+Orientamenti Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni (EBA/GL/2018/06)
---+1. Conformità e obblighi di comunicazione
------+Status giuridico dei presenti orientamenti
---------+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento …
---------+2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
------+Obblighi di notifica
---------+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
---------+4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3 del …
---+2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
------+Oggetto
---------+5. I presenti orientamenti specificano le buone pratiche di gestione del rischio che gli enti …
---------+6. Esse forniscono inoltre indicazioni alle autorità competenti su come valutare le pratiche, le …
------+Ambito di applicazione
---------+7. I presenti orientamenti si applicano all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che impone …
---------+8. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi si adeguino a tali …
---------+9. Tutte le sezioni di questi orientamenti si applicano a tutte le esposizioni che rientrano nelle …
---------+10. Ai fini dell’applicazione delle suddette definizioni relative alle esposizioni deteriorate e …
---------+11. Gli enti creditizi con percentuali di crediti deteriorati lordi (NPL) pari o maggiori al 5 % a …
---------+12. Qualora gli enti creditizi abbiano una percentuale di crediti deteriorati lordi al di sotto del …
---------+13. Inoltre, le autorità competenti possono identificare gli enti creditizi diversi da quelli di …
---------+14. Tutti gli enti creditizi dovrebbero applicare le sezioni dalla 6 alla 9.
---------+15. Gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a detti orientamenti secondo modalità appropriate …
---------+16. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …
------+Destinatari
---------+17. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo …
------+Definizioni
---------+18. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE …
---------+19. In aggiunta e specificatamente, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti …
---+3. Attuazione
------+Data di applicazione
---------+20. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 giugno 2019.
---------+21. Ai fini della prima applicazione dei presenti orientamenti, gli enti creditizi dovrebbero …
---+4. Strategia per le NPE
------+22. Questa sezione delinea gli elementi chiave per elaborare e attuare una strategia per le NPE. …
------+23. Per l’elaborazione e l’attuazione delle loro strategie per le NPE, gli enti creditizi …
------+4.1 Elaborazione della strategia per le NPE
---------+24. Gli istituti creditizi dovrebbero stabilire una strategia per le NPE ai fini della riduzione di …
---------+25. L’impianto di base per l’elaborazione e attuazione della strategia per le NPE dovrebbe …
---------+26. Nell’elaborare la loro strategia per le NPE, gli enti creditizi dovrebbero considerare anche le …
------+4.2 Valutazione del contesto operativo
---------+27. Per la formulazione e l’esecuzione di una adeguata strategia per le NPE, gli enti creditizi …
---------+4.2.1 Capacità interne/autovalutazione
------------+28. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere un’autovalutazione esaustiva volta a valutare la …
------------+29. Gli enti dovrebbero esaminare e comprendere appieno i seguenti aspetti. a) Entità e …
------------+30. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere annualmente un’autovalutazione esaustiva che copra …
------------+31. Gli enti creditizi dovrebbero riferire il risultato dell’autovalutazione esaustiva all’organo …
------------+32. Gli enti creditizi dovrebbero considerare l’opportunità di chiedere periodicamente pareri agli …
---------+4.2.2 Condizioni e contesto operativo esterni
------------+33. Gli enti creditizi dovrebbero valutare e considerare le condizioni e il contesto operativo …
---------+4.2.3 Implicazioni patrimoniali della strategia per le NPE
------------+34. Gli enti creditizi dovrebbero poter effettuare una valutazione particolareggiata dell’impatto …
------------+35. Gli enti creditizi dovrebbero includere interventi adeguati nella loro strategia in materia di …
------+4.3 Elaborazione della strategia per le NPE
---------+36. La strategia per le NPE dovrebbe, come minimo, incorporare obiettivi quantitativi da …
---------+4.3.1 Opzioni per l’attuazione della strategia
------------+37. Gli enti creditizi dovrebbero considerare l’idea di includere una combinazione di strategie e …
------------+38. Gli enti creditizi dovrebbero individuare opzioni strategiche a medio e lungo termine per …
------------+39. Qualora un ente creditizio valuti che le opzioni summenzionate non permettano di conseguire una …
------------+40. Gli enti creditizi intenzionati a condurre procedimenti complessi, quali operazioni di …
---------+4.3.2 Obiettivi
------------+41. Prima di intraprendere la definizione degli obiettivi a breve-medio termine, gli enti creditizi …
------------+42. Gli enti creditizi dovrebbero almeno includere obiettivi quantitativi realistici, ma ambiziosi …
------------+43. Gli enti creditizi dovrebbero stabilire gli obiettivi come segue: a) per orizzonti temporali …
------------+44. Gli obiettivi relativi alle NPE per gli enti creditizi dovrebbero come minimo includere una …
------------+45. Gli obiettivi delle NPE dovrebbero essere in linea con gli obiettivi operativi più granulari. …
---------+4.3.3 Piano operativo
------------+46. La strategia per le NPE degli enti creditizi dovrebbe poggiare su un piano operativo che …
------------+47. Il piano operativo per le NPE dovrebbe contenere almeno: a) chiare finalità e chiari obiettivi …
------------+48. Il piano operativo dovrebbe prestare particolare attenzione ai fattori interni di potenziale …
