+REGOLAMENTO (UE) 2024/2847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto
------+Articolo 2 Ambito di applicazione
---------+Articolo 2 1.
---------+Articolo 2 2.
---------+Articolo 2 3.
---------+Articolo 2 4.
---------+Articolo 2 5.
---------+Articolo 2 6.
---------+Articolo 2 7.
---------+Articolo 2 8.
------+Articolo 3 Definizioni
------+Articolo 4 Libera circolazione
---------+Articolo 4 1.
---------+Articolo 4 2.
---------+Articolo 4 3.
---------+Articolo 4 4.
------+Articolo 5 Acquisto o utilizzo di prodotti con elementi digitali
---------+Articolo 5 1.
---------+Articolo 5 2.
------+Articolo 6 Requisiti per i prodotti con elementi digitali
------+Articolo 7 Prodotti con elementi digitali importanti
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
---------+Articolo 7 3.
---------+Articolo 7 4.
------+Articolo 8 Prodotti con elementi digitali critici
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
------+Articolo 9 Consultazione dei portatori di interessi
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
------+Articolo 10 Migliorare le competenze in un ambiente digitale ciberresiliente
------+Articolo 11 Sicurezza generale dei prodotti
------+Articolo 12 Sistemi di IA ad alto rischio
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
---------+Articolo 12 3.
---------+Articolo 12 4.
---+CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOFTWARE LIBERI E OPEN SOurce
------+Articolo 13 Obblighi dei fabbricanti
---------+Articolo 13 1.
---------+Articolo 13 2.
---------+Articolo 13 3.
---------+Articolo 13 4.
---------+Articolo 13 5.
---------+Articolo 13 6.
---------+Articolo 13 7.
---------+Articolo 13 8.
---------+Articolo 13 9.
---------+Articolo 13 10.
---------+Articolo 13 11.
---------+Articolo 13 12.
---------+Articolo 13 13.
---------+Articolo 13 14.
---------+Articolo 13 15.
---------+Articolo 13 16.
---------+Articolo 13 17.
---------+Articolo 13 18.
---------+Articolo 13 19.
---------+Articolo 13 20.
---------+Articolo 13 21.
---------+Articolo 13 22.
---------+Articolo 13 23.
---------+Articolo 13 24.
---------+Articolo 13 25.
------+Articolo 14 Obblighi di segnalazione dei fabbricanti
---------+Articolo 14 1.
---------+Articolo 14 2.
---------+Articolo 14 3.
---------+Articolo 14 4.
---------+Articolo 14 5.
---------+Articolo 14 6.
---------+Articolo 14 7.
---------+Articolo 14 8.
---------+Articolo 14 9.
---------+Articolo 14 10.
------+Articolo 15 Segnalazione volontaria
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---------+Articolo 15 3.
---------+Articolo 15 4.
---------+Articolo 15 5.
------+Articolo 16 Istituzione di una piattaforma unica di segnalazione
---------+Articolo 16 1.
---------+Articolo 16 2.
---------+Articolo 16 3.
---------+Articolo 16 4.
---------+Articolo 16 5.
---------+Articolo 16 6.
------+Articolo 17 Altre disposizioni relative alla segnalazione
---------+Articolo 17 1.
---------+Articolo 17 2.
---------+Articolo 17 3.
---------+Articolo 17 4.
---------+Articolo 17 5.
---------+Articolo 17 6.
------+Articolo 18 Rappresentanti autorizzati
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
---------+Articolo 18 3.
------+Articolo 19 Obblighi degli importatori
---------+Articolo 19 1.
---------+Articolo 19 2.
---------+Articolo 19 3.
---------+Articolo 19 4.
---------+Articolo 19 5.
---------+Articolo 19 6.
---------+Articolo 19 7.
---------+Articolo 19 8.
------+Articolo 20 Obblighi dei distributori
---------+Articolo 20 1.
---------+Articolo 20 2.
---------+Articolo 20 3.
---------+Articolo 20 4.
---------+Articolo 20 5.
---------+Articolo 20 6.
------+Articolo 21 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
------+Articolo 22 Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti
---------+Articolo 22 1.
---------+Articolo 22 2.
------+Articolo 23 Identificazione degli operatori economici
---------+Articolo 23 1.
---------+Articolo 23 2.
------+Articolo 24 Obblighi dei gestori di software open source
---------+Articolo 24 1.
---------+Articolo 24 2.
---------+Articolo 24 3.
------+Articolo 25 Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source
------+Articolo 26 Orientamenti
---------+Articolo 26 1.
---------+Articolo 26 2.
---------+Articolo 26 3.
---+CAPO III CONFORMITÀ DEL PRODOTTO CON ELEMENTI DIGITALI
------+Articolo 27 Presunzione di conformità
---------+Articolo 27 1.
---------+Articolo 27 2.
---------+Articolo 27 3.
---------+Articolo 27 4.
---------+Articolo 27 5.
---------+Articolo 27 6.
---------+Articolo 27 7.
