credito in merito ai requisiti per la rivalutazione della garanzia reale coerentemente con la sezione 9.
- • Processo decisionale, livelli e procedure di approvazione per ogni tipologia di misura di concessione e per entità delle esposizioni.
- • Processo e procedura per il monitoraggio delle soluzioni di concessione accordate e del merito del debitore a seguito del completamento di una ristrutturazione, ivi compresi la frequenza del riesame del debitore, la definizione del concetto di redefault, il processo per la rivalutazione e i requisiti per la segnalazione dei redefault.
- • La politica dei prezzi rispetto a ciascuna misura di concessione e tipologia di debitore.
Politica di recupero crediti/azioni esecutive Le unità dedicate alle NPE responsabili del recupero crediti dovrebbero adottare le misure più appropriate con tempestività, al fine di ridurre efficacemente le NPE in un arco temporale definito. La politica di recupero del credito, in conformità con la strategia per gli NPL, dovrebbe almeno definire i seguenti elementi. - • La gamma di opzioni disponibili per ciascuna tipologia di garanzia. Indicativamente, andrebbero considerate le seguenti opzioni (l’ordine non è prescrittivo):
- - vendita volontaria di attività (il debitore stipula un nuovo accordo e acconsente alla vendita di attività);
- - vendita forzata di attività attraverso interventi dei liquidatori/procedimenti giudiziari (le attività non sono detenute in bilancio dall’ente creditizio);
- - escussione delle garanzie (le attività sono detenute in bilancio dall’ente creditizio);
- - riscossione dei crediti (attività gestita internamente o esternamente);
- - conversione di debito in attività/azioni;
- - cessione di un prestito/un portafoglio di prestiti a una parte terza.
- • La procedura da seguire per decidere l’opzione di recupero più opportuna e il gruppo di esperti interni ed esterni da coinvolgere per assistere in tale decisione.
- • La scelta della soluzione per il recupero dovrebbe tenere conto dell’esistenza o meno di garanzie, della tipologia di documentazione legale, del tipo di debitore, delle condizioni del mercato locale e delle prospettive macroeconomiche, del quadro giuridico vigente e di eventuali tassi storici di recupero per ciascuna opzione rispetto ai relativi costi sostenuti.
- • Una chiara definizione dei debitori non collaborativi o un rimando a politiche connesse che includano tale definizione.
- • Un iter di approvazione chiaramente definito per ciascuna fase del processo di recupero crediti per le varie opzioni a disposizione dell’ente creditizio.
- • Il ruolo delle funzioni di gestione dei rischi e di revisione interna nella procedura e nel processo di monitoraggio.
Per quanto riguarda la liquidazione delle garanzie, andrebbe definita una politica concernente i seguenti aspetti. - • Il metodo di valutazione da adottare in relazione all’attività in oggetto (in conformità con la sezione 9.7), inclusi i costi di liquidazione applicabili. I costi di liquidazione dovrebbero essere in linea con i requisiti enunciati nella sezione 9.3.3.
- • Coinvolgimento di esperti interni o esterni.
- • Limiti:
- - all’ammontare delle attività che la banca potrebbe detenere in qualsiasi momento, tenendo conto dei limiti applicabili alle grandi esposizioni specificati nella CRD e del rischio di concentrazione settoriale, ad esempio nel settore immobiliare;
- - all’ammontare delle garanzie escusse che l’ente creditizio può acquisire in un determinato periodo.
- • La procedura applicabile in seguito all’escussione di garanzie per la definizione e l’attuazione di una strategia di vendita e l’unità competente all’interno dell’ente creditizio per la gestione delle attività in oggetto (questo aspetto può anche essere disciplinato con una politica specifica concernente le garanzie escusse).
Gli enti creditizi dovrebbero anche tenere conto delle interazioni con altre parti in caso di soggetti, di solito imprese, con esposizioni deteriorate nei confronti di più creditori. Gli enti creditizi dovrebbero quindi definire chiare procedure di negoziazione e interazione con altre istituzioni finanziarie (o parti terze di diversa natura) che vantino un credito nei confronti di uno stesso soggetto. Politiche in materia di garanzie Data l’importanza dell’attenuazione del rischio di credito, nel trattamento delle NPE gli enti creditizi dovrebbero elaborare politiche chiare e coerenti in materia di garanzie, ivi comprese politiche per le garanzie escusse. Tali politiche dovrebbero contemplare tutti gli aspetti della gestione, della valutazione e della comunicazione per ogni tipologia di garanzia. In considerazione della complessità e del grado di specializzazione di alcune garanzie, gli enti creditizi dovrebbero ricorrere a competenze esterne per l’elaborazione e il riesame di tali politiche. Gli enti creditizi dovrebbero assicurare un approccio coerente nella gestione e nella valutazione di garanzie con caratteristiche simili all’interno del portafoglio, come illustrato nella sezione 9. Politica di monitoraggio delle NPE Andrebbe formulata una politica dedicata che definisca fra l’altro: - • le tipologie di interventi richiesti in risposta a diverse tipologie di rilievo;
- • procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (escalation);
- • elementi fondamentali, frequenza e destinatari dei flussi informativi;
- • criteri per il passaggio di consegne/nesso con le procedure di gestione degli NPL.
Politica di esternalizzazione/servicing degli NPL Andrebbe definita, se pertinente, un’apposita politica per l’esternalizzazione di servizi a soggetti terzi. Tale politica dovrebbe contemplare le procedure richieste per la selezione dei partner, il contenuto del necessario contratto giuridico e il processo decisionale relativo agli accordi di esternalizzazione nonché il monitoraggio di tali accordi.
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