------+4.4 Attuazione del piano operativo
---------+49. L’attuazione del piano operativo per la strategia per le NPE dovrebbe poggiare su politiche e …
---------+50. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare con tempestività qualsiasi scostamento rilevante …
------+4.5 Integrazione della strategia per le NPE
---------+51. Poiché l’attuazione e la riuscita della strategia per le NPE presupporranno il coinvolgimento e …
---------+52. Gli enti creditizi dovrebbero portare all’attenzione di tutto il personale le componenti chiave …
---------+53. Gli enti creditizi dovrebbero chiaramente definire e documentare i ruoli, le responsabilità e …
---------+54. Il personale e i quadri coinvolti nelle attività di recupero delle NPE dovrebbero essere dotati …
---------+55. Tutte le componenti rilevanti della strategia per le NPE dovrebbero essere pienamente allineate …
---------+56. La strategia per le NPE dovrebbe essere pienamente integrata nel quadro di gestione del …
---------+57. Gli enti creditizi dovrebbe assicurare un elevato livello di monitoraggio e supervisione da …
---+5. Governance e assetto operativo nella gestione delle NPE
------+58. Per far sì che gli enti creditizi siano in grado di affrontare il problema delle NPE in modo …
------+59. La presente sezione tratta gli elementi fondamentali concernenti la governance e l’assetto …
------+60. Per l’attuazione della governance e dell’assetto operativo nella gestione delle NPE, gli enti …
------+5.1 Azione di indirizzo e processo decisionale
---------+61. La strategia complessiva di un ente creditizio e la sua attuazione dovrebbero comprendere la …
---------+62. L’organo di amministrazione e gli alti dirigenti dovrebbero dedicare alle questioni inerenti al …
------+5.2 Modello operativo per la gestione delle NPE
---------+5.2.1 Unità dedicate al recupero delle NPE
------------+63. Per attenuare in maniera adeguata potenziali conflitti di interesse nel gestire le NPE e fare …
------------+64. Qualora sovrapposizioni con gli organi decisionali, i dirigenti o gli esperti preposti …
------------+65. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di meccanismi atti a garantire la regolare interazione …
------------+66. Per strutturare in modo adeguato le unità dedicate alle NPE, gli enti creditizi dovrebbero …
------------+67. Per i portafogli omogenei di NPE al dettaglio, gli enti creditizi dovrebbero considerare …
------------+68. Gli enti creditizi più piccoli e meno complessi (ad es. quelli appartenenti alla categoria 3 o …
------------+69. Ai fini della proporzionalità, gli enti creditizi più piccoli e meno complessi (ad es. quelli …
---------+5.2.2 Allineamento con le fasi del ciclo di vita delle NPE
------------+70. Le unità dedicate alle NPE dovrebbero essere costituite al fine di assicurare che le attività …
------------+71. Gli enti creditizi dovrebbero considerare le seguenti fasi nel ciclo di vita delle NPL …
------------+72. Gestione delle garanzie escusse (o di altre attività derivanti dalle NPE): generalmente l’ente …
---------+5.2.3 Raggruppamento delle esposizioni
------------+73. Gli orientamenti ABE in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione …
------------+74. L’allegato 1 contiene un elenco di potenziali criteri di selezione per raggruppare le NPE al …
------------+75. Per i portafogli di NPE verso imprese, il raggruppamento per classe di attività o settore …
---------+5.2.4 Risorse umane
------------+76. Tutte gli enti creditizi dovrebbero disporre di un quadro organizzativo adeguato al proprio …
------------+77. La condivisione di capacità dirigenziale e risorse con altre controparti della catena del …
------------+78. In base agli esiti dell’autovalutazione dell’ente creditizio relativa alla propria capacità di …
------------+79. Gli enti creditizi dovrebbero maturare le competenze rilevanti che richiede il modello …
------------+80. Se non fosse possibile o efficiente sviluppare competenze e infrastrutture interne, le unità …
------------+81. L’ente creditizio, in linea con la strategia complessiva di gestione delle NPE e il piano …
------------+82. Il sistema di misurazione della performance per gli organi di amministrazione e i dirigenti di …
------------+83. La gestione dei segnali e degli indicatori di allerta precoce dovrebbe essere incoraggiata …
---------+5.2.5 Risorse tecniche
------------+84. In termini di infrastruttura tecnica adeguata, gli enti creditizi dovrebbero garantire che …
------------+85. Un’infrastruttura tecnica adeguata dovrebbe permettere alle unità dedicate alle NPE di: a) …
------------+86. L’adeguatezza dell’infrastruttura tecnica, inclusa la qualità dei dati, dovrebbe essere …
------+5.3 Sistema dei controlli
---------+87. L’organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile di stabilire e monitorare …
---------+88. Le funzioni di controllo interno dovrebbero trasmettere regolarmente all’organo di …
---------+89. L’organo di amministrazione dovrebbe dare seguito tempestivamente ed efficacemente alle …
---------+90. Il sistema dei controlli interni si dovrebbe avvalere di tutte le tre linee di difesa in linea …
---------+91. Nell’attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più grandi e più complessi dovrebbero …
---------+92. Nell’attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più piccoli e meno complessi (ad es. …
---------+5.3.1 Controlli di primo livello
------------+93. Gli enti creditizi dovrebbero garantire che la prima linea di difesa formi parte integrante …
------------+94. Per garantire che siano attuati meccanismi di controllo adeguati, gli enti creditizi dovrebbero …
---------+5.3.2 Controlli di secondo livello
------------+95. Le funzioni della seconda linea di difesa dovrebbero effettuare controlli in via continuativa …