---------+Articolo 27 8.
---------+Articolo 27 9.
------+Articolo 28 Dichiarazione di conformità UE
---------+Articolo 28 1.
---------+Articolo 28 2.
---------+Articolo 28 3.
---------+Articolo 28 4.
---------+Articolo 28 5.
------+Articolo 29 Principi generali della marcatura CE
------+Articolo 30 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
---------+Articolo 30 1.
---------+Articolo 30 2.
---------+Articolo 30 3.
---------+Articolo 30 4.
---------+Articolo 30 5.
---------+Articolo 30 6.
------+Articolo 31 Documentazione tecnica
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
---------+Articolo 31 3.
---------+Articolo 31 4.
---------+Articolo 31 5.
------+Articolo 32 Procedure di valutazione della conformità per prodotti con elementi digitali
---------+Articolo 32 1.
---------+Articolo 32 2.
---------+Articolo 32 3.
---------+Articolo 32 4.
---------+Articolo 32 5.
---------+Articolo 32 6.
------+Articolo 33 Misure di sostegno per le microimprese e le piccole e medie imprese, comprese le start-up
---------+Articolo 33 1.
---------+Articolo 33 2.
---------+Articolo 33 3.
---------+Articolo 33 4.
---------+Articolo 33 5.
------+Articolo 34 Accordi sul reciproco riconoscimento
---+CAPO IV NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
------+Articolo 35 Notifica
---------+Articolo 35 1.
---------+Articolo 35 2.
------+Articolo 36 Autorità di notifica
---------+Articolo 36 1.
---------+Articolo 36 2.
---------+Articolo 36 3.
---------+Articolo 36 4.
------+Articolo 37 Requisiti relativi alle autorità di notifica
---------+Articolo 37 1.
---------+Articolo 37 2.
---------+Articolo 37 3.
---------+Articolo 37 4.
---------+Articolo 37 5.
---------+Articolo 37 6.
------+Articolo 38 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
---------+Articolo 38 1.
---------+Articolo 38 2.
------+Articolo 39 Requisiti relativi agli organismi notificati
---------+Articolo 39 1.
---------+Articolo 39 2.
---------+Articolo 39 3.
---------+Articolo 39 4.
---------+Articolo 39 5.
---------+Articolo 39 6.
---------+Articolo 39 7.
---------+Articolo 39 8.
---------+Articolo 39 9.
---------+Articolo 39 10.
---------+Articolo 39 11.
---------+Articolo 39 12.
------+Articolo 40 Presunzione di conformità degli organismi notificati
------+Articolo 41 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
---------+Articolo 41 1.
---------+Articolo 41 2.
---------+Articolo 41 3.
---------+Articolo 41 4.
------+Articolo 42 Domanda di notifica
---------+Articolo 42 1.
---------+Articolo 42 2.
---------+Articolo 42 3.
------+Articolo 43 Procedura di notifica
---------+Articolo 43 1.
---------+Articolo 43 2.
---------+Articolo 43 3.
---------+Articolo 43 4.
---------+Articolo 43 5.
---------+Articolo 43 6.
------+Articolo 44 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
---------+Articolo 44 1.
---------+Articolo 44 2.
------+Articolo 45 Modifiche delle notifiche
---------+Articolo 45 1.
---------+Articolo 45 2.
------+Articolo 46 Contestazione della competenza degli organismi notificati
---------+Articolo 46 1.
---------+Articolo 46 2.
---------+Articolo 46 3.
---------+Articolo 46 4.
------+Articolo 47 Obblighi operativi degli organismi notificati
---------+Articolo 47 1.
---------+Articolo 47 2.
---------+Articolo 47 3.
---------+Articolo 47 4.
---------+Articolo 47 5.
---------+Articolo 47 6.
------+Articolo 48 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
------+Articolo 49 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
---------+Articolo 49 1.
---------+Articolo 49 2.
------+Articolo 50 Scambio di esperienze
------+Articolo 51 Coordinamento degli organismi notificati
---------+Articolo 51 1.
---------+Articolo 51 2.
---+CAPO V VIGILANZA DEL MERCATO E APPLICAZIONE DELLE NORME
------+Articolo 52 Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti con elementi digitali nel mercato dell’Unione
---------+Articolo 52 1.
---------+Articolo 52 2.
---------+Articolo 52 3.
---------+Articolo 52 4.
---------+Articolo 52 5.
---------+Articolo 52 6.
---------+Articolo 52 7.
---------+Articolo 52 8.
---------+Articolo 52 9.
---------+Articolo 52 10.
---------+Articolo 52 11.
---------+Articolo 52 12.
---------+Articolo 52 13.
---------+Articolo 52 14.
---------+Articolo 52 15.
---------+Articolo 52 16.
------+Articolo 53 Accesso ai dati e documentazione
------+Articolo 54 Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti con elementi digitali che presentano un rischio di cibersicurezza significativo
---------+Articolo 54 1.
---------+Articolo 54 2.
---------+Articolo 54 3.
---------+Articolo 54 4.
---------+Articolo 54 5.
---------+Articolo 54 6.
---------+Articolo 54 7.
---------+Articolo 54 8.
---------+Articolo 54 9.
------+Articolo 55 Procedura di salvaguardia dell’Unione
---------+Articolo 55 1.
---------+Articolo 55 2.
---------+Articolo 55 3.
---------+Articolo 55 4.
---------+Articolo 55 5.
------+Articolo 56 Procedura a livello di Unione relativa ai prodotti con elementi digitali che presentano un rischio di cibersicurezza significativo
---------+Articolo 56 1.
---------+Articolo 56 2.
---------+Articolo 56 3.
---------+Articolo 56 4.
---------+Articolo 56 5.
---------+Articolo 56 6.
---------+Articolo 56 7.
------+Articolo 57 Prodotti con elementi digitali conformi che presentano un rischio di cibersicurezza significativo
---------+Articolo 57 1.
---------+Articolo 57 2.
---------+Articolo 57 3.
---------+Articolo 57 4.
---------+Articolo 57 5.
---------+Articolo 57 6.
---------+Articolo 57 7.
---------+Articolo 57 8.
---------+Articolo 57 9.
---------+Articolo 57 10.
---------+Articolo 57 11.
------+Articolo 58 Non conformità formale
---------+Articolo 58 1.
---------+Articolo 58 2.
------+Articolo 59 Attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato
---------+Articolo 59 1.
---------+Articolo 59 2.
---------+Articolo 59 3.
---------+Articolo 59 4.
---------+Articolo 59 5.
------+Articolo 60 Indagini a tappeto
---------+Articolo 60 1.
---------+Articolo 60 2.
---------+Articolo 60 3.
---------+Articolo 60 4.
---------+Articolo 60 5.
---+CAPO VI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
------+Articolo 61 Esercizio della delega
---------+Articolo 61 1.
---------+Articolo 61 2.
---------+Articolo 61 3.
---------+Articolo 61 4.
---------+Articolo 61 5.
---------+Articolo 61 6.
------+Articolo 62 Procedura di comitato
---------+Articolo 62 1.
---------+Articolo 62 2.
---------+Articolo 62 3.
---+CAPO VII RISERVATEZZA E SANZIONI
------+Articolo 63 Riservatezza
---------+Articolo 63 1.
---------+Articolo 63 2.
---------+Articolo 63 3.
---------+Articolo 63 4.
------+Articolo 64 Sanzioni
---------+Articolo 64 1.
---------+Articolo 64 2.
---------+Articolo 64 3.
---------+Articolo 64 4.
---------+Articolo 64 5.
---------+Articolo 64 6.
---------+Articolo 64 7.
---------+Articolo 64 8.
---------+Articolo 64 9.
---------+Articolo 64 10.
------+Articolo 65 Azioni rappresentative
---+CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
------+Articolo 66 Modifica del regolamento (UE) 2019/1020
------+Articolo 67 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
------+Articolo 68 Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013
------+Articolo 69 Disposizioni transitorie
---------+Articolo 69 1.
---------+Articolo 69 2.
---------+Articolo 69 3.
------+Articolo 70 Valutazione e riesame
---------+Articolo 70 1.
---------+Articolo 70 2.
------+Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione
---------+Articolo 71 1.
---------+Articolo 71 2.
---+ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI DI CIBERSICUREZZA
---+ALLEGATO II INFORMAZIONI E ISTRUZIONI PER L’UTILIZZATORE
---+ALLEGATO III PRODOTTI CON ELEMENTI DIGITALI IMPORTANTI
---+ALLEGATO IV PRODOTTI CON ELEMENTI DIGITALI CRITICI
---+ALLEGATO V DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
---+ALLEGATO VI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
---+ALLEGATO VII CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
---+ALLEGATO VIII PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
|
English -
European Union -
REGOLAMENTO (UE) 2024/2847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO (UE) 2024/2847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2024
relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
|
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
|
|
CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOFTWARE LIBERI E OPEN SOurce
|
CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOFTWARE LIBERI E OPEN SOurce
|
|
CAPO III CONFORMITÀ DEL PRODOTTO CON ELEMENTI DIGITALI
|
CAPO III CONFORMITÀ DEL PRODOTTO CON ELEMENTI DIGITALI
|
|
CAPO IV NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
|
CAPO IV NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
|
|
CAPO V VIGILANZA DEL MERCATO E APPLICAZIONE DELLE NORME
|
CAPO V VIGILANZA DEL MERCATO E APPLICAZIONE DELLE NORME
|
|
CAPO VI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
|
CAPO VI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
|
|
CAPO VII RISERVATEZZA E SANZIONI
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CAPO VII RISERVATEZZA E SANZIONI
|
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CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
|
CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI DI CIBERSICUREZZA
|
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI CIBERSICUREZZA
Parte I Requisiti di cibersicurezza relativi alle proprietà dei prodotti con elementi digitali
1) I prodotti con elementi digitali sono progettati, sviluppati e prodotti in modo da garantire un livello adeguato di cibersicurezza in base ai rischi.