------------+96. La seconda linea di difesa controlla l’attuazione delle misure di gestione del rischio da parte …
------------+97. Le funzioni di controllo del rischio e di conformità dovrebbero altresì fornire precise …
---------+5.3.3 Controlli di terzo livello
------------+98. La terza linea di difesa, la funzione di audit interno indipendente, dovrebbe disporre di …
------------+99. Per quanto riguarda il quadro di gestione delle NPE, la funzione di audit interno dovrebbe …
------------+100. Nel definire la frequenza, il perimetro e la portata dei controlli da effettuare, gli enti …
------------+101. Sulla base degli esiti di tali controlli, la funzione di audit interno dovrebbe formulare …
------+5.4 Monitoraggio delle NPE e delle relative attività di recupero
---------+102. I sistemi di monitoraggio si dovrebbero basare sugli obiettivi approvati nel quadro della …
---------+103. Gli enti creditizi dovrebbero definire e monitorare i KPI inerenti alle NPE. I KPI inerenti …
---------+5.4.1 Metriche per le NPE
------------+104. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare con attenzione i livelli assoluti e relativi delle …
------------+105. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere tali attività di monitoraggio a livello di …
------------+106. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare il livello delle riduzioni di valore delle NPE per …
------------+107. Gli enti creditizi dovrebbero effettuare una analisi comparativa degli indicatori concernenti …
------------+108. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare i loro scostamenti rispetto al budget, onde …
------------+109. Le informazioni trasmesse periodicamente all’organo di amministrazione dovrebbero includere i …
------------+110. Gli enti creditizi dovrebbero valutare se sia utile stabilire matrici di migrazione, che …
------------+111. Gli enti creditizi dovrebbero stimare su base mensile i tassi di migrazione e la qualità delle …
------------+112. Nelle loro attività di monitoraggio, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare informazioni …
---------+5.4.2 Accordi con il debitore e recuperi di cassa
------------+113. Una volta costituite le unità dedicate alle NPE, andrebbero applicate metriche fondamentali …
---------+5.4.3 Attività di concessione
------------+114. Per la risoluzione delle NPE o la limitazione del loro impatto, gli enti creditizi dovrebbero …
------------+115. Le misure di concessione dovrebbero essere principalmente finalizzate a riportare il debitore …
---------+5.4.4 Liquidazioni
------------+116. Se non si potesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, gli …
------------+117. Le liquidazioni dovrebbero quindi essere monitorate dall’ente creditizio per tenerne conto …
------------+118. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare i volumi e i tassi di recupero relativi ad azioni …
------------+119. Per le esposizioni coperte da garanzie reali o di altro tipo, gli enti creditizi dovrebbero …
------------+120. Il monitoraggio dei tassi di recupero connessi alle procedure di escussione delle garanzie e …
------------+121. Gli enti creditizi dovrebbero altresì monitorare la durata media dei procedimenti giudiziari …
------------+122. Gli enti creditizi dovrebbero seguire con attenzione i casi di conversione di debito in …
---------+5.4.5 Altri indicatori di monitoraggio
------------+123. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare e comunicare ai rispettivi organi di amministrazione …
------------+124. Se l’escussione delle garanzie rientra nella strategia per le NPE di un ente creditizio …
---+6. Misure di concessione
------+125. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare, nella propria gestione dei rischi, le definizioni di …
------+126. Questa sezione stabilisce la governance e l’assetto operativo nella gestione delle FBE.
------+6.1 Misure di concessione e relativa sostenibilità economica
---------+127. Gli enti creditizi dovrebbero considerare l’idea di ricorrere a una composizione di diverse …
---------+128. Gli enti creditizi dovrebbero ricorrere a misure di concessione di durata inferiore ai due …
---------+129. Gli enti creditizi dovrebbero considerare misure di concessione che non superino i due anni …
---------+130. I termini contrattuali di qualunque misura di concessione dovrebbero assicurare all’ente …
---------+6.1.1 Misure di concessione economicamente sostenibili e non sostenibili
------------+131. Gli enti creditizi dovrebbero distinguere tra le misure di concessione economicamente …
------------+132. Gli enti creditizi dovrebbero considerare i seguenti fattori nel valutare la sostenibilità …
------------+133. La valutazione di sostenibilità economica dovrebbe basarsi sulle caratteristiche finanziarie …
------+6.2 Processi solidi per il riconoscimento delle misure di concessione
---------+6.2.1 Politica sulle misure di concessione
------------+134. Gli enti creditizi dovrebbero elaborare una politica sulle loro attività di concessione. La …
------------+135. Gli enti creditizi dovrebbero rivedere periodicamente i propri prodotti e regolamenti interni …
---------+6.2.2 Efficienza ed efficacia delle attività di concessione
------------+136. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare la qualità delle attività di concessione per …
------------+137. Gli enti creditizi dovrebbero misurare l’efficienza del processo di riconoscimento delle …
------------+138. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare l’efficacia delle misure di concessione riconosciute. …
------------+139. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare gli indicatori relativi alle attività di concessione …
---------+6.2.3 Valutazione della capacità di rimborso del debitore