2) Sulla base della valutazione dei rischi di cibersicurezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e ove applicabile, i prodotti con elementi digitali:
a)
sono messi a disposizione sul mercato senza vulnerabilità sfruttabili note;
b)
sono messi a disposizione sul mercato con una configurazione sicura per impostazione predefinita, salvo diverso accordo tra il fabbricante e l’utilizzatore commerciale in relazione a un prodotto su misura con elementi digitali, con la possibilità di ripristinare il prodotto allo stato originale;
c)
garantiscono che le vulnerabilità possano essere affrontate mediante aggiornamenti di sicurezza, anche, se del caso, mediante aggiornamenti di sicurezza automatici installati entro un periodo di tempo adeguato, abilitato come impostazione predefinita, con un meccanismo di disattivazione chiaro e di facile utilizzo, attraverso la notifica agli utilizzatori degli aggiornamenti disponibili e la possibilità di rinviarli temporaneamente;
d)
garantiscono la protezione dall’accesso non autorizzato mediante adeguati meccanismi di controllo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sistemi di autenticazione e di gestione dell’identità o dell’accesso, e segnalano eventuali accessi non autorizzati;
e)
proteggono la riservatezza dei dati personali o di altro tipo conservati, trasmessi o altrimenti trattati, ad esempio criptando i pertinenti dati a riposo o in transito mediante meccanismi all’avanguardia, e utilizzando altri mezzi tecnici;
f)
proteggono l’integrità dei dati personali o di altro tipo conservati, trasmessi o altrimenti trattati, dei comandi, dei programmi e della configurazione da qualsiasi manipolazione o modifica non autorizzata da parte dell’utilizzatore, e segnalano le corruzioni;
g)
trattano solo dati, personali o di altro tipo, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alla finalità prevista del prodotto con elementi digitali («minimizzazione dei dati»);
h)
proteggono la disponibilità delle funzioni essenziali e di base, anche dopo un incidente, anche attraverso misure di resilienza e di attenuazione contro gli attacchi di negazione del servizio (denial of service);
i)
riducono al minimo l’impatto negativo dei prodotti stessi o dei dispositivi connessi sulla disponibilità dei servizi forniti da altri dispositivi o reti;
j)
sono progettati, sviluppati e prodotti per limitare le superfici di attacco, comprese le interfacce esterne;
k)
sono progettati, sviluppati e prodotti per ridurre l’impatto degli incidenti utilizzando meccanismi e tecniche di attenuazione dello sfruttamento adeguati;
l)
forniscono informazioni sulla sicurezza registrando e monitorando le attività interne pertinenti, compresi l’accesso a dati, servizi o funzioni o la modifica degli stessi, con un meccanismo di disattivazione per l’utilizzatore;
m)
offrono agli utenti la possibilità di rimuovere in modo sicuro e agevole, su base permanente, tutti i dati e tutte le impostazioni e, qualora tali dati possano essere trasferiti ad altri prodotti o sistemi, garantiscono che ciò avvenga in modo sicuro.
Parte II Requisiti di gestione delle vulnerabilità
I fabbricanti di prodotti con elementi digitali:
1)
identificano e documentano le vulnerabilità e i componenti contenuti nel prodotto con elementi digitali, redigendo anche una distinta base del software in un formato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, che includa almeno le dipendenze di primo livello del prodotto;
2)
in relazione ai rischi posti dai prodotti con elementi digitali, affrontano e correggono tempestivamente le vulnerabilità, anche fornendo aggiornamenti di sicurezza; ove tecnicamente fattibile, nuovi aggiornamenti di sicurezza sono forniti separatamente dagli aggiornamenti della funzionalità;
3)
effettuano prove e riesami efficaci e periodici della sicurezza del prodotto con elementi digitali;
4)
una volta reso disponibile un aggiornamento di sicurezza, condividono e divulgano pubblicamente informazioni sulle vulnerabilità risolte, compresi una descrizione delle vulnerabilità, informazioni che consentano agli utilizzatori di identificare il prodotto con elementi digitali interessato, l’impatto delle vulnerabilità, la loro gravità e informazioni chiare e accessibili che aiutino gli utilizzatori a correggere le vulnerabilità; in casi debitamente giustificati, qualora ritengano che i rischi di sicurezza legati alla divulgazione siano superiori ai benefici in termini di sicurezza, i fabbricanti possono ritardare la divulgazione di informazioni su una vulnerabilità risolta fino a quando gli utilizzatori non abbiano avuto la possibilità di applicare la pertinente patch;
5)
mettono in atto e applicano una politica di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;
6)
adottano misure per facilitare la condivisione di informazioni sulle potenziali vulnerabilità nel loro prodotto con elementi digitali e nei componenti di terzi contenuti in tale prodotto, fornendo anche un indirizzo di contatto per la segnalazione delle vulnerabilità individuate nel prodotto con elementi digitali;
7)
prevedono meccanismi per distribuire in modo sicuro gli aggiornamenti dei prodotti con elementi digitali, per garantire che le vulnerabilità siano corrette o attenuate in modo tempestivo e, ove applicabile per gli aggiornamenti di sicurezza, in modo automatico;
8)
garantiscono che, qualora disponibili, siano diffusi tempestivamente e gratuitamente, salvo diversamente convenuto tra un fabbricante e un utilizzatore commerciale in relazione a un prodotto su misura con elementi digitali, aggiornamenti di sicurezza per risolvere i problemi di sicurezza individuati, accompagnati da messaggi di avviso che forniscano agli utilizzatori le informazioni pertinenti, comprese le potenziali misure da adottare.
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ALLEGATO II INFORMAZIONI E ISTRUZIONI PER L’UTILIZZATORE
|
ALLEGATO II
INFORMAZIONI E ISTRUZIONI PER L’UTILIZZATORE
Il prodotto con elementi digitali è accompagnato, come minimo, dagli elementi seguenti:
1.
il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante e l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica o altro contatto digitale nonché, ove disponibile, il sito web a cui il fabbricante può essere contattato;
2.
il punto di contatto unico dove è possibile segnalare e ricevere informazioni sulle vulnerabilità del prodotto con elementi digitali e dove è possibile trovare la politica del fabbricante sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità;
3.
nome e tipo e qualsiasi altra informazione che consenta l’identificazione univoca del prodotto con elementi digitali;
4.
la finalità prevista del prodotto con elementi digitali, compreso l’ambiente di sicurezza fornito dal fabbricante, nonché le funzionalità essenziali del prodotto e le informazioni sulle proprietà di sicurezza;
5.
qualsiasi circostanza nota o prevedibile connessa all’uso del prodotto con elementi digitali in conformità alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, che possa comportare rischi di cibersicurezza significativi;
6.
se del caso, l’indirizzo Internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE;
7.
il tipo di assistenza tecnica di sicurezza offerta dal fabbricante e la data finale del periodo di assistenza durante il quale gli utilizzatori possono aspettarsi che le vulnerabilità siano gestite e di ricevere gli aggiornamenti di sicurezza;
8.
istruzioni dettagliate o un indirizzo Internet che rimandi a tali istruzioni e informazioni su quanto segue:
a)
le misure necessarie durante la prima messa in servizio e per tutta la durata del prodotto con elementi digitali per garantirne l’uso sicuro;
b)
in che modo le modifiche del prodotto con elementi digitali possono influire sulla sicurezza dei dati;
c)
le modalità di installazione degli aggiornamenti rilevanti per la sicurezza;
d)
lo smantellamento sicuro del prodotto con elementi digitali, comprese le informazioni sulle modalità di eliminazione sicura dei dati degli utilizzatori
e)
come può essere disattivata l’impostazione predefinita che consente l’installazione automatica degli aggiornamenti di sicurezza, come richiesto nell’allegato I, parte I, punto 2, lettera c);
f)
se il prodotto con elementi digitali è destinato all’integrazione in altri prodotti con elementi digitali, le informazioni necessarie affinché l’integratore soddisfi i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I e i requisiti di documentazione di cui all’allegato VII.
9.
Se il fabbricante decide di mettere a disposizione dell’utilizzatore la distinta base del software, informazioni sul luogo in cui è possibile accedere a tale distinta.
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ALLEGATO III PRODOTTI CON ELEMENTI DIGITALI IMPORTANTI
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ALLEGATO III
PRODOTTI CON ELEMENTI DIGITALI IMPORTANTI
Classe I
1. Sistemi di gestione dell’identità e software e hardware per la gestione degli accessi privilegiati, compresi i lettori di autenticazione e controllo degli accessi, tra cui i lettori biometrici
2. browser autonomi e incorporati
3. sistemi di gestione delle password
4. software che cercano, rimuovono o mettono in quarantena i software maligni
5. prodotti con elementi digitali con funzione di rete privata virtuale (VPN)
6. sistemi di gestione della rete
7. sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (sistemi SIEM)
9. infrastrutture a chiave pubblica e software per il rilascio di certificati digitali
10. interfacce di rete fisiche e virtuali
12. router, modem per la connessione a Internet e switch
13. microprocessori con funzionalità legate alla sicurezza
14. microcontrollori con funzionalità legate alla sicurezza
15. circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC) e reti di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA) con funzionalità legate alla sicurezza
16. assistenti virtuali di uso generale per case intelligenti
17. prodotti per case intelligenti con funzionalità di sicurezza, tra cui serrature intelligenti, telecamere di sicurezza, sistemi di monitoraggio dei neonati e sistemi di allarme
18. giocattoli connessi a Internet disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
4
) che presentano funzionalità sociali interattive (in grado ad esempio di parlare o filmare) o di geolocalizzazione
19. prodotti indossabili personali da indossare o collocare sul corpo umano a fini di monitoraggio della salute (come il tracciamento) e ai quali non si applica il regolamento (UE) 2017/745 o il regolamento (UE) 2017/746, o prodotti indossabili personali destinati all’uso da parte dei bambini e per questi ultimi
Classe II
1. ipervisori e sistemi di runtime container che supportano l’esecuzione virtualizzata di sistemi operativi e ambienti simili
2. firewall, sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni
3. microprocessori a prova di manomissione
4. microcontrollori a prova di manomissione
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ALLEGATO IV PRODOTTI CON ELEMENTI DIGITALI CRITICI
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ALLEGATO IV
PRODOTTI CON ELEMENTI DIGITALI CRITICI
1. Dispositivi hardware con cassette di sicurezza
2. gateway per contatori intelligenti nell’ambito di sistemi di misurazione intelligenti quali definiti all’articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (
5
), e altri dispositivi a fini di sicurezza avanzati, compreso il trattamento crittografico sicuro
3. carte intelligenti o dispositivi analoghi, compresi gli elementi sicuri
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ALLEGATO V DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
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ALLEGATO V
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
La dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 28 contiene tutte le informazioni seguenti:
1.