------------+140. Prima di accordare una misura di concessione, gli enti creditizi dovrebbero valutare la …
---------+6.2.4 Misure di concessione standardizzate e alberi decisionali
------------+141. L’ente creditizio dovrebbe disporre di politiche e procedure adeguate per il riconoscimento di …
------------+142. Gli enti creditizi dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sviluppare alberi …
---------+6.2.5 Raffronto con altre opzioni di recupero delle NPE
------------+143. Gli enti creditizi dovrebbero seguire un approccio basato sul valore attuale netto per …
---------+6.2.6 Obiettivi e monitoraggio delle misure di concessione
------------+144. Il contratto e la documentazione relativi a una misura di concessione dovrebbero includere un …
---+7. Rilevazione delle NPE
------+145. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare la definizione di NPE di cui all’allegato V del …
------+146. Questa sezione definisce i principali elementi della governance e dell’assetto operativo …
------+7.1 Criterio per le esposizioni scadute
---------+147. Gli enti creditizi dovrebbero classificare una esposizione come scaduta in base alla sezione 4 …
------+7.2 Indicazioni sulla inadempienza probabile
---------+148. Gli enti creditizi dovrebbero classificare le esposizioni come inadempienze probabili e …
---------+149. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare la capacità di rimborso dei debitori. In caso di …
------+7.3 Misure di concessione e status di esposizione in bonis
---------+7.3.1 Misure di concessione
------------+150. Allo scopo di attuare le misure di concessione, gli enti creditizi dovrebbero essere capaci di …
------------+151. La valutazione dell’esistenza di difficoltà finanziarie relativamente a un debitore dovrebbe …
------------+152. Le esposizioni non dovrebbero essere considerate oggetto di concessioni in caso di concessioni …
------------+153. Il riconoscimento di nuove condizioni, quali ad esempio un nuovo tasso di interesse più …
------------+154. I debitori possono richiedere modifiche delle condizioni contrattuali dei loro prestiti senza …
---------+7.3.2 Classificazione delle esposizioni oggetto di concessioni come deteriorate
------------+155. Nell’accordare misure di concessione a esposizioni in bonis, gli enti creditizi dovrebbero …
------------+156. Nel valutare se le FBE debbano essere classificate come deteriorate, gli enti creditizi …
---------+7.3.3 Rientro in bonis/uscita dallo stato di esposizione deteriorata
------------+157. Gli enti creditizi dovrebbero riclassificare le NPE, incluse le FBE, come in bonis in linea …
------------+158. Le politiche interne dell’ente creditizio in materia di riclassificazione delle esposizioni …
------------+159. In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui …
------------+160. La presenza di condizioni contrattuali che estendono il periodo del rimborso, quali i periodi …
---------+7.3.4 Individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni in bonis
------------+161. Una volta classificate come in bonis, per aver rispettato le condizioni previste per l’uscita …
------------+162. Le politiche interne dell’ente creditizio in materia di individuazione delle esposizioni …
------------+163. In conformità dell’allegato V, paragrafo 260, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 …
------+7.4 Applicazione coerente della definizione di esposizione deteriorata
---------+164. Gli enti creditizi dovrebbero adottare meccanismi e procedure adeguati, in linea con la …
---------+165. Le politiche interne degli enti creditizi dovrebbero assicurare il trattamento coerente dei …
---------+166. In conformità con gli orientamenti ABE sulla definizione di default, gli enti creditizi …
---+8. Riduzioni di valore e cancellazioni delle NPE
------+167. Gli enti creditizi dovrebbero stimare gli accantonamenti per perdite delle NPE e delle FBE …
------+168. Questa sezione stabilisce i principali elementi della governance e dell’assetto operativo in …
------+8.1 Cancellazioni delle NPE
---------+169. In conformità degli orientamenti ABE in materia di pratiche di gestione del rischio di credito …
---------+170. La cancellazione può avvenire prima che si siano concluse definitivamente le azioni …
---------+171. La cancellazione costituisce un evento di eliminazione contabile (IFRS 9.5.4.4). Laddove …
---------+172. Gli enti creditizi dovrebbero tenere documentazione dettagliata delle cancellazioni delle NPE …
------+8.2 Riduzioni di valore e cancellazioni delle NPE
---------+173. Gli enti creditizi dovrebbero includere nelle proprie politiche interne linee guida …
------+8.3 Procedure di riduzione di valore e di cancellazione
---------+174. Gli enti creditizi dovrebbero adottare, documentare e rispettare politiche, procedure e …
---------+175. Tali metodologie dovrebbero anche includere politiche e procedure sulle cancellazioni e sui …
---------+176. In conformità degli orientamenti ABE in materia di pratiche di gestione del rischio di credito …
---------+177. La funzione di audit interno di un ente creditizio dovrebbe verificare le metodologie …
---+9. Valutazione delle garanzie immobiliari e mobiliari
------+178. La presente sezione delinea gli elementi principali riguardanti la valutazione delle garanzie …
------+9.1 Governance, procedure e controlli
---------+9.1.1 Politiche e procedure generali
------------+179. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di politiche e procedure scritte, che disciplinino la …
------------+180. Le politiche e le procedure dovrebbero riguardare la valutazione di tutte le garanzie …
------------+181. Le politiche e le procedure dovrebbero essere approvate dall’organo di amministrazione e …
---------+9.1.2 Monitoraggio e controlli