nome e tipo e qualsiasi altra informazione che consenta l’identificazione univoca del prodotto con elementi digitali
2.
nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato
3.
un’attestazione secondo cui la dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fornitore
4.
oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto con elementi digitali che ne consenta la tracciabilità, che può, se del caso, includere una fotografia)
5.
un’attestazione secondo la quale l’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione
6.
riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o a qualsiasi altra specifica comune o certificazione di cibersicurezza in relazione alla quale è dichiarata la conformità
7.
ove applicabile, il nome e il numero dell’organismo notificato, una descrizione della procedura di valutazione della conformità applicata e l’identificazione del certificato rilasciato
8.
informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):
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ALLEGATO VI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
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ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all’articolo 13, paragrafo 20, deve essere presentata come segue:
Con la presente, … [nome del fabbricante] dichiara che il prodotto con elementi digitali … [denominazione del tipo di prodotto con elemento digitale] è conforme al regolamento (UE) 2024/2847 (
6
).
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: …
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ALLEGATO VII CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
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ALLEGATO VII
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione tecnica di cui all’articolo 31 include almeno le informazioni seguenti, a seconda dell’applicabilità al pertinente prodotto con elementi digitali:
1.
una descrizione generale del prodotto con elementi digitali, tra cui:
b)
versioni del software importanti per la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza;
c)
se il prodotto con elementi digitali consiste di un prodotto hardware, fotografie o illustrazioni che mostrino le caratteristiche esterne, la marcatura e la disposizione interna;
d)
informazioni e istruzioni per l’utilizzatore, come indicato nell’allegato II;
2.
una descrizione della progettazione, dello sviluppo e della produzione del prodotto con elementi digitali e dei processi di gestione delle vulnerabilità, tra cui:
a)
le informazioni necessarie sulla progettazione e sullo sviluppo del prodotto con elementi digitali, compresi, se del caso, disegni e schemi e una descrizione dell’architettura del sistema che spieghi in che modo i componenti software si basano l’uno sull’altro o si alimentano reciprocamente e si integrano nel processo complessivo;
b)
le informazioni necessarie e specifiche sui processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dal fabbricante, tra cui la distinta base del software, la politica di gestione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità, la prova della fornitura di un indirizzo di contatto per la segnalazione delle vulnerabilità e una descrizione delle soluzioni tecniche scelte per la distribuzione sicura degli aggiornamenti;
c)
le informazioni necessarie e specifiche relative ai processi di produzione e monitoraggio del prodotto con elementi digitali e alla convalida di tali processi;
3.
una valutazione dei rischi di cibersicurezza a fronte dei quali il prodotto con elementi digitali è progettato, sviluppato, prodotto, consegnato e sottoposto a manutenzione, a norma dell’articolo 13, incluse le modalità di applicazione dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I;
4.
informazioni pertinenti di cui si è tenuto conto per determinare il periodo di assistenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 8, del prodotto con elementi digitali;
5.
un elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, delle specifiche comuni di cui all’articolo 27 del presente regolamento o dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati conformemente al regolamento (UE) 2019/881 a norma dell’articolo 27, paragrafo 8, del presente regolamento e, qualora non siano stati applicati tali norme armonizzate, specifiche comuni o sistemi europei di certificazione della cibersicurezza, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parti I e II, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
6.
le relazioni delle prove effettuate per verificare la conformità del prodotto con elementi digitali di cibersicurezza e dei processi di gestione delle vulnerabilità ai requisiti essenziali applicabili di cui all’allegato I, parti I e II;
7.
una copia della dichiarazione di conformità UE;
8.
se del caso, la distinta base del software, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, a condizione che ciò sia necessario affinché tale autorità possa verificare la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I.