------------+182. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare e rivedere periodicamente le perizie effettuate da …
------------+183. Gli enti creditizi dovrebbero sviluppare e attuare una solida politica interna di …
------------+184. Inoltre, la funzione di revisione interna dovrebbe riesaminare periodicamente la coerenza e la …
---------+9.1.3 Valutazioni individuali dei beni immobiliari e uso dell’indicizzazione
------------+185. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare con frequentemente il valore delle garanzie …
------------+186. L’indicizzazione o altri metodi simili possono essere utilizzati per monitorare il valore di …
------------+187. I coefficienti usati per l’indicizzazione possono essere interni o esterni, a condizione che …
------------+188. Le valutazioni e le rivalutazioni delle garanzie immobiliari dovrebbero essere eseguite su …
------------+189. Le autorità competenti dovrebbero definire una soglia comune per la valutazione e …
---------+9.1.4 Periti
------------+190. Tutte le valutazioni delle garanzie immobiliari, inclusi gli aggiornamenti, andrebbero …
------------+191. Ai fini delle valutazioni esterne, gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di un elenco di …
------------+192. Gli enti creditizi dovrebbero accertarsi che i periti esterni in elenco dispongano di una …
------------+193. L’ente creditizio dovrebbe garantire che ciascun perito qualificato in elenco: a) sia …
------------+194. In un elenco di periti dovrebbero essere rappresentate competenze in varie aree del settore …
------------+195. Per attenuare adeguatamente qualsiasi conflitto di interesse, gli enti creditizi dovrebbero …
------------+196. Gli enti creditizi dovrebbero assicurare un adeguato avvicendamento dei periti. Dopo due …
------+9.2 Frequenza delle valutazioni
---------+197. Ai fini prudenziali, gli enti creditizi dovrebbero aggiornare le valutazioni di tutte le …
---------+198. Il gruppo di garanzie che è soggetto periodicamente alla valutazione e rivalutazione a livello …
---------+199. Per gli immobili con una valutazione individuale aggiornata che sia stata eseguita negli …
---------+200. Gli enti creditizi dovrebbero eseguire valutazioni più frequenti laddove il mercato sia …
---------+201. Pertanto, nelle loro politiche e procedure di valutazione delle garanzie, gli enti creditizi …
---------+202. Gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di adeguati sistemi e processi in grado di …
------+9.3 Metodologia di valutazione
---------+9.3.1 Approccio generale
------------+203. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di approcci di valutazione definiti in base al tipo di …
------------+204. Tutte le garanzie immobiliari andrebbero valutate in base al valore di mercato o al valore del …
------------+205. Per i beni mobili, gli enti creditizi dovrebbero valutare periodicamente la liquidità del bene …
------------+206. Per i beni mobili, in conformità con quanto previsto dall’articolo 210 del regolamento (UE) n. …
------------+207. Non andrebbero utilizzate valutazioni basate esclusivamente sul costo di sostituzione …
------------+208. Le garanzie immobiliari andrebbero valutate nel rispetto delle norme nazionali, europee e …
---------+9.3.2 Flussi di cassa futuri attesi
------------+209. Gli enti creditizi dovrebbero stimare i flussi di cassa attualizzati in modo prudenziale e in …
------------+210. Il calcolo dei flussi di cassa attualizzati dovrebbe tenere conto delle seguenti situazioni …
------------+211. Se la stima si basa sull’ipotesi che i flussi di cassa operativi del debitore continueranno …
------------+212. Se la stima si basa sull’ipotesi secondo la quale i flussi di cassa operativi del debitore …
------------+213. In aggiunta ai suddetti costi di liquidazione, alla valutazione aggiornata andrebbe …
------------+214. Il prezzo del bene alla data di liquidazione dovrebbe tener conto delle condizioni di mercato …
------------+215. Andrebbero altresì considerati i tempi di vendita riguardanti la cessione dei beni ipotecati …
------------+216. L’escussione delle garanzie può includere strategie di liquidazione sia consensuali sia non …
------------+217. L’attualizzazione del costo di liquidazione dovrebbe essere connessa alla modalità di …
------------+218. L’attualizzazione del prezzo di mercato dovrebbe rispecchiare la liquidità del mercato e la …
------------+219. Gli enti creditizi dovrebbero applicare adeguate attualizzazioni dei prezzi di mercato ai fini …
------------+220. Tutti gli enti creditizi dovrebbero sviluppare ipotesi proprie sui costi di liquidazione e …
------+9.4 Ulteriori considerazioni riguardo alla stima dei flussi di cassa derivanti dalla liquidazione di garanzie immobiliari
---------+221. Per la stima dei flussi di cassa derivanti dalla liquidazione di garanzie immobiliari, gli …
---------+222. Laddove si utilizzi il valore delle garanzie per stimare il valore recuperabile …
---------+223. Se si utilizza il prezzo di mercato disponibile per stimare il valore recuperabile …
---------+224. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di motivare le ipotesi adottate per stimare il …
------+9.5 Test retrospettivi
---------+225. Gli enti creditizi dovrebbero dimostrare, conducendo validi test retrospettivi, che le ipotesi …
---------+226. In alternativa, gli enti creditizi che utilizzano il metodo avanzato fondato sui rating …
------+9.6 Requisiti delle basi di dati informatiche in relazione alle garanzie
---------+227. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di basi di dati sulle operazioni che consentano la …
---------+228. Tali basi di dati dovrebbero includere tutte le informazioni pertinenti sugli immobili e su …
------+9.7 Valutazione delle garanzie escusse
---------+229. Gli enti creditizi dovrebbero vivamente considerare l’idea di classificare le garanzie escusse …