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ALLEGATO VIII PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
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ALLEGATO VIII
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Parte I Procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno (basata sul modulo A)
1. Il controllo interno è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante adempie agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 della presente parte e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti con elementi digitali soddisfano tutti i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e che il fabbricante soddisfa i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II.
2. Il fabbricante redige la documentazione tecnica di cui all’allegato VII.
3. Progettazione, sviluppo, produzione e gestione delle vulnerabilità dei prodotti con elementi digitali
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché i processi di progettazione, sviluppo, produzione e gestione delle vulnerabilità e il loro monitoraggio garantiscano la conformità dei prodotti con elementi digitali fabbricati o sviluppati e dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parti I e II.
4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE ad ogni singolo prodotto con elementi digitali che soddisfa i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento.
4.2. Per ciascun prodotto con elementi digitali il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE scritta in conformità dell’articolo 28 che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore. La dichiarazione di conformità UE identifica il prodotto con elementi digitali per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentanti autorizzati
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché gli obblighi pertinenti siano specificati nel mandato.
Parte II Esame UE del tipo (basato sul modulo B)
1. L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esamina la progettazione tecnica e lo sviluppo di un prodotto con elementi digitali e i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dal fabbricante e attesta che un prodotto con elementi digitali soddisfa i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e che il fabbricante soddisfa i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II.
2. L’esame UE del tipo è realizzato in base a una valutazione dell’adeguatezza della progettazione tecnica e dello sviluppo del prodotto con elementi digitali, effettuata esaminando la documentazione tecnica e di supporto di cui al punto 3 ed esaminando i campioni di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).
3. Il fabbricante presenta una domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
3.1.
il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
3.2.
una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
3.3.
la documentazione tecnica, che consente di valutare la conformità del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza applicabili di cui all’allegato I, parte I, e dei processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dal fabbricante ai requisiti di cui all’allegato I, parte II, e che include un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto con elementi digitali. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi di cui all’allegato VII;
3.4.
la documentazione di supporto attestante l’adeguatezza delle soluzioni di progettazione tecnica e sviluppo e dei processi di gestione delle vulnerabilità. Tale documentazione di supporto elenca tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso in cui le norme armonizzate o le specifiche tecniche pertinenti non siano state applicate integralmente. La documentazione di supporto comprende, ove necessario, i risultati delle prove effettuate dall’apposito laboratorio del fabbricante o da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante.
4. L’organismo notificato:
4.1.
esamina la documentazione tecnica e di supporto per valutare l’adeguatezza della progettazione tecnica e dello sviluppo del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e dei processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II;
4.2.
verifica che i campioni siano stati sviluppati o fabbricati in conformità della documentazione tecnica e individua gli elementi progettati e sviluppati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche pertinenti, nonché gli elementi progettati e sviluppati senza applicare le disposizioni pertinenti previste da tali norme;
4.3.
effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare che, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche pertinenti per i requisiti di cui all’allegato I, tali soluzioni siano state applicate correttamente;
4.4.
effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare che, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche pertinenti per i requisiti di cui all’allegato I, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di cibersicurezza corrispondenti;
4.5.
concorda con il fabbricante il luogo in cui dovranno essere effettuati gli esami e le prove.
5. L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità del punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.
6. Se il tipo e i processi di gestione delle vulnerabilità soddisfano i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Il certificato indica nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo omologato e i processi di gestione delle vulnerabilità. Il certificato può avere uno o più allegati.
Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformità dei prodotti con elementi digitali fabbricati o sviluppati al tipo esaminato e dei processi di gestione delle vulnerabilità e permettere il controllo dei prodotti in funzione.
Se il tipo e i processi di gestione delle vulnerabilità non soddisfano i requisiti essenziali di cibersicurezza applicabili di cui all’allegato I, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto, in base al quale il tipo omologato e i processi di gestione delle vulnerabilità potrebbero non essere più conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza applicabili di cui all’allegato I, e decide se tale progresso richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l’organismo notificato ne informa il fabbricante.
Il fabbricante informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo omologato e ai processi di gestione delle vulnerabilità che possono influire sulla conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato originario di esame UE del tipo.
8. L’organismo notificato svolge audit periodici per garantire che i processi di gestione delle vulnerabilità di cui all’allegato I, parte II, siano attuati adeguatamente.
9. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica dei certificati di esame UE del tipo o dei relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e mette a disposizione di tali autorità, periodicamente o su richiesta, l’elenco dei certificati o dei relativi supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati in merito ai certificati di esame UE del tipo o agli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, in merito ai certificati o agli eventuali supplementi da esso rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e di qualsiasi loro supplemento. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo e dei relativi allegati e supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.
10. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo e dei relativi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore.
11. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 e ottemperare agli obblighi di cui ai punti 7 e 10, purché gli obblighi pertinenti siano specificati nel mandato.