---------+230. Le garanzie escusse ricevute andrebbero valutate al valore più basso tra: a) l’importo delle …
---------+231. Laddove il fair value non sia ottenuto con riferimento a un mercato attivo ma si basi su una …
---------+232. Nei casi in cui le garanzie escusse dell’ente creditizio siano ancora in costruzione e si …
---------+233. Qualora una garanzia escussa superi il periodo medio di detenzione di beni analoghi, per i …
---------+234. La frequenza di valutazione delle garanzie escusse e le procedure applicabili dovrebbero …
---+10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza
------+235. Nell’ambito dell’impegno continuo con gli enti creditizi nel quadro dello SREP, le autorità …
------+236. Qualora l’autorità competente valuti che la strategia per le NPE di un ente creditizio sia …
------+237. Qualora dalla valutazione dell’autorità competente emerga che la strategia per le NPE soddisfi …
------+238. Le autorità competenti dovrebbero applicare proporzionalmente una valutazione prudenziale …
------+239. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un …
------+240. Le autorità competenti dovrebbero contestare agli enti creditizi: a) il piano operativo e i …
------+241. Considerando l’importanza di rilevare precocemente e di prevenire il deterioramento della …
------+242. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti creditizi: a) dispongono di una …
------+243. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi abbiano politiche e …
------+244. Se gli enti creditizi segnalano deviazioni rilevanti rispetto al piano operativo in base alla …
------+245. I requisiti sopra esposti riguardanti la valutazione prudenziale della gestione delle …
---+Allegato 1. Elenco dei criteri di raggruppamento delle NPE al dettaglio
------+1. Persone fisiche o giuridiche: a) debitore al dettaglio b) ditta individuale c) piccole imprese e …
------+2. Fascia di arretrato/giorni di scaduto (maggiore è il livello di arretrato, minore è la …
------+3. Casi di ristrutturazione (prestiti ristrutturati che presentano ritardi di pagamento, indicativi …
------+4. Entità dell’esposizione: a) valore elevato b) valore modesto c) esposizioni multiple.
------+5. Livello di rischio (basato su valutazione dell’ente creditizio/punteggio comportamentale/dati …
------+6. In base al comportamento del debitore: a) rimborsi saltuari b) collaborativo/non collaborativo.
------+7. Finalità del finanziamento (per prodotto): a) mutuo per prima abitazione b) mutuo per seconda …
------+8. Valuta del prestito.
------+9. Tasso di interesse del prestito (considerare, ove possibile, la riduzione del tasso di interesse …
------+10. Caratteristiche del cliente (età, stato di salute, attuale occupazione e precedenti esperienze …
------+11. Paese di residenza/costituzione: a) residenti b) non residenti.
------+12. Ubicazione della garanzia reale sottostante: a) area rurale o urbana b) zona di pregio, centro …
------+13. Tipologia di garanzia reale sottostante: a) terreni: i. edificabili ii. agricoli b) immobili …
------+14. In base al rapporto tra prestito/valore (LTV): a) per i prestiti con un basso LTV, a differenza …
------+15. Casi di difficoltà (problemi di salute, separazione, divorzio).
------+16. Valutazione delle disponibilità finanziarie del debitore: a) presenza/assenza di disponibilità …
---+Allegato 2. Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE
------+Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE
------+Metriche per le NPE
------+Attività di recupero
------+Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE
------+Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE
------+Benchmarks for NPE monitoring metrics
------+Profits and loss (P&L) items stemming from NPEs
---+Allegato 3. Altre metriche di monitoraggio
------+Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti esterne
------+Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti interne
------+Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti esterne
------+Informazioni a livello di portafoglio
---+Allegato 4. Politiche comunemente connesse alla gestione delle NPE
---+Allegato 5. Possibili misure di concessione
------+1. Pagamento di soli Durante un periodo definito di Questa misura dovrebbe essere interessi breve …
------+2. Pagamenti ridotti Riduzione dell’importo delle rate Cfr. «1. Pagamento di soli interessi». di …
------+3. Periodo di Concessione al debitore di una Cfr. «1. Pagamento di soli interessi.» Misure di …
------+4. Capitalizzazione di Misura di concessione applicata Questa misura dovrebbe essere …
------+5. Riduzione del tasso di Riduzione permanente (o Le esposizioni con tassi di interesse elevati …
------+6. Estensione della Estensione della scadenza del Se il debitore è vincolato a un’età di scadenza …
------+7. Garanzie aggiuntive Ottenimento di privilegi ulteriori Questa opzione non costituisce una su …
------+8. Cessione Accordo tra l’ente creditizio e il L’ente creditizio dovrebbe ristrutturare …
------+9. Rimodulazione dei L’esistente calendario di Segue un elenco di possibili opzioni di pagamenti …
------+10. Conversione valutaria Allineamento della valuta Gli enti creditizi dovrebbero fornire ai …
------+11. Altre modifiche delle Decisione dell’ente creditizio di condizioni/delle clausole sollevare il …
------+12. Rifinanziamenti/nuovi Nuove misure di finanziamento Questa soluzione non si configura di …
------+13. Consolidamento del Comporta la combinazione di Questa soluzione non si configura di debito …
------+14. Cancellazione parziale Si tratta del caso in cui l’ente Tale misura dovrebbe essere utilizzata …
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Orientamenti Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni (EBA/GL/2018/06)

Orientamenti Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni (EBA/GL/2018/06)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/credit-risk/guidelines-management-non-performing – PDF

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
1. Conformità e obblighi di comunicazione

1. Conformità e obblighi di comunicazione

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

3. Attuazione

3. Attuazione

4. Strategia per le NPE

4. Strategia per le NPE

5. Governance e assetto operativo nella gestione delle NPE

5. Governance e assetto operativo nella gestione delle NPE

6. Misure di concessione

6. Misure di concessione

7. Rilevazione delle NPE

7. Rilevazione delle NPE

8. Riduzioni di valore e cancellazioni delle NPE

8. Riduzioni di valore e cancellazioni delle NPE

9. Valutazione delle garanzie immobiliari e mobiliari

9. Valutazione delle garanzie immobiliari e mobiliari

10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza

10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza

Allegato 1. Elenco dei criteri di raggruppamento delle NPE al dettaglio

Allegato 1. Elenco dei criteri di raggruppamento delle NPE al dettaglio

Allegato 2. Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE

Allegato 2. Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE

Allegato 3. Altre metriche di monitoraggio

Allegato 3. Altre metriche di monitoraggio

Allegato 4. Politiche comunemente connesse alla gestione delle NPE

Gli enti creditizi dovrebbero sviluppare politiche relative al quadro di gestione delle NPE, sottoporle a regolare riesame e verificare che vengano rispettate.

Si dovrebbero stabilire le seguenti politiche, tenendo conto del principio di proporzionalità, che mirano ad attuare la strategia dell’ente creditizio (inclusa la strategia per gli NPL e il piano operativo, ove pertinente).

Politica di gestione degli arretrati

Questa politica dovrebbe stabilire il modello operativo dell’ente creditizio per la gestione delle NPE (cfr. sezione 5.2), disciplinando almeno i seguenti aspetti:

  • • struttura e competenze delle unità dedicate alle NPE, con criteri per il passaggio di consegne chiari e collegamento con il raggruppamento delle esposizioni (cfr. sezione 5.2.3);
  • • procedura che devono seguire le funzioni coinvolte, contemplando come minimo:
  • - iter e criteri per il passaggio di consegne da applicare in ciascuno stadio di ritardo di pagamento, lieve ritardo di pagamento e notevole ritardo di pagamento;
  • - iter da seguire in caso di classificazione del debitore come non collaborativo e/o non economicamente sostenibile e criteri per l’attribuzione di tali qualifiche;
  • - comunicazioni con il debitore in ciascuna fase, che dovrebbero essere in linea con

il quadro legislativo del paese di operatività (ad es. codice di condotta);

  • - strumenti e metodologie da applicarsi;
  • • requisiti in termini di risorse umane e tecniche;
  • • relazioni da produrre internamente a fini di monitoraggio e regolari aggiornamenti all’organo di amministrazione.

Nell’elaborare la politica di gestione degli arretrati gli enti creditizi dovrebbero tenere conto dell’articolo 28 della direttiva 2014/17/UE e, in particolare, delle diposizioni di cui agli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti.

Politica sulle misure di concessione

La politica sulle misure di concessione descritta nella sezione 6.2.1 dovrebbe includere almeno gli elementi di seguito indicati.

  • • Documentazione finanziaria e non finanziaria che i diversi tipi di debitori sono tenuti a presentare affinché il gestore del credito possa dimostrare la capacità di rimborso di capitale e interessi.
  • • I principali coefficienti e metriche finanziari minimi relativi alla capacità di rimborso che il personale addetto deve applicare, dettagliati per portafoglio/prodotto/settore specifico al fine di valutare appieno la capacità di rimborso del debitore; orientamenti specifici per settore per stabilire i principali coefficienti e metriche finanziari per settore specifico (PMI e società).
  • • Processo per individuare e attuare la soluzione di concessione più appropriata al debitore:
  • - per la clientela al dettaglio si devono utilizzare gli alberi decisionali. Il processo per la clientela al dettaglio dovrebbe essere in linea con le disposizioni di cui agli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti. Per la clientela non al dettaglio, qualora l’approccio ad albero decisionale non sia appropriato, la politica dovrebbe fornire al gestore del credito indicazioni chiare su come valutare l’adeguatezza di una misura di concessione;
  • - nel caso di debitori per i quali non si riesca a individuare una soluzione (debitori non economicamente sostenibili e/o non collaborativi), andrebbero stabiliti processi e procedure accompagnati da precise scadenze, finalizzati al trasferimento di tali debitori alle unità dedicate alle NPE responsabili della liquidazione.
  • • Insieme di misure di concessione di breve e lungo periodo in linea con quanto descritto nella sezione 6.
  • • Istruzioni chiare per il gestore del credito in merito ai requisiti per la rivalutazione della garanzia reale coerentemente con la sezione 9.
  • • Processo decisionale, livelli e procedure di approvazione per ogni tipologia di misura di concessione e per entità delle esposizioni.
  • • Processo e procedura per il monitoraggio delle soluzioni di concessione accordate e del merito del debitore a seguito del completamento di una ristrutturazione, ivi compresi la frequenza del riesame del debitore, la definizione del concetto di redefault, il processo per la rivalutazione e i requisiti per la segnalazione dei redefault.
  • • La politica dei prezzi rispetto a ciascuna misura di concessione e tipologia di debitore.