Parte III Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (basata sul modulo C)
1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2 e 3 della presente parte e si accerta e dichiara che i prodotti con elementi digitali interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e che il fabbricante soddisfa i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II.
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti con elementi digitali fabbricati al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e si accerta che il fabbricante soddisfa i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II.
3. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
3.1.
Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo prodotto con elementi digitali conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento.
3.2.
Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello di prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore. La dichiarazione di conformità identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
4. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché gli obblighi pertinenti siano specificati nel mandato.
Parte IV Conformità basata sulla garanzia della qualità totale (basata sul modulo H)
1. La conformità basata sulla garanzia della qualità totale è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2 e 5 della presente parte e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti con elementi digitali o le categorie di prodotti interessati soddisfano i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e che i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dal fabbricante soddisfano i requisiti di cui all’allegato I, parte II.
2. Progettazione, sviluppo, produzione e gestione delle vulnerabilità dei prodotti con elementi digitali
Il fabbricante applica un sistema qualità approvato, come specificato al punto 3, per la progettazione, lo sviluppo nonché l’ispezione e la prova finali dei prodotti con elementi digitali interessati e per la gestione delle vulnerabilità, ne mantiene l’efficacia nel corso di tutto il periodo di assistenza ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3.1.
Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità per i prodotti con elementi digitali interessati all’organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
a)
il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b)
la documentazione tecnica per un modello di ciascuna categoria di prodotti con elementi digitali che intende fabbricare o sviluppare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi di cui all’allegato VII;
c)
la documentazione relativa al sistema qualità; nonché
d)
una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2.
Il sistema qualità garantisce la conformità dei prodotti con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e la conformità dei processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dal fabbricante ai requisiti di cui all’allegato I, parte II.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità consente un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Essa include in particolare un’adeguata descrizione:
a)
degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione, sviluppo, qualità del prodotto e gestione delle vulnerabilità;
b)
delle specifiche di progettazione tecnica e di sviluppo, comprese le norme, che saranno applicate e, qualora non siano applicate integralmente le norme armonizzate o le specifiche tecniche pertinenti, degli strumenti che saranno utilizzati per garantire l’osservanza dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, che si applicano ai prodotti con elementi digitali;
c)
delle specifiche procedurali, comprese le norme, che saranno applicate e, qualora non siano applicate integralmente le norme armonizzate e le specifiche tecniche pertinenti, degli strumenti che saranno utilizzati per garantire l’osservanza dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II, che si applicano al fabbricante;
d)
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione e dello sviluppo che saranno applicati nella progettazione e nello sviluppo dei prodotti con elementi digitali appartenenti alla categoria di prodotti in questione;
e)
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati nella produzione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;
f)
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la produzione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
g)
della documentazione in materia di qualità, quali le relazioni sulle ispezioni, i dati relativi alle prove e alle tarature e i rapporti sulle qualifiche del personale interessato;
h)
dei mezzi di controllo delle modalità per ottenere la qualità di progettazione e la qualità del prodotto richieste e dell’efficace funzionamento del sistema qualità.
3.3.
L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
L’organismo presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata o la specifica tecnica pertinente.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato dell’audit ha esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conosce i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento. L’audit prevede una visita di valutazione dei locali del fabbricante, ove esistenti. Il gruppo incaricato dell’audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), per verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e di effettuare gli esami necessari atti a garantire la conformità del prodotto con elementi digitali a tali requisiti.
La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.
La notifica contiene le conclusioni dell’audit e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4.
Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5.
Il fabbricante tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità delle modifiche che intende apportare a tale sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1.
Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante ottemperi debitamente agli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2.
Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere, ai fini della valutazione, ai locali di progettazione, sviluppo, produzione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a)
la documentazione relativa al sistema qualità;
b)
la documentazione in materia di qualità prevista nella sezione del sistema qualità riservata alla progettazione, come i risultati di analisi, calcoli e prove;
c)
la documentazione in materia di qualità prevista nella sezione del sistema qualità relativa alla fabbricazione, come le relazioni sulle ispezioni, i dati relativi alle prove e alle tarature e i rapporti sulle qualifiche del personale interessato.
4.3.
L’organismo notificato svolge audit periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.
5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
5.1.
Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero di identificazione di quest’ultimo, su ogni singolo prodotto con elementi digitali che soddisfa i requisiti di cui all’allegato I, parte I.
5.2.
Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità per ciascun modello di prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore. La dichiarazione di conformità identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a)
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;
b)
la documentazione relativa al sistema qualità di cui al punto 3.1;
c)
le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
d)
le decisioni e le relazioni trasmesse dall’organismo notificato di cui ai punti 3.5 e 4.3.
7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a loro disposizione l’elenco delle approvazioni dei sistemi qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi qualità rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché gli obblighi pertinenti siano specificati nel mandato.
In relazione al presente atto è stata formulata una dichiarazione che figura nella GU C, 2024/6786, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6786/oj.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
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Requisito |
3. Standard correlati
Ticket collegati
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