Politica di recupero crediti/azioni esecutive

Le unità dedicate alle NPE responsabili del recupero crediti dovrebbero adottare le misure più appropriate con tempestività, al fine di ridurre efficacemente le NPE in un arco temporale definito. La politica di recupero del credito, in conformità con la strategia per gli NPL, dovrebbe almeno definire i seguenti elementi.

  • • La gamma di opzioni disponibili per ciascuna tipologia di garanzia. Indicativamente, andrebbero considerate le seguenti opzioni (l’ordine non è prescrittivo):
  • - vendita volontaria di attività (il debitore stipula un nuovo accordo e acconsente alla vendita di attività);
  • - vendita forzata di attività attraverso interventi dei liquidatori/procedimenti giudiziari (le attività non sono detenute in bilancio dall’ente creditizio);
  • - escussione delle garanzie (le attività sono detenute in bilancio dall’ente creditizio);
  • - riscossione dei crediti (attività gestita internamente o esternamente);
  • - conversione di debito in attività/azioni;
  • - cessione di un prestito/un portafoglio di prestiti a una parte terza.
  • • La procedura da seguire per decidere l’opzione di recupero più opportuna e il gruppo di esperti interni ed esterni da coinvolgere per assistere in tale decisione.
  • • La scelta della soluzione per il recupero dovrebbe tenere conto dell’esistenza o meno di garanzie, della tipologia di documentazione legale, del tipo di debitore, delle condizioni del mercato locale e delle prospettive macroeconomiche, del quadro giuridico vigente e di eventuali tassi storici di recupero per ciascuna opzione rispetto ai relativi costi sostenuti.
  • • Una chiara definizione dei debitori non collaborativi o un rimando a politiche connesse che includano tale definizione.
  • • Un iter di approvazione chiaramente definito per ciascuna fase del processo di recupero crediti per le varie opzioni a disposizione dell’ente creditizio.
  • • Il ruolo delle funzioni di gestione dei rischi e di revisione interna nella procedura e nel processo di monitoraggio.

Per quanto riguarda la liquidazione delle garanzie, andrebbe definita una politica concernente i seguenti aspetti.

  • • Il metodo di valutazione da adottare in relazione all’attività in oggetto (in conformità con la sezione 9.7), inclusi i costi di liquidazione applicabili. I costi di liquidazione dovrebbero essere in linea con i requisiti enunciati nella sezione 9.3.3.
  • • Coinvolgimento di esperti interni o esterni.
  • • Limiti:
  • - all’ammontare delle attività che la banca potrebbe detenere in qualsiasi momento, tenendo conto dei limiti applicabili alle grandi esposizioni specificati nella CRD e del rischio di concentrazione settoriale, ad esempio nel settore immobiliare;
  • - all’ammontare delle garanzie escusse che l’ente creditizio può acquisire in un determinato periodo.
  • • La procedura applicabile in seguito all’escussione di garanzie per la definizione e l’attuazione di una strategia di vendita e l’unità competente all’interno dell’ente creditizio per la gestione delle attività in oggetto (questo aspetto può anche essere disciplinato con una politica specifica concernente le garanzie escusse).

Gli enti creditizi dovrebbero anche tenere conto delle interazioni con altre parti in caso di soggetti, di solito imprese, con esposizioni deteriorate nei confronti di più creditori. Gli enti creditizi dovrebbero quindi definire chiare procedure di negoziazione e interazione con altre istituzioni finanziarie (o parti terze di diversa natura) che vantino un credito nei confronti di uno stesso soggetto.

Politiche in materia di garanzie

Data l’importanza dell’attenuazione del rischio di credito, nel trattamento delle NPE gli enti creditizi dovrebbero elaborare politiche chiare e coerenti in materia di garanzie, ivi comprese politiche per le garanzie escusse. Tali politiche dovrebbero contemplare tutti gli aspetti della gestione, della valutazione e della comunicazione per ogni tipologia di garanzia. In considerazione della complessità e del grado di specializzazione di alcune garanzie, gli enti creditizi dovrebbero ricorrere a competenze esterne per l’elaborazione e il riesame di tali politiche. Gli enti creditizi dovrebbero assicurare un approccio coerente nella gestione e nella valutazione di garanzie con caratteristiche simili all’interno del portafoglio, come illustrato nella sezione 9.

Politica di monitoraggio delle NPE

Andrebbe formulata una politica dedicata che definisca fra l’altro:

  • • le tipologie di interventi richiesti in risposta a diverse tipologie di rilievo;
  • • procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (escalation);
  • • elementi fondamentali, frequenza e destinatari dei flussi informativi;
  • • criteri per il passaggio di consegne/nesso con le procedure di gestione degli NPL.

Politica di esternalizzazione/servicing degli NPL

Andrebbe definita, se pertinente, un’apposita politica per l’esternalizzazione di servizi a soggetti terzi. Tale politica dovrebbe contemplare le procedure richieste per la selezione dei partner, il contenuto del necessario contratto giuridico e il processo decisionale relativo agli accordi di esternalizzazione nonché il monitoraggio di tali accordi.

Allegato 5. Possibili misure di concessione

Misure di concessione Descrizione Sostenibilità economica e altre considerazioni importanti

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

Ticket collegati